Cassazione Civile, Ordinanza n. 34895/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società cliente, di somme a titolo di accise sull'energia elettrica e dalla successiva richiesta di rimborso di tali importi come indebitamente versati ex art. 2033 c.c. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna della società fornitrice a restituire euro 113.032,83. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) deducendo la violazione dell'art. 2033 c.c. per l'erroneo riconoscimento dell'indebito oggettivo; (2) lamentando la violazione della disciplina interna e unionale sull'addizionale all'accisa, per avere la Corte escluso la sussistenza della finalità specifica richiesta dalla norma; (3) contestando il potere del giudice interno di disapplicare la normativa nazionale e affermando la compatibilità dell'ordinamento interno con il diritto UE fino al 31 marzo 2010; (4) censurando la regolazione delle spese di lite dei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26/2007, e dando continuità a Cass. n. 13740/2025. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la compensazione delle spese non costituisce un diritto della parte soccombente, essendo rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la recente evoluzione giurisprudenziale e costituzionale, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È la norma invocata per fondare la domanda di ripetizione dell'indebito; la Corte, in linea con l'orientamento richiamato, conferma la sussistenza dell'indebito oggettivo nella fattispecie esaminata.
La disposizione, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26/2007, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; la Corte di cassazione richiama tale esito per confermare il rigetto dei motivi di ricorso.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
È richiamata dalla ricorrente per sostenere la compatibilità o incompatibilità della disciplina interna con il diritto unionale; la Corte aderisce all'orientamento già consolidato dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
art. 54 L. 8 giugno 1990 n. 142
Norma evocata dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non accolta dalla Corte come decisiva per escludere la ripetizione dell'indebito.
art. 149 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di finalità dell'addizionale; non conduce all'accoglimento del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione nel senso prospettato dalla parte ricorrente.
art. 4, comma 3, TUE
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la disciplina del rapporto tra ordinamento interno e diritto dell'Unione.
art. 288 TFUE
Richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia del diritto dell'Unione.
artt. 11 e 117 Cost.
Richiamati nel terzo motivo in relazione al rapporto tra fonti interne e diritto UE.
Richiamati nel quarto motivo per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione non è un diritto della parte soccombente ed è rimessa al giudice di merito.
art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
È utilizzato per richiamare integralmente la motivazione di precedente decisione di legittimità, in quanto la questione è già stata risolta in modo conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, nei limiti di legge.
Massime di principio
- Quando una questione è già stata risolta da un consolidato orientamento successivo a una pronuncia della Corte costituzionale, la Cassazione può limitarsi a richiamare la motivazione del precedente conforme ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., rigettando i motivi che ripropongono le stesse censure.
- In tema di ripetizione dell'indebito, la verificazione di un pagamento non dovuto va apprezzata alla luce della disciplina sostanziale applicabile e degli interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla norma presupposto del prelievo.
- La doglianza sulla regolazione delle spese di lite è infondata quando pretende di trasformare la compensazione in un diritto della parte soccombente: la decisione sulle spese resta affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti consentiti dalla legge.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando previsto dalla normativa speciale.
- L'esame congiunto di più motivi è appropriato quando le censure sono strettamente connesse e dipendono dalla medesima questione di diritto sostanziale.
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