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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4617/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9B02GH02373/2014 relativo all'anno 2009, notificato ai soci di R-Consulting s.a.s. (nel frattempo estinta). Le censure principali: nullità dell'atto per mancanza di delega del firmatario; nullità/irregolarità per invio del questionario ex art. 32, comma 4 DPR 600/1973 a società già estinta; violazione del contraddittorio endoprocedimentale (in particolare per l'IVA) e mancata valutazione di documenti prodotti tardivamente; illegittima quantificazione del maggior imponibile tramite un presunto "ricarico globale" (citato dai ricorrenti come 1706,69%); illegittima notifica ai soci senza distinzione tra accomandante e accomandatario; violazioni di norme processuali e costituzionali richiamate nei vari motivi (artt. 14, 19, 59 d.lgs. 546/1992, artt. 101-102 c.p.c., art. 111 Cost., artt. 24 e 53 Cost. ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. In sintesi: 1) il motivo sulla nullità per carenza di litisconsorzio necessario è inammissibile per carenza di interesse, stante la trattazione contestuale delle posizioni e l'assenza di pregiudizio concreto; 2) l'invio del questionario a società cancellata non invalida l'accertamento (il questionario è facoltativo) e nel caso era comunque pervenuto alla sig.ra Belloni; 3) sul contraddittorio endoprocedimentale per l'IVA i giudici hanno ritenuto che i contribuenti non abbiano assolto all'onere di allegazione delle ragioni concrete che avrebbero dedotto in caso di tempestiva attivazione del contraddittorio, e le produzioni tardive non sanano tale vizio; 4) la quantificazione contestata non è un arbitrario "ricarico", ma il recupero integrale dei costi non documentati (costi per €82.929,00) legittimamente ritenuti non deducibili; 5) la notifica ai soci della s.a.s. estinta è valida in quanto i rapporti e le pretesi si trasferiscono ai soci e la distinzione fra accomandante e accomandatario rileva solo in fase di escussione; 6) la delega del funzionario firmatario non deve essere necessariamente allegata all'atto, può essere di carattere generale e l'atto è valido se sottoscritto da funzionario delegato. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio (liquidate in €2.500,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39

    Norma richiamata quale base giuridica per l'accertamento del maggior reddito di impresa attribuito alla società; la Corte non ha ritenuto illegittimo l'accertamento fondato su tale disposizione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32, comma 4

    Il questionario previsto è facoltativo e la sua omissione non determina nullità dell'accertamento; inoltre, l'invio a società cancellata non è determinante quando l'informazione è comunque pervenuta al soggetto pertinente (qui, la sig.ra Belloni).

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di cui al comma non è applicabile all'accertamento svolto "a tavolino" nella fattispecie; la Corte ha ritenuto non applicabile il termine dilatorio invocato dai ricorrenti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 14, 19, 59

    Richiamati dai ricorrenti per profili processuali (integrazione del contraddittorio e nullità); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse e, più in generale, che non sia provato un effettivo pregiudizio per i litisconsorti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 58, comma 2

    Previsione sulla ammissione di produzioni tardive: la Corte ha ricordato che l'onere non assolto era di allegazione delle ragioni e che le produzioni tardive non sanano la mancanza di allegazione specifica.

  • Codice Civile - artt. 2312, 2313, 2495

    Richiamati in relazione alla legittimazione e responsabilità dei soci di s.a.s. dopo la cancellazione della società dal registro: la Corte ha confermato che i soci acquisiscono la legittimazione processuale per effetto del fenomeno successorio e che la responsabilità per i debiti sociali si valuta nel successivo momento dell'escussione.

  • legge n. 212/2000 - art. 10

    Norma relativa ai diritti di difesa nel procedimento tributario: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano assolto l'onere di allegazione delle ragioni che avrebbero adottato in contraddittorio e che quindi la censura è infondata.

  • Costituzione - art. 53

    Richiamato dai ricorrenti per la presunta violazione del principio di capacità contributiva a causa del "ricarico"; la Corte ha chiarito che non si è trattato di un ricarico arbitrario ma del recupero dei costi non giustificati, quindi non contrasta con l'art. 53.

  • d.P.R. 600/1973 - art. 42

    In tema di validità dell'atto sottoscritto da funzionario; la Corte ha ritenuto che la delega non debba essere conferita per il singolo atto, non debba essere allegata all'atto impositivo e che la sottoscrizione da parte di funzionario delegato sia idonea a garantire la validità.

  • art. 267 TFUE

    Invocato nel motivo relativo al contraddittorio endoprocedimentale (possibile questione pregiudiziale); la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza e non ha ritenuto necessaria la rimessione alla Corte di Giustizia.

  • legge 7 gennaio 1929, n. 4 - art. 24

    Richiamata in combinato con il tema del contraddittorio; la censura è stata ritenuta infondata per i motivi indicati dalla Corte sulla mancata allegazione delle ragioni concrete.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2006

    I ricorrenti hanno invocato la circolare in tema di accertamento induttivo e deduzione dei costi; la Corte ha osservato che la circolare si applica al caso di rideterminazione dei ricavi e non al mero rilievo della mancata deduzione di costi, come nella specie.

  • Costituzione - artt. 24, 111

    Richiamati relativi al diritto alla difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non possa supplire alla mancata allegazione delle specifiche ragioni che si sarebbero dedotte in contraddittorio.

  • P.R. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-quater

    Citato nella parte finale della sentenza per gli adempimenti di deposito e comunicazione connessi alla decisione; la pronuncia registra l'adempimento previsto.

Massime di principio

  • L'invio del questionario ex art. 32 DPR 600/1973 è facoltativo: la sua omissione non invalida l'accertamento; se comunque l'informazione è pervenuta al soggetto interessato, l'obiettivo informativo è conseguito.
  • Per le questioni IVA che richiedono un contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente deve specificare tempestivamente e con allegazioni concrete le ragioni che avrebbe dedotto; le produzioni documentali tardive non sanano l'originaria mancanza di allegazione.
  • La notifica di atti impositivi ai soci di una società di persone cancellata dal registro non è automaticamente nulla: i soci acquisiscono legittimazione processuale e la distinzione tra accomandante e accomandatario rileva principalmente in sede di escussione della pretesa, non in fase di notifica.
  • La quantificazione dell'imposta mediante il recupero dei costi non giustificati è legittima: non si tratta necessariamente di un 'ricarico' arbitrario se il recupero corrisponde all'eliminazione di costi privi dei requisiti di deducibilità.
  • La delega del funzionario che sottoscrive l'atto impositivo non deve essere necessariamente allegata all'atto né deve riguardare espressamente il singolo atto; è sufficiente che il firmatario sia funzionario delegato e di carriera.
  • I giudicati esterni (efficacia di un precedente accertamento su anni diversi) operano solo se gli elementi accertati hanno carattere tendenzialmente permanente e siano stati accertati su presupposti di fatto invarianti tra i periodi; in mancanza, non operano vincoli.
  • In sede di cassazione il ricorso per nullità del processo o per difetti di litisconsorzio deve dimostrare un pregiudizio concreto: la mera asserzione formale non è sufficiente quando le parti siano state consapevoli degli atti e le questioni siano state trattate contestualmente.

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