Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06978/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per complessivi euro 417,50, relativo a imposta di registro e accessori, emesso in relazione a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La contribuente aveva impugnato l’atto insieme a un reclamo/mediazione, sostenendo di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato prima della pretesa fiscale e quindi di non dover corrispondere quelle somme, in quanto le spese del processo sarebbero state soggette al regime di prenotazione a debito e anticipazione erariale. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ritenendosi che l’ufficio avesse accolto il reclamo e annullato l’atto. In appello, invece, la CTR ha accolto l’impugnazione della contribuente ritenendo che la PEC inviata dall’Agenzia non contenesse l’effettivo provvedimento di accoglimento del reclamo, con la conseguenza che la contribuente, non conoscendo l’esito, aveva legittimamente coltivato il giudizio. In Cassazione la contribuente ha censurato la compensazione delle spese disposta dalla CTR, deducendo violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché, essendo l’Agenzia risultata sostanzialmente soccombente, avrebbe dovuto essere condannata alle spese. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale sostenendo, con un motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e con un motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c., che la CTR aveva omesso di considerare la conoscenza dell’accoglimento del reclamo da parte della contribuente e il conseguente difetto sopravvenuto di interesse a coltivare la lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia perché depositato oltre il termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. rispetto alla notificazione del ricorso principale. Ha accolto il ricorso principale della contribuente, ritenendo errata la compensazione delle spese operata dalla CTR: nel processo tributario, dopo la riforma del d.lgs. 156/2015, la compensazione è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate, e nel caso concreto, a fronte dell’accoglimento dell’appello della contribuente, doveva applicarsi il principio della soccombenza virtuale con condanna dell’ufficio alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata decisa nel merito, liquidando in favore della contribuente euro 500,00 per le spese del secondo grado, oltre accessori. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni da enunciare espressamente; in mancanza, opera il criterio della soccombenza.

  • art. 17-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale quale disciplina del reclamo/mediazione e della sua definizione, rilevante ai fini dell’interesse ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno dell’asserito difetto sopravvenuto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato dalla ricorrente principale per denunciare la violazione della disciplina sulle spese nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Usato dall’Agenzia per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla conoscenza dell’esito del reclamo.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato dall’Agenzia per denunciare violazione di norme processuali sulla legittimazione a proseguire la lite e sull’interesse ad agire.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per tardività rispetto al termine previsto per il suo deposito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità che le ragioni di compensazione siano esplicitate e non illogiche o erronee.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non è libera: dopo la riforma applicabile, essa richiede la soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
  • Quando una parte ottiene l’accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve applicare il criterio della soccombenza, anche in presenza di vicende che rendano improcedibile o cessata la materia del contendere, salvo una valida e specifica giustificazione della compensazione.
  • Le ragioni poste a base della compensazione delle spese devono essere concrete, espresse e logicamente corrette; una motivazione illogica o erronea integra violazione di legge denunciabile in cassazione.
  • Il ricorso incidentale per cassazione è inammissibile se depositato oltre il termine previsto dall’art. 371, comma 2, c.p.c., indipendentemente dalle doglianze formulate sul merito.
  • In presenza di accoglimento del ricorso e assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito sulle spese del grado precedente e liquidarle direttamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.