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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28615/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione un maggior reddito. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non prodotta la documentazione giustificativa, mentre essa era stata depositata con memoria in appello; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sempre in relazione a quella documentazione. La Corte ha però rilevato che, pur essendo in astratto ammissibile la produzione di documenti in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel caso concreto quei documenti erano collegati a una domanda nuova, perché in primo grado non era stata dedotta alcuna difesa di merito sulla giustificazione delle movimentazioni bancarie, ma solo questioni diverse (motivazione per relationem, autorizzazione alle indagini bancarie, applicabilità dell'art. 32 d.P.R. n. 602/73, profili sanzionatori). Di conseguenza, la documentazione non poteva essere esaminata in appello; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che non aveva esaminato la documentazione prodotta in appello, perché essa introduceva un tema difensivo nuovo e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre precisato che la motivazione della decisione poteva essere corretta ex art. 384 c.p.c. pur senza riformare l'esito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    È stata invocata come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata disattesa perché la documentazione non era esaminabile in appello per la sua connessione con una domanda nuova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione di documenti anche in appello nel processo tributario, ma non deroga al divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in secondo grado.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Vieta alle parti di proporre in appello domande ed eccezioni nuove; la Corte lo ha applicato per ritenere inammissibile l'introduzione del nuovo tema difensivo sulla giustificazione delle movimentazioni bancarie.

  • art. 384 c.p.c.

    La motivazione della decisione di merito può essere corretta dalla Corte di cassazione senza incidere sul dispositivo, se il risultato finale resta conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 32 d.P.R. n. 602/73

    Era stata richiamata nei motivi di merito in appello come disposizione ritenuta inapplicabile alla contribuente non imprenditrice né professionista, ma la questione non ha inciso sull'esito del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è astrattamente ammessa, ma resta preclusa l'introduzione di un tema difensivo nuovo che comporti una diversa causa petendi o un diverso oggetto sostanziale della controversia.
  • La nozione di domanda nuova in appello ricorre quando la parte deduce presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettati in primo grado, mutando i fatti costitutivi della pretesa o della difesa e ampliando il thema decidendum.
  • La documentazione prodotta in secondo grado non può essere esaminata se è funzionale a una difesa nuova e inammissibile, anche se in primo grado la parte aveva sollevato altre questioni difensive.
  • In cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi resta assorbito quando la Corte rigetta il motivo principale che investe la stessa documentazione o il medesimo thema probandum.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata, mantenendo fermo il dispositivo quando il risultato finale è comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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