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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40153/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente asilo ha impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua opposizione contro il diniego della Commissione territoriale di ogni forma di protezione invocata: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. In fatto, egli aveva riferito di essere fuggito dal Paese d'origine dopo l'uccisione della sorella in una sparatoria e per il timore di minacce di morte provenienti da sicari di un noto politico che, secondo il suo racconto, voleva impossessarsi di un terreno di famiglia. Il Tribunale aveva ritenuto il racconto non credibile perché generico, non circostanziato, incoerente e contraddittorio; aveva inoltre escluso, sulla base dei report internazionali richiamati, la presenza di violenza generalizzata nella zona di provenienza, negando rifugio e protezione sussidiaria, e aveva negato anche la protezione umanitaria ritenendo non dimostrata una condizione di vulnerabilità comparativa, pur in presenza di un rapporto di lavoro stabile in Italia. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la motivazione apparente del rigetto della protezione umanitaria per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost.; con il secondo motivo ha denunciato la nullità del decreto per violazione degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 13/2017 e 276 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse stata assunta da un GOT non appartenente alla sezione specializzata e al collegio. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura allegata non conteneva alcuna indicazione, né certificazione del difensore, circa la data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha quindi dichiarato assorbiti ma comunque infondati i motivi di merito e di rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per il ricorso per cassazione, nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, deve recare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato oppure la certificazione del difensore sulla posteriorità del rilascio; la procura depositata era invece priva di tale requisito e recava solo l'autenticazione della firma. La Corte ha aggiunto che, anche a prescindere da tale profilo assorbente, le censure non sarebbero state fondate: la motivazione del Tribunale sulla protezione umanitaria non era meramente apparente e non vi era la dedotta violazione processuale. Non sono state liquidate spese, mentre è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Nei giudizi in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato e la certificazione del difensore della data di rilascio.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale ulteriore.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata nel rito speciale della protezione internazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per dedurre la nullità della motivazione, ma la Corte rileva che la motivazione del giudice di merito supera il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione del decreto non è meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione invocato per le censure di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione invocato per la censura relativa alla composizione del giudice e alla dedotta nullità processuale.

  • art. 1 e 2 d.l. n. 13/2017

    Sono richiamati dal ricorrente per contestare la composizione del collegio decidente; la Corte esclude la violazione alla luce del principio di diritto delle Sezioni Unite.

  • art. 276 c.p.c.

    È invocato per sostenere l'illegittimità della decisione resa da un giudice non appartenente al collegio; la censura viene ritenuta infondata.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per escludere che, in assenza di discussione orale in camera di consiglio, l'atto di costituzione del Ministero valga come controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità, pari a quello del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data; la sola autenticazione della firma non basta.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura determina inammissibilità del ricorso, trattandosi di nullità della procura e non di inesistenza.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare assorbente, le ulteriori censure possono essere esaminate solo incidentalmente e non incidono sull'esito.
  • La motivazione del giudice di merito non è apparente se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito e supera il minimo costituzionale di motivazione.
  • La dedotta irregolarità della composizione del giudice nel rito speciale della protezione internazionale va valutata alla luce dei principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite; non ogni contestazione sulla presenza del GOT determina di per sé nullità del decreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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