Cassazione Civile, Ordinanza n. 19808/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia origina da una causa promossa da una società cooperativa correntista contro la banca per ottenere la restituzione di somme asseritamente non dovute in relazione a tre rapporti di conto corrente, deducendo l'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, valute non corrette, commissione di massimo scoperto illegittima e trasferimenti di interessi tra conti con ulteriore capitalizzazione. Il Tribunale aveva accertato i saldi dei conti e condannato la banca al pagamento di euro 141.056,65; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale della banca sia quello incidentale della correntista. Nel ricorso per cassazione la banca deduceva sette motivi: 1) violazione degli artt. 2033 e 2935 c.c. sulla prescrizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come ripristinatorie tutte le rimesse e invertito l'onere di individuare quelle solutorie; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. sulla nullità del contratto di conto corrente n. 19915; 3) violazione dell'art. 117 TUB, degli artt. 1350 e 1418 c.c. sulla nullità del contratto n. 68204 e sul contratto n. 19915, sostenendo che l'art. 117 TUB non richieda la doppia sottoscrizione e che il secondo contratto fosse comunque sottoscritto anche dalla banca; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla inesistenza del contratto di conto corrente n. 98688; 5) violazione di norme ermeneutiche contrattuali, della l. n. 154/1992 e dell'art. 117 TUB sulla qualificazione del documento relativo al conto n. 98688, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto mera apertura di credito temporanea; 6) violazione della l. n. 108/1996 sulla dichiarazione di usurarietà del tasso pattuito nel conto n. 98688, osservando che il contratto era anteriore alla normativa antiusura e ai decreti ministeriali sui tassi soglia; 7) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'interesse della banca ad agire per l'accertamento della validità dei contratti. Tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, richiesta dall'art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c., rilevando che la banca ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza d'appello le era stata notificata, non aveva prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione. La Corte ha verificato che il relativo documento non era presente nel fascicolo e che la nota di deposito non ne attestava il versamento. Non è stata resa alcuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sull'indebito oggettivo e sulla ripetizione delle somme asseritamente non dovute
richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione
invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove documentali
invocato dalla ricorrente per censurare il prudente apprezzamento delle prove
invocato dalla ricorrente per dedurre un vizio di motivazione della sentenza d'appello
richiamato nei motivi relativi alla forma scritta dei contratti bancari e alla validità delle clausole sugli interessi
richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di forma degli atti
richiamato dalla ricorrente per contestare la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali
richiamata in relazione alla disciplina dei contratti bancari e dei tassi applicati
richiamata dalla ricorrente per contestare l'accertamento di usurarietà di un tasso pattuito prima della sua entrata in vigore
richiamato dalla ricorrente per contestare l'affermazione di carenza di interesse ad agire
art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c.
applicato dalla Corte come causa di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è requisito processuale imprescindibile quando il ricorrente deduca la notificazione del provvedimento; la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.
- L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata preclude l'esame di tutti i motivi di ricorso, anche quando essi investano questioni di merito complesse come prescrizione, validità del contratto bancario, forma scritta, usura e riparto dell'onere probatorio.
- Ai fini della verifica dell'adempimento degli oneri di deposito in cassazione, non è sufficiente un generico richiamo negli indici o nelle note di deposito: il documento richiesto deve risultare effettivamente presente nel fascicolo processuale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e la controparte non svolge difese, non è dovuta una pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di improcedibilità può accompagnarsi all'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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