Cassazione Civile, Sentenza n. 4625/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Sicilia che, in riforma del primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'accertamento fiscale relativo all'anno 2006: determinazione induttiva di maggiori ricavi ai fini IRPEF/IRAP e omessa registrazione di operazioni ai fini IVA mediante applicazione delle percentuali di ricarico. Il ricorrente ha proposto sei motivi, tra cui: (i) presunta errata interpretazione degli atti processuali da parte della Corte territoriale; (ii) omissione di esame di fatti decisivi (duplicazione di registrazioni di corrispettivi per 970,84 euro oltre IVA); (iii) omissione di esame di fatti relativi alla vendita di carni per 99.246,19 euro; (iv) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) in relazione al metodo di calcolo del ricarico (media ponderata vs media aritmetica); (v) omissione di considerare invenduto e incidenza costi generali nella determinazione del ricarico; (vi) omissione di pronunciarsi su specifiche eccezioni processuali e sostanziali (violazioni di L. 212/2000 artt.7 e 12, DPR 600/1973 artt.52 e 42, difetto di motivazione dell'avviso, e censure sulle sanzioni ex D.Lgs. 472/1997 artt.16 e 17).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili e/o infondati diversi motivi (1°, 3°, 4° e 5°) ma ha accolto i motivi 2° e 6°. In particolare ha ritenuto che la Corte territoriale abbia omesso l'esame documentale e motivazionale relativo alla duplicazione delle registrazioni di corrispettivi (fatto indicato dal ricorrente e documentato) e non si sia pronunciata sulle eccezioni sollevate sin dal primo grado e rinnovate in appello (tra cui le censure processuali e di motivazione dell'avviso). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai profili indicati e il giudizio è rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame; la Corte ha inoltre disposto che la nuova istruttoria provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
riferimenti ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
La Corte richiama i limiti della censura in cassazione: il n.3 riguarda violazione di norme di diritto; il n.4 e il n.5 consentono di dedurre nullità o omissioni di pronuncia e l'omesso esame di fatti decisivi. Per il n.5 il ricorrente deve indicare il fatto storico, la fonte documentale, quando e come è stato discusso e la sua decisività.
Citato dal ricorrente in relazione al principio della domanda; la Corte osserva che la censura non ha dimostrato violazione del principio della domanda né il vizio di interpretazione degli atti processuali.
Richiamato nella censura del ricorrente con riferimento ai criteri interpretativi; la Corte non ritiene che vi sia stata violazione rilevante per la cassazione.
Riferimento al principio di non contestazione; la Corte rileva che tale principio non è stato dedotto correttamente ai fini della violazione di legge invocata.
Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione (mancata corrispondenza tra 'chiesto' e 'pronunciato') è valutato dalla Corte: esso concerne l'ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni a sostegno della decisione; qui non è configurabile tale vizio.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. L. 7 agosto 2012 n. 134
Riferimento alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c. che ha introdotto il vizio denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di fatti decisivi (n.5).
Richiamati come norme procedurali che fissano obblighi di indicazione documentale e limiti procedurali per la decisione e la proposizione dei motivi in cassazione.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 12
art. 7 primo comma; art. 12 secondo comma
Il ricorrente aveva eccepito l'illegittimità dell'avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione e altre violazioni di garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che tali eccezioni fossero state sollevate e non sufficientemente valutate dalla CTR, giustificando la cassazione parziale.
DPR n. 600/1973, art. 52 e art. 42
art. 52; art. 42 secondo comma
Eccezioni sollevate dal contribuente relative a violazioni formali e a difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; la mancata decisione su tali eccezioni ha contribuito alla cassazione parziale.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 16 comma 2 e 17
Censure relative all'applicazione delle sanzioni; anche queste eccezioni erano state sollevate e non adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Per ottenere la cassazione con riferimento all'omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) il ricorrente deve indicare chiaramente il fatto storico, la fonte testuale o extratestuale da cui emerge, quando e come quel fatto è stato posto in discussione nel processo e dimostrarne la decisività rispetto all'esito della controversia.
- Le questioni inerenti alla valutazione della prova e alla congruità delle percentuali di ricarico (metodo della media ponderata vs media aritmetica, invenduto, incidenza dei costi generali) rientrano principalmente nella cognizione del giudice del merito e sono sindacabili limitatamente ai profili di omesso esame o manifesta illogicità della motivazione.
- La denuncia di ultravpetizione/extrapetizione (art.112 c.p.c.) è circoscritta all'oggetto della pronuncia (petitum) e non alle ragioni o parametri usati dal giudice: non ogni diversità di argomentazione giustifica la cassazione per ultrapetizione.
- Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti; la qualificazione sommaria di tali eccezioni come 'assorbite' senza motivata valutazione può integrare motivo fondato di cassazione.
- In contenziosi tributari basati su accertamenti induttivi, la completa e motivata valutazione della documentazione contabile (anche parziale o tecnica, come registrazioni duplicate) è essenziale: omissioni documentali rilevanti possono comportare riforma o cassazione dell'atto impugnato.
- La correttezza del metodo di accertamento (es. scelta della media ponderata) deve risultare dalla motivazione e dalla coerenza con i dati di fatto prodotti; l'uso di dati esterni (indagini presso esercizi della zona) è valutabile dal giudice del merito ma non è automaticamente escluso.
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