L.R. Sardegna 4/2004
Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003, n. 326
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge recepisce in Sardegna il condono edilizio previsto dal d.l. 269/2003 per le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, ma introduce numerosi divieti di sanatoria per aree, vincoli e limiti volumetrici specifici. Regola inoltre il supporto cartografico per i controlli comunali e disciplina l’apposizione del vincolo espropriativo tramite conferenza di servizi. In vigore dal 28 febbraio 2004.
Condono edilizio e norme regionali sarde su abusivismo edilizio ed espropriazioni
Condono edilizio e recepimento in Sardegna
La legge regionale disciplina l’applicazione in Sardegna della normativa statale sul condono edilizio introdotta dall’art. 32 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003. La sanatoria riguarda le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e opera su tutto il territorio regionale.
Limiti e divieti alla sanatoria
La legge individua una serie di casi in cui le opere abusive non possono comunque essere sanate. Sono escluse dalla sanatoria:
- le opere realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale individuate dalla normativa regionale richiamata;
- gli ampliamenti del manufatto originario oltre 250 mc;
- le nuove costruzioni abusive con volumetria superiore a 300 mc;
- i complessi immobiliari abusivi che, pur nel limite di 300 mc per singola domanda, superino complessivamente 1200 mc;
- le opere eseguite su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, sulle falde acquifere, sui beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e nelle aree protette, se non viene acquisito il nulla osta dell’autorità che ha imposto il vincolo e se l’opera è incompatibile con gli strumenti urbanistici;
- le opere eseguite su immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente rilevante ai sensi della normativa statale richiamata;
- le opere insistenti su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, salvo che l’amministrazione competente conceda l’uso del suolo.
Controlli e supporto cartografico
Per consentire un controllo più efficace dell’attività edilizia, la Regione deve mettere a disposizione dei comuni, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, i rilievi aerofotogrammetrici del territorio regionale nella versione più utile a ricostruire l’epoca di costruzione delle opere.
Nell’esame delle domande di sanatoria relative ad aumenti di superficie coperta o a nuove costruzioni, il comune deve confrontare le opere con tali rilievi. Quando il riscontro è tecnicamente possibile, esso costituisce condizione di procedibilità del procedimento; in mancanza, il procedimento resta sospeso.
Vincolo preordinato all’esproprio e variante urbanistica
Per la realizzazione e localizzazione di opere pubbliche, il vincolo preordinato all’esproprio può essere apposto su iniziativa dell’amministrazione competente ad approvare il progetto mediante conferenza di servizi. La procedura può comportare una contestuale variante urbanistica.
Alla conferenza partecipano, oltre ai soggetti competenti al rilascio dei vari assensi, anche la struttura regionale competente a verificare la coerenza della variante con il governo del territorio e con la pianificazione sovraordinata, nonché il comune interessato. La variante diventa efficace con la pubblicazione sul BURAS dello stralcio della determinazione conclusiva della conferenza, che sostituisce tutti gli atti di assenso necessari, inclusi quelli relativi al vincolo espropriativo e alla variante.
Decorrenza e regime temporale
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Le modifiche successive richiamate nel testo consolidato hanno inciso su singole disposizioni, ma la disciplina qui descritta è quella risultante nel testo vigente consolidato, compresa la disciplina del vincolo espropriativo come sostituita nel 2023.
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