Sentenza n. 2313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso incidentale del controinteressato, ritenendo non adeguatamente istruita dal CSM la potenziale incompatibilità della candidata, e aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale contro il conferimento dell'ufficio direttivo al controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a incarico direttivo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con i primi due motivi, l'erroneità dell'esame prioritario e dell'accoglimento del ricorso incidentale relativo alla presunta incompatibilità derivante da una relazione sentimentale con un magistrato operante presso altro ufficio giudiziario. Ha sostenuto di avere assolto integralmente l'obbligo dichiarativo, che il CSM aveva già più volte archiviato le relative pratiche per l'assenza di stabile convivenza e che l'eventuale istruttoria ulteriore era rimessa alla discrezionalità dell'organo e, comunque, avrebbe dovuto svolgersi dopo l'eventuale assegnazione della sede. Con il terzo motivo ha riproposto le censure contro la delibera di conferimento dell'incarico al controinteressato, deducendo violazione delle norme del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria e del d.lgs. n. 160/2006, violazione dell'art. 97 Cost., sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare ha contestato la valutazione comparativa, sostenendo che il CSM avesse omesso di valorizzare la sua più lunga e qualificata esperienza direttiva e semidirettiva, nonché le esperienze maturate nella trattazione di procedimenti di criminalità organizzata, e avesse illegittimamente ritenuto equivalenti i profili dei candidati. Ha inoltre censurato la nomina del controinteressato in ragione della sua precedente appartenenza al CSM. Il Ministero e il CSM hanno proposto appello incidentale contro la statuizione relativa all'omessa verifica dell'incompatibilità, sostenendo la piena legittimità dell'istruttoria e della valutazione comparativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale autonomo del Ministero e del CSM, poiché le amministrazioni avevano interesse a difendere la legittimità dei propri atti e a evitare la riedizione della valutazione sull'incompatibilità. Ha confermato che il TAR aveva correttamente esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale, poiché l'eventuale incompatibilità avrebbe potuto incidere sull'ammissione della candidata e sulla stessa composizione della platea comparativa. Nel merito, tuttavia, ha accolto i primi due motivi dell'appello principale e l'appello incidentale delle amministrazioni. La candidata aveva adempiuto all'obbligo dichiarativo segnalando espressamente la relazione interpersonale; il CSM era già a conoscenza della situazione e l'aveva più volte archiviata, escludendo la stabile coabitazione richiesta dalla disciplina sulle incompatibilità. La dichiarazione preventiva consente al CSM una valutazione incidentale ai fini dell'assegnazione, ma la valutazione definitiva dell'incompatibilità concreta è rimessa alla fase successiva alla presa di possesso, quando possono essere verificate l'attualità della situazione e le eventuali interferenze funzionali. L'assenza di ulteriori accertamenti nella procedura comparativa non ha quindi integrato un difetto di istruttoria. Il Consiglio ha conseguentemente riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso incidentale di primo grado. Ha poi esaminato i motivi del ricorso principale, in precedenza assorbiti, respingendoli nel merito. Ha ritenuto legittima la valutazione del CSM, che aveva analizzato i profili dei candidati e formulato un giudizio complessivo e unitario, attribuendo equivalenza agli indicatori specifici e prevalenza al controinteressato negli indicatori generali. Le funzioni direttive e semidirettive, pur ontologicamente diverse, possono essere valutate come equivalenti quando la conclusione sia motivata sulla base delle concrete attività svolte, dell'ampiezza e complessità dell'ufficio e dei risultati conseguiti. Il CSM aveva adeguatamente considerato anche l'esperienza direttiva della candidata, la sua attività antimafia e le esperienze presso l'ufficio di destinazione, senza che tali elementi imponessero una presunzione di prevalenza. Era inoltre legittimo valorizzare le esperienze organizzative e ordinamentali del controinteressato maturate fuori ruolo. La disciplina introdotta sull'inibizione temporanea delle candidature di magistrati già componenti del CSM non era applicabile ratione temporis. Le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla contestata ammissibilità del ricorso incidentale e alla possibilità che l'esito della questione sull'incompatibilità incidesse sull'utilità dell'esame del ricorso principale.
art. 48 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Impone la segnalazione nella domanda di ogni situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità rispetto all'ufficio richiesto; l'obbligo è stato ritenuto assolto dalla candidata.
Costituiscono la disciplina primaria delle incompatibilità giudiziarie; la rilevanza della relazione dichiarata dipendeva dalla sussistenza dei presupposti, tra cui la stabile coabitazione e l'interferenza funzionale.
art. 25 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.
Attribuisce al CSM il giudizio comparativo discrezionale finalizzato all'individuazione del candidato più idoneo in relazione alle esigenze dell'ufficio.
art. 26 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
La valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti.
Richiede un'analisi dei profili, ma non impone che la comparazione finale sia articolata separatamente per ciascun parametro, potendo concludersi con un giudizio complessivo e integrato.
art. 29 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Rileva ai fini dei criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudiziari di primo grado di grandi dimensioni e attribuisce particolare valenza agli indicatori specifici.
art. 32, comma 1, lett. b), Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Richiede la considerazione dell'esperienza nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; il CSM ha considerato l'esperienza di entrambi i candidati.
art. 12, comma 12, d.lgs. n. 160/2006
L’attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale.
Consente di valutare l'attitudine direttiva attraverso le concrete capacità organizzative e gestionali, anche desunte da un'esperienza semidirettiva particolarmente significativa.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 916/1958
Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l’incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza.
La disposizione, come modificata, non era applicabile al caso concreto perché riferita ai magistrati eletti al CSM dopo l'entrata in vigore della novella.
art. 38, comma 2, l. 17 giugno 2022, n. 71
Limita l'applicazione temporale della modifica dell'art. 30 d.P.R. n. 916/1958 ai magistrati eletti al CSM dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 97 Cost.
Invocato dalla candidata in relazione al buon andamento dell'amministrazione, ma ritenuto non violato in ragione della motivazione logica e coerente della delibera comparativa.
art. 52 della circolare CSM n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche
La commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l’assegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni [...] ai soli fini della decisione della sede o ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni [...], ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del CSM dopo la destinazione tabellare del magistrato.
La valutazione preventiva è incidentale e non vincolante; la verifica definitiva dell'incompatibilità concreta avviene dopo l'assegnazione e la presa di possesso.
Massime di principio
- Nelle procedure per il conferimento di incarichi direttivi giudiziari, la segnalazione preventiva di una potenziale incompatibilità consente al CSM di svolgere una valutazione incidentale ai fini della scelta della sede, ma la valutazione definitiva dell'incompatibilità concreta è rimessa alla fase successiva all'assegnazione e alla presa di possesso, quando possono essere verificate l'attualità della situazione e le eventuali interferenze funzionali.
- Quando il candidato ha adempiuto integralmente all'obbligo di dichiarare una potenziale incompatibilità e il CSM ha già valutato e archiviato la medesima situazione, escludendo la stabile coabitazione o altri presupposti rilevanti, l'assenza di ulteriori approfondimenti nella procedura comparativa non integra di per sé un difetto di istruttoria, salvo la sopravvenienza di elementi fattuali nuovi o diversi.
- La natura pregiudiziale del ricorso incidentale che contesta l'ammissione di un candidato sussiste quando l'eventuale esclusione potrebbe modificare la platea dei concorrenti e rendere concretamente inutile l'esame delle censure rivolte contro la valutazione comparativa; tuttavia, tale priorità processuale non comporta necessariamente l'accoglimento della censura incidentale.
- Nella valutazione comparativa per incarichi direttivi giudiziari, le funzioni direttive e semidirettive non sono automaticamente equiparate né automaticamente gerarchizzate in modo decisivo: il CSM può ritenere equivalenti i relativi profili se motiva in modo analitico e coerente sulla base delle concrete attività svolte, dell'ampiezza e complessità dell'ufficio, delle capacità organizzative e dei risultati conseguiti.
- La comparazione dei candidati per un incarico direttivo può concludersi con un giudizio complessivo e unitario, purché il CSM abbia previamente esaminato gli elementi professionali rilevanti e renda comprensibili le ragioni della preferenza, senza essere vincolato a una motivazione separata e aritmetica per ciascun indicatore.
- L'esperienza maturata dal candidato nell'ufficio di destinazione non determina una presunzione di prevalenza, né impedisce al CSM di valorizzare, negli indicatori generali, esperienze organizzative e ordinamentali maturate fuori ruolo quando esse siano concretamente indicative dell'attitudine a dirigere un ufficio giudiziario di grandi dimensioni.
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