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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4616/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della CTR Sicilia n.3412/2018 che, riformando il primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'accertamento fiscale relativo all'anno 2007: determinazione induttiva dei maggiori ricavi d'impresa e dell'IVA omessa, basata su percentuali di ricarico (in particolare contestazione di omissione di registrazione di maggiori ricavi dalla vendita di carni per complessivi €.13.615,33 e applicazione di percentuali di ricarico anche ad altre categorie merceologiche). Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: (1) omesso esame di fatti decisivi (art.360, comma 1, n.5 c.p.c.); (2) nullità per violazione dell'art.112 c.p.c. e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione) relativamente al criterio di calcolo delle percentuali di ricarico (media aritmetica semplice vs media ponderata); (3) omesso esame di fatti decisivi in ordine alla determinazione delle percentuali per beni diversi dalla carne (es. mancata considerazione dell'invenduto e dei costi generali); (4) nullità per violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifiche eccezioni sollevate (violazioni di norme procedurali e di motivazione dell'avviso di accertamento: art.7 L.212/2000, art.12 L.212/2000, art.52 DPR 600/1973, art.42 DPR 600/1973 e norme sulle sanzioni D.Lgs.472/1997).

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi (1-3) ritenendoli o inammissibili o infondati: i giudizi di merito sulla valutazione delle prove e sulla metodica delle percentuali di ricarico non sono sindacabili in cassazione se non è indicato puntualmente il fatto storico omesso; inoltre non è configurabile ultravpetizione in quanto la CTR ha valutato elementi coerenti con le deduzioni dell'Ufficio (applicazione di medie ponderate suddividendo le merci in gruppi omogenei). Il quarto motivo è stato invece accolto: la CTR non si è pronunciata sulle eccezioni processuali e di diritto sollevate dal ricorrente, limitandosi a dichiararle "assorbite" senza motivazione. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame; ha disposto altresì che la nuova composizione provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 4 e 5)

    Disciplina i vizi denunciabili in cassazione: n.5 relativo all'omesso esame di fatto storico decisivo (richiede indicazione puntuale del fatto, della fonte e della sua decisività); n.4 relativo alla nullità per violazione di norme processuali (usata per censurare omessa pronuncia e ultravpetizione).

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134

    Richiamato per la riformulazione dell'art.360 c.p.c.; ha introdotto nel sistema il vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    Regola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il vizio di ultravpetizione/extrapetizione sussiste se il giudice decide oltre o diversamente rispetto all'oggetto della domanda; la Corte ha precisato che le ragioni di diritto/fatto alternative non costituiscono ultravpetizione se la pronuncia resta nei limiti dell'oggetto della controversia.

  • art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del processo verbale di constatazione; la mancata decisione su tale eccezione è stata ritenuta rilevante ai fini del quarto motivo accolto.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Altra norma dello Statuto del contribuente richiamata tra le eccezioni; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sulle eccezioni procedurali composte da tali norme costituisca motivo di cassazione.

  • art. 52 DPR n. 600/1973

    Norma relativa ai poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria; la mancata valutazione delle eccezioni fondate su tale articolo è stata ritenuta assorbita senza adeguata motivazione e ciò ha determinato la cassazione parziale.

  • art. 42 DPR n. 600/1973 (comma 2)

    Disciplina i requisiti di motivazione degli atti di accertamento fiscale; il ricorrente aveva contestato il difetto di motivazione dell'avviso e la Corte ha rilevato la omissione di decisione su tale eccezione.

  • art. 16 (comma 2) e art. 17 D.Lgs. n.472/1997

    Norme sulle sanzioni tributarie richiamate dal ricorrente; la mancata valutazione delle censure relative alle sanzioni è stata oggetto dell'eccezione non decidere dalla CTR e ha inciso sulla decisione di cassazione.

  • art. 366 e art. 369 c.p.c.

    Richiamati come norme procedurali da rispettare nella formulazione del ricorso per cassazione e nell'indicazione degli elementi necessari a comprovare l'omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • La cassazione è limitata: le censure sugli accertamenti di fatto (valutazione delle prove, scelta metodologica delle percentuali, valutazione degli scarti/invenduto, incidenza dei costi generali) vanno in genere al merito e sono inammissibili in sede di legittimità se non viene indicato puntualmente il fatto storico omesso, la sua fonte e la sua decisività.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) sussiste solo quando il giudice decide al di fuori dell'oggetto della domanda o attribuisce/nega un bene della vita diverso da quello richiesto; il mero differente argomento/criterio adottato dal giudice non equivale automaticamente a ultravpetizione.
  • Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su eccezioni processuali o su censure rilevanti e specificamente dedotte (es. violazioni procedurali nell'avviso di accertamento, difetto di motivazione, vizi formali), ciò può integrare un vizio idoneo alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
  • In controversie fiscali fondate su metodi induttivi (percentuali di ricarico), il contribuente deve documentare e contestare in modo circostanziato: omogeneità delle merci, criterio di calcolo (aritmetico vs ponderato), considerazione dell'invenduto e dei costi; queste questioni, se non decise dal giudice di merito con motivazione, costituiscono punti rilevanti da sollevare nuovamente e far esaminare esplicitamente in appello.
  • Per ottenere accoglimento in cassazione di un motivo relativo all'omesso esame di fatto (art.360, n.5), il ricorrente deve indicare chiaramente il fatto storico, dove risulta negli atti o nella sentenza, come e quando è stato dibattuto e perché la sua considerazione avrebbe determinato un esito diverso.

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