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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4613/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia tributaria relativa alla deducibilità IRES di perdite su crediti (anno 2014). La CTR aveva accolto l'appello della contribuente; l'Agenzia aveva impugnato in Cassazione. La contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n.197/2022 dichiarando di aver già versato, per la definizione delle sanzioni ai sensi dell'art.17 d.lgs. 472/1997, una somma che a suo avviso doveva essere scomputata dagli importi dovuti per la definizione della lite; la Corte di Cassazione aveva emanato decreto di estinzione basato sull'elenco trasmesso e sul deposito della domanda. Successivamente l'Agenzia ha notificato un diniego di definizione (sostenendo che gli importi pagati erano inferiori a quanto dovuto e che parte dei versamenti non costituivano oggetto di causa) e ha chiesto la revocazione del decreto di estinzione. Flexsolight ha proposto ricorso contro il diniego. La questione principale era se i pagamenti per la definizione delle sanzioni ai sensi dell'art.17 d.lgs.472/1997 rientrino nelle somme scomputabili, ai sensi dell'art.1, comma 196, legge n.197/2022, dalle somme dovute per la definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha riunito i due giudizi, ha revocato il decreto presidenziale di estinzione n.31735/2023 e ha esaminato il ricorso contro il diniego. Ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso della società contribuente e ha stabilito il principio di diritto secondo cui, ai fini della definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022, dagli importi dovuti si devono scomputare anche le somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ivi comprese le somme versate per la definizione delle sanzioni ai sensi dell'art.17, comma 2, d.lgs. n.472/1997. Di conseguenza il diniego è stato annullato, il decreto di estinzione è stato revocato e, non essendovi ulteriori questioni pendenti sul punto, è stata dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata. Le spese del giudizio relativo al diniego sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; le spese di merito e di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la legge n.197/2022.

Norme richiamate

  • Legge 29/12/2022 n.197, art.1 commi 186, 196, 197, 198, 200, 201

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie fiscali: deposito della domanda e pagamento (o prima rata) determinano l'estinzione del processo; dagli importi dovuti si scomputano le somme gia' versate in pendenza di giudizio; prevede il termine e la possibilita' di diniego e la revocazione del decreto di estinzione con competenza del giudice che ha pronunciato l'estinzione.

  • D.lgs. 18/12/1997 n.472, art.17 comma 2

    Prevede la definizione in forma agevolata delle sanzioni amministrative tributarie con riduzione (abbuono); la Corte ha ritenuto che i pagamenti effettuati in forza di tale procedura siano somme versate in pendenza di giudizio e quindi scomputabili ai fini della definizione agevolata di cui alla legge n.197/2022.

  • D.l. 23/10/2018 n.119, art.6 comma 9

    Disposizione precedente con testo analogo che consentiva lo scomputo delle somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio; la Corte ha richiamato Cass. n.2378/2023 che interpretava favorevolmente questa norma e ne ha estesa la ratio al regime del 2022.

  • D.l. 21/02/2023 n.13, art.40 comma 3

    Prevede l'obbligo per l'Agenzia di depositare un elenco delle controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione presso la Corte di Cassazione entro il 31/10/2023, al fine di accelerare le dichiarazioni di estinzione.

  • D.lgs. 31/12/1992 n.546 art.12 comma 2 e art.68

    Fornisce criteri per la determinazione del valore della causa e norme sulla riscossione in pendenza di giudizio; l'Ufficio aveva assunto che andassero esclusi gli importi non oggetto della materia del contendere, ma la Corte ha interpretato le norme di definizione agevolata in senso estensivo.

  • D.P.R. 29/09/1973 n.602 art.15

    Norma sulla riscossione e sui versamenti in pendenza di giudizio; viene richiamata nella definizione di quali pagamenti possano essere considerati scomputabili.

  • Giurisprudenza e interventi costituzionali (Cass. n.2378/2023; Cass. n.16240/2024; Cass. n.5534/2024; Corte Cost. n.189/2024; Cass. Sez. U. n.1518/2016)

    Decisioni richiamate per i principi: la definizione agevolata determina l'estinzione con deposito della domanda e prova di pagamento; i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio sono scomputabili; la scelta legislativa di estinzione anticipata e' conforme alla Costituzione; la natura e l'effetto della revocazione del decreto di estinzione vengono chiariti.

Massime di principio

  • Per la definizione agevolata ex legge n.197/2022, dagli importi dovuti si devono scomputare tutte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, comprese quelle versate per la definizione delle sanzioni ai sensi dell'art.17 d.lgs.472/1997.
  • La presentazione della domanda e il giustificativo del pagamento (o della prima rata) comportano l'estinzione immediata del processo; tuttavia l'Amministrazione puo' emettere un diniego che e' impugnabile e costituisce motivo di revocazione del decreto di estinzione.
  • Il giudice che ha dichiarato l'estinzione e' competente a decidere sia sul ricorso contro il diniego sia sull'istanza di revocazione, e i due procedimenti devono essere riuniti quando sono connessi.
  • Nel calcolare le somme dovute per la definizione occorre documentare con chiarezza la natura dei versamenti e che essi siano stati effettuati in pendenza del giudizio; pagamenti riferiti a importi non piu' in contestazione possono essere contestati dall'Ufficio.
  • Dal punto di vista strategico, il contribuente che intende definire la lite deve conservare e depositare le ricevute di pagamento e verificare che l'importo indicato corrisponda alla definizione complessiva (imposte e/o sanzioni) per evitare successivi dinieghi e possibili istanze di revocazione.
  • In caso di controversia simile, e' consigliabile impugnare tempestivamente il diniego entro i termini previsti (60 giorni) e, se necessario, chiedere congiuntamente la revocazione del decreto di estinzione per ottenere la rimozione dell'estinzione e la prosecuzione del giudizio o, come nel caso in esame, l'annullamento del diniego e la conferma dell'estinzione.

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