Cassazione Civile, Ordinanza n. 10724/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata di compravendita di una porzione immobiliare adibita a magazzino e dell'area circostante. Gli eredi della parte acquirente hanno agito per ottenere l'accertamento della proprietà sul bene; la controparte ha chiesto in riconvenzionale il pagamento del residuo prezzo di vendita e dell'IVA. In via ulteriormente riconvenzionale, gli eredi hanno domandato la riduzione del prezzo residuo, sostenendo che il bene, per le difformità edilizio-urbanistiche e per la minore superficie effettivamente sanabile, valesse meno di quanto pattuito. Il Tribunale ha riconosciuto la proprietà agli eredi ma li ha condannati al pagamento del saldo prezzo e dell'IVA. La Corte d'appello ha ridotto il saldo prezzo da euro 35.000 a euro 24.044, confermando il resto. In Cassazione il ricorso principale ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria in relazione alla CTU e alle prove documentali; 2) illegittima ammissione di una CTU asseritamente esplorativa; 3) violazione di norme sulla prova e sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che l'acquirente avesse accettato le difformità edilizie e che la CTU fosse stata erroneamente letta. Il ricorso incidentale ha a sua volta censurato: 1) la determinazione della riduzione del prezzo, perché effettuata sulla base della superficie sanabile secondo la legge regionale anziché sulla differenza tra superficie prevista e superficie sanata; 2) la condanna al pagamento dell'IVA, assumendo che il venditore non fosse imprenditore e che quindi l'atto dovesse essere assoggettato a imposta di registro e non a IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato adeguatamente il proprio convincimento sulla base della CTU e della necessità di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla CTU per carente esposizione del fatto processuale e genericità della censura. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla riduzione del prezzo, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduceva questioni nuove non dedotte nei gradi di merito. Parimenti inammissibili i motivi del ricorso incidentale: il primo perché proponeva una diversa lettura dei risultati della CTU senza indicare quando e come le critiche fossero state formulate in appello; il secondo perché non attingeva la reale motivazione di appello sull'IVA e, inoltre, richiedeva un nuovo accertamento di fatto sullo status di imprenditore del venditore. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente è scrutinabile nei limiti rigorosi del vizio processuale, non come riesame del merito.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione; non è sindacabile in Cassazione se non nei casi di anomalia motivazionale rilevante.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
La nullità processuale non discende da mere insufficienze argomentative se la sentenza rende comunque percepibile il percorso logico-giuridico.
art. 111 Cost.
Il canone costituzionale del giusto processo impone una motivazione non meramente apparente, ma non consente il riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie tassative e non consente una rivalutazione delle prove.
La censura sulla consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se formulata in modo generico e privo della necessaria esposizione del fatto processuale.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza rende inammissibile il motivo.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
La violazione del prudente apprezzamento delle prove non può essere dedotta per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
legge regionale Sardegna 26 febbraio 2004, n. 4
È richiamata come parametro per la sanatoria edilizia e per la valutazione della superficie sanabile, ma la Corte non entra nel merito della disciplina perché la doglianza è inammissibile.
È evocato dal ricorso incidentale, ma la censura viene dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio della decisione e introduce questioni nuove.
È richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai vizi/gravami del bene, ma la Corte non esamina il merito per inammissibilità del motivo.
art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
È invocato per sostenere l'assoggettamento del trasferimento a imposta diversa dall'IVA; la censura è però inammissibile perché non attacca la motivazione d'appello e richiede un nuovo accertamento di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato insieme all'art. 13 per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente è accoglibile solo se la sentenza sia davvero priva di un percorso argomentativo intelligibile; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione del fatto processuale e una critica specifica della ratio decidendi: la genericità del motivo o l'omessa indicazione di quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito comportano l'inammissibilità.
- Non è ammissibile in cassazione la prospettazione di questioni nuove, né la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie o della consulenza tecnica d'ufficio.
- Quando la decisione di merito fonda la riduzione del prezzo o altra regolazione sinallagmatica sulla minore utilità del bene, la censura in legittimità deve confrontarsi con la specifica ragione causale posta a base della pronuncia, altrimenti è inconferente.
- La contestazione del regime fiscale applicato alla vendita è inammissibile se non aggredisce la motivazione della sentenza impugnata e se pretende un nuovo accertamento fattuale riservato al giudice di merito.
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