Cassazione Civile, Sentenza n. 4617/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9B02GH02373/2014 relativo all'anno 2009, notificato ai soci di R-Consulting s.a.s. (nel frattempo estinta). Le censure principali: nullità dell'atto per mancanza di delega del firmatario; nullità/irregolarità per invio del questionario ex art. 32, comma 4 DPR 600/1973 a società già estinta; violazione del contraddittorio endoprocedimentale (in particolare per l'IVA) e mancata valutazione di documenti prodotti tardivamente; illegittima quantificazione del maggior imponibile tramite un presunto "ricarico globale" (citato dai ricorrenti come 1706,69%); illegittima notifica ai soci senza distinzione tra accomandante e accomandatario; violazioni di norme processuali e costituzionali richiamate nei vari motivi (artt. 14, 19, 59 d.lgs. 546/1992, artt. 101-102 c.p.c., art. 111 Cost., artt. 24 e 53 Cost. ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. In sintesi: 1) il motivo sulla nullità per carenza di litisconsorzio necessario è inammissibile per carenza di interesse, stante la trattazione contestuale delle posizioni e l'assenza di pregiudizio concreto; 2) l'invio del questionario a società cancellata non invalida l'accertamento (il questionario è facoltativo) e nel caso era comunque pervenuto alla sig.ra Belloni; 3) sul contraddittorio endoprocedimentale per l'IVA i giudici hanno ritenuto che i contribuenti non abbiano assolto all'onere di allegazione delle ragioni concrete che avrebbero dedotto in caso di tempestiva attivazione del contraddittorio, e le produzioni tardive non sanano tale vizio; 4) la quantificazione contestata non è un arbitrario "ricarico", ma il recupero integrale dei costi non documentati (costi per €82.929,00) legittimamente ritenuti non deducibili; 5) la notifica ai soci della s.a.s. estinta è valida in quanto i rapporti e le pretesi si trasferiscono ai soci e la distinzione fra accomandante e accomandatario rileva solo in fase di escussione; 6) la delega del funzionario firmatario non deve essere necessariamente allegata all'atto, può essere di carattere generale e l'atto è valido se sottoscritto da funzionario delegato. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio (liquidate in €2.500,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39
Norma richiamata quale base giuridica per l'accertamento del maggior reddito di impresa attribuito alla società; la Corte non ha ritenuto illegittimo l'accertamento fondato su tale disposizione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32, comma 4
Il questionario previsto è facoltativo e la sua omissione non determina nullità dell'accertamento; inoltre, l'invio a società cancellata non è determinante quando l'informazione è comunque pervenuta al soggetto pertinente (qui, la sig.ra Belloni).
legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di cui al comma non è applicabile all'accertamento svolto "a tavolino" nella fattispecie; la Corte ha ritenuto non applicabile il termine dilatorio invocato dai ricorrenti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 14, 19, 59
Richiamati dai ricorrenti per profili processuali (integrazione del contraddittorio e nullità); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse e, più in generale, che non sia provato un effettivo pregiudizio per i litisconsorti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 58, comma 2
Previsione sulla ammissione di produzioni tardive: la Corte ha ricordato che l'onere non assolto era di allegazione delle ragioni e che le produzioni tardive non sanano la mancanza di allegazione specifica.
Codice Civile - artt. 2312, 2313, 2495
Richiamati in relazione alla legittimazione e responsabilità dei soci di s.a.s. dopo la cancellazione della società dal registro: la Corte ha confermato che i soci acquisiscono la legittimazione processuale per effetto del fenomeno successorio e che la responsabilità per i debiti sociali si valuta nel successivo momento dell'escussione.
Norma relativa ai diritti di difesa nel procedimento tributario: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano assolto l'onere di allegazione delle ragioni che avrebbero adottato in contraddittorio e che quindi la censura è infondata.
Costituzione - art. 53
Richiamato dai ricorrenti per la presunta violazione del principio di capacità contributiva a causa del "ricarico"; la Corte ha chiarito che non si è trattato di un ricarico arbitrario ma del recupero dei costi non giustificati, quindi non contrasta con l'art. 53.
In tema di validità dell'atto sottoscritto da funzionario; la Corte ha ritenuto che la delega non debba essere conferita per il singolo atto, non debba essere allegata all'atto impositivo e che la sottoscrizione da parte di funzionario delegato sia idonea a garantire la validità.
art. 267 TFUE
Invocato nel motivo relativo al contraddittorio endoprocedimentale (possibile questione pregiudiziale); la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza e non ha ritenuto necessaria la rimessione alla Corte di Giustizia.
legge 7 gennaio 1929, n. 4 - art. 24
Richiamata in combinato con il tema del contraddittorio; la censura è stata ritenuta infondata per i motivi indicati dalla Corte sulla mancata allegazione delle ragioni concrete.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2006
I ricorrenti hanno invocato la circolare in tema di accertamento induttivo e deduzione dei costi; la Corte ha osservato che la circolare si applica al caso di rideterminazione dei ricavi e non al mero rilievo della mancata deduzione di costi, come nella specie.
Costituzione - artt. 24, 111
Richiamati relativi al diritto alla difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non possa supplire alla mancata allegazione delle specifiche ragioni che si sarebbero dedotte in contraddittorio.
P.R. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-quater
Citato nella parte finale della sentenza per gli adempimenti di deposito e comunicazione connessi alla decisione; la pronuncia registra l'adempimento previsto.
Massime di principio
- L'invio del questionario ex art. 32 DPR 600/1973 è facoltativo: la sua omissione non invalida l'accertamento; se comunque l'informazione è pervenuta al soggetto interessato, l'obiettivo informativo è conseguito.
- Per le questioni IVA che richiedono un contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente deve specificare tempestivamente e con allegazioni concrete le ragioni che avrebbe dedotto; le produzioni documentali tardive non sanano l'originaria mancanza di allegazione.
- La notifica di atti impositivi ai soci di una società di persone cancellata dal registro non è automaticamente nulla: i soci acquisiscono legittimazione processuale e la distinzione tra accomandante e accomandatario rileva principalmente in sede di escussione della pretesa, non in fase di notifica.
- La quantificazione dell'imposta mediante il recupero dei costi non giustificati è legittima: non si tratta necessariamente di un 'ricarico' arbitrario se il recupero corrisponde all'eliminazione di costi privi dei requisiti di deducibilità.
- La delega del funzionario che sottoscrive l'atto impositivo non deve essere necessariamente allegata all'atto né deve riguardare espressamente il singolo atto; è sufficiente che il firmatario sia funzionario delegato e di carriera.
- I giudicati esterni (efficacia di un precedente accertamento su anni diversi) operano solo se gli elementi accertati hanno carattere tendenzialmente permanente e siano stati accertati su presupposti di fatto invarianti tra i periodi; in mancanza, non operano vincoli.
- In sede di cassazione il ricorso per nullità del processo o per difetti di litisconsorzio deve dimostrare un pregiudizio concreto: la mera asserzione formale non è sufficiente quando le parti siano state consapevoli degli atti e le questioni siano state trattate contestualmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4587/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4610/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4613/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4615/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4616/2025 del 21/02/2025
- Sentenza civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4618/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →