Cassazione Civile, Sentenza n. 4587/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'estinzione del giudizio per cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione alle udienze e del mancato deposito di note scritte; la ASL contestava che il giudice aveva interpretato in modo rigido e formale il rinvio fissato per "i medesimi incombenti", ignorando il deposito telematico di note d'udienza da parte della ASL il 15/10/2020 che manifestava la volontà di proseguire il giudizio e chiedeva la decisione nel merito; sul piano sostanziale la controversia verteva sulla pretesa di Lifebrain per fatture 2009 e 2015 e sulle deduzioni dell'ASL relative a sconti tariffari, decurtazioni RTU e obbligo di nota di credito
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso della ASL, valorizzando l'ambiguità del provvedimento di rinvio e la condotta processuale della ASL (deposito delle note del 15/10/2020) che dimostrava l'intenzione di proseguire il giudizio. La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello (per violazione dei principi di interpretazione utile e di effettività della tutela giurisdizionale) e ha disposto il rinvio per un nuovo esame, con indicazioni affinché il giudice di merito consideri le note depositate e, se necessario, eviti provvedimenti estintivi quando la situazione processuale e la volontà delle parti consentono di giungere al merito
Norme richiamate
art. 221, comma 4, Decreto-Legge n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020)
il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a 5 giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.
La norma consente al giudice la sostituzione dell'udienza con note scritte ma richiede un provvedimento espresso e notificazione con termini; l'inosservanza del termine, nella disciplina d'emergenza, era considerata ordinatoria e non sempre causa automatica di inefficacia dell'atto se depositato comunque prima della data di udienza
art. 127-ter c.p.c. (introdotto con d.lgs. n. 149/2022)
l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte... il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro 5 giorni dalla comunicazione; ... Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
La riforma ha reso perentorii i termini e ha chiarito la equivalenza tra deposito delle note e udienza; tuttavia è norma successiva al fatto di causa e serve da parametro interpretativo per le prassi successive
Consente la cancellazione dal ruolo e l'estinzione del processo in caso di mancata comparizione alle udienze; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale rimedio debba tener conto dell'intento delle parti e dell'interpretazione utile degli atti processuali
Richiamato quale conseguenza normativa quando nessuna parte deposita note scritte; la Corte sottolinea l'esigenza di valutare la condotta delle parti prima di applicare automaticamente le regole sanzionatorie
Principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo: un atto compiuto successivamente può sanare la nullità se raggiunge lo scopo a cui era destinato (uso dalla Corte per valorizzare attività processuale che manifesti volontà di proseguire)
Regola dell'interpretazione 'utile' dei negozi e, per analogia, degli atti processuali: quando possibile, interpretare per conservare efficacia e favorito esame di merito
art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 6 TUE
Riferimenti ai principi costituzionali e sovranazionali che impongono l'effettività della tutela giurisdizionale e limitano l'eccesso di formalismo procedurale
Massime di principio
- Quando un provvedimento di rinvio risulta ambiguo, il giudice deve preferire un'interpretazione che consenta la prosecuzione del processo e una decisione sul merito, salvo chiara incompatibilità con i diritti delle parti
- Il deposito di note scritte, anche se formato in condizioni di dubbia regolarità formale, va valutato nella sua funzione sostanziale: se prova la volontà della parte di proseguire il giudizio può impedire provvedimenti estintivi
- In presenza di forme sostitutive dell'udienza (cartolare) il giudice deve adottare provvedimenti chiari, comunicare termini tempestivi e, ove permanga incertezza, richiedere chiarimenti alle parti prima di applicare sanzioni procedurali
- Il principio dell'interpretazione utile (art. 1367 c.c.) e il rispetto del diritto europeo all'effettività della tutela giurisdizionale impongono di evitare eccessi di formalismo che determinino l'accesso negato alla giustizia
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 127-ter c.p.c. i termini per il deposito delle note possono essere perentori: le parti devono vigilare sulle comunicazioni e, quando necessario, proporre istanza di trattazione orale o chiedere chiarimenti tempestivi
- La condotta processuale della parte (es. deposito tempestivo di note, manifestazione inequivocabile di voler proseguire) è elemento centrale per valutare se la causa può proseguire o se è legittima l'estinzione
- Se il giudice rileva che una parte ha inteso proseguire il giudizio nonostante profili formali irregolari, il provvedimento adeguato è il rinvio per garantire il contraddittorio e la parità tra le parti, non l'immediata estinzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4610/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4613/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4615/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4616/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4617/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4618/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →