Cassazione Civile, Ordinanza n. 07070/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, disconoscendo costi documentati da fatture emesse da una società edilizia per cessioni di beni strumentali ritenute oggettivamente inesistenti. La pretesa impositiva derivava da indagini della Guardia di finanza, secondo cui esisteva una rete di società collegate a un medesimo dominus, attraverso la quale i beni strumentali sarebbero rimasti nella disponibilità sostanziale di tale soggetto e sarebbero state emesse fatture per operazioni mai realmente effettuate e mai pagate. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado aveva confermato, valorizzando la catena delle cessioni, l'assenza di documentazione attendibile sui pagamenti e la divergenza tra le contabilità delle società coinvolte. In cassazione la contribuente deduceva tre motivi: violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che il giudice di merito avesse invertito l'onere probatorio; in subordine, travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell'onere della prova; infine, violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che non fosse chiarita la natura dell'inesistenza e che, in ogni caso, l'Ufficio non avesse fornito prova sufficientemente convincente per escludere la deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, dietro la denuncia formale di violazione di legge, la ricorrente sollecitava in realtà una rivalutazione del merito e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece accertato in modo analitico la prova presuntiva offerta dall'Ufficio e l'assenza di prova contraria da parte della contribuente. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato: una volta accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova contraria dell'effettività delle operazioni, che nella specie non era stata fornita. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere una pretesa violazione delle regole di valutazione della prova, ma la Corte ha escluso che vi fosse un effettivo errore di diritto, rilevando che le doglianze miravano solo a una nuova valutazione del merito.
È la norma sul riparto dell'onere della prova: in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire la prova, anche presuntiva, dell'inesistenza; poi spetta al contribuente la prova contraria dell'effettività delle operazioni.
Richiamato per le presunzioni: la Corte ha ribadito che la prova dell'inesistenza può essere fornita dall'Ufficio anche in via indiziaria o presuntiva.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell'accertamento induttivo/analitico-presuntivo; la Corte ha ritenuto rispettato il relativo regime probatorio.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per l'accertamento IVA; la Corte ha confermato che l'Ufficio aveva assolto l'onere probatorio richiesto per il recupero dell'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato in via subordinata per il dedotto travisamento dei fatti; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché non individuava un vero vizio processuale.
La Corte ha affermato che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova contraria dell'effettività delle operazioni.
art. 446 del 1997
Richiamato nel passaggio motivazionale in relazione ai requisiti formali dei costi; la Corte ha precisato che la regolarità formale non basta se l'operazione è oggettivamente inesistente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari o presuntivi, purché idonei a dimostrare che l'operazione non è mai stata posta in essere.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente la prova contraria dell'effettività del rapporto, e tale prova non può risolversi nella sola esibizione della fattura o in una generica regolarità contabile.
- L'accertata oggettiva inesistenza dell'operazione comporta l'indeducibilità del costo per difetto di inerenza, a prescindere dalla sola conformità formale della documentazione fiscale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare, sotto la veste della violazione di legge, una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito conduce all'inammissibilità della censura.
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