LEGGE 17 giugno 2022, n. 71
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge delega il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2023 decreti legislativi per rendere più trasparente ed efficiente l’ordinamento giudiziario. Interviene su incarichi direttivi e semidirettivi, valutazioni di professionalità, consigli giudiziari, accesso al concorso in magistratura, collocamento fuori ruolo e organizzazione degli uffici. Sono inoltre introdotte modifiche immediate su Cassazione, formazione, disciplina, mobilità tra funzioni e uffici del pubblico ministero.
Riforma dell’ordinamento giudiziario e dell’accesso alla magistratura
Riforma dell’ordinamento giudiziario e della magistratura
La legge persegue obiettivi di trasparenza, efficienza e valorizzazione del merito nell’organizzazione giudiziaria. Prevede una delega legislativa al Governo e, parallelamente, introduce modifiche direttamente applicabili a varie disposizioni dell’ordinamento giudiziario e della disciplina della magistratura.
Delega legislativa e tempistiche
Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o più decreti legislativi riguardanti:
- la revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura;
- gli incarichi direttivi e semidirettivi;
- le tabelle organizzative degli uffici giudiziari;
- il funzionamento dei consigli giudiziari e le valutazioni di professionalità;
- l’accesso alla magistratura;
- il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Gli schemi dei decreti sono proposti dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, e trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni. I decreti possono essere adottati anche senza parere decorso tale termine. Se il termine per il parere cade nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega o successivamente, la delega è prorogata di novanta giorni.
Entro i due anni successivi alla scadenza della delega il Governo può adottare decreti integrativi e correttivi. Entro tre anni dalla stessa scadenza deve procedere alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario.
Incarichi direttivi e semidirettivi
La disciplina delegata deve rendere più trasparenti le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Ai procedimenti si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge n. 241/1990 e gli atti devono essere pubblicati sulla intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, con oscuramento dei dati sensibili.
È previsto il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande per incarichi direttivi o semidirettivi. I procedimenti devono essere trattati secondo l’ordine temporale di vacanza dei posti, salvo deroghe per gravi e giustificati motivi e ferma la priorità per il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Per gli incarichi direttivi la Commissione competente deve procedere all’audizione dei candidati, salvo il caso di un numero eccessivamente elevato, nel quale devono essere comunque ascoltati almeno tre candidati. Devono inoltre essere acquisiti, con modalità non anonime, i pareri del consiglio dell’ordine degli avvocati e dei magistrati e dirigenti amministrativi dell’ufficio di provenienza. Gli esiti delle audizioni e delle interlocuzioni devono essere valutati nella comparazione dei candidati.
La selezione deve basarsi su attitudini, merito e anzianità, con particolare rilievo alle competenze specifiche richieste dall’incarico. Devono essere valutate, tra l’altro:
- la conoscenza dei servizi e dell’organizzazione dell’ufficio;
- la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;
- la conoscenza delle norme ordinamentali;
- la capacità di organizzare efficientemente il lavoro giudiziario;
- gli esiti delle ispezioni sugli uffici diretti dal candidato.
Le esperienze maturate fuori ruolo non rilevano per la valutazione delle attitudini organizzative, salvo che siano coerenti con le funzioni direttive o semidirettive da conferire. L’anzianità conserva carattere residuale in caso di parità di merito e attitudini; nella medesima situazione può essere preferito il candidato appartenente al genere meno rappresentato, quando emerga una significativa sproporzione nazionale o distrettuale.
Conferma e valutazione degli incarichi direttivi
Ai fini della conferma degli incarichi devono essere considerati anche:
- i pareri dei magistrati dell’ufficio;
- il parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, nei casi previsti;
- le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati;
- i provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dal magistrato;
- un campione dei rapporti redatti per le valutazioni di professionalità dei magistrati dell’ufficio o della sezione.
Deve essere valutata l’attività svolta anche quando il titolare non richieda la conferma, e l’esito deve rilevare nei successivi concorsi. Il magistrato non può partecipare a un ulteriore concorso direttivo o semidirettivo prima che siano trascorsi cinque anni dall’assunzione dell’incarico, salvo le ipotesi disciplinate dalla normativa sulla valutazione negativa.
La reiterata mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi può impedire la conferma e deve comunque essere valutata nei successivi concorsi. Assume rilievo anche la capacità di dare attuazione al progetto organizzativo.
È prevista una complessiva riduzione degli incarichi semidirettivi, attraverso la revisione dei criteri per individuarli.
Tabelle organizzative degli uffici giudiziari
Le proposte tabellari devono essere accompagnate da documenti organizzativi generali relativi all’impiego delle risorse e alla programmazione degli obiettivi di buon funzionamento, anche sulla base dei risultati del quadriennio precedente. Tali documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati.
Le tabelle, i progetti organizzativi e i documenti generali devono essere redatti secondo modelli standard stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e trasmessi telematicamente. Anche i pareri dei consigli giudiziari devono seguire modelli standard e concentrarsi sulle criticità.
Le procedure di approvazione sono semplificate: le proposte si intendono approvate se il Consiglio superiore della magistratura non si pronuncia in senso contrario entro il termine previsto, salvo la presentazione di osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio o l’adozione di un parere consiliare a maggioranza.
La durata delle tabelle organizzative è modificata da triennale a quadriennale. Il dirigente dell’ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro assicuri funzionalità, efficienza ed equità tra i magistrati, le sezioni e i collegi.
Accesso alle funzioni di legittimità
Per accedere alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità è richiesto, quale condizione preliminare, l’effettivo esercizio per almeno dieci anni di funzioni giudicanti o requirenti di primo o secondo grado, oltre alla valutazione di professionalità richiesta. Il servizio svolto fuori ruolo non è equiparabile all’esercizio delle funzioni di merito.
A parità di presupposti, per le funzioni giudicanti di legittimità è preferito il magistrato che abbia svolto per almeno quattro anni funzioni giudicanti presso una corte d’appello.
La valutazione deve attribuire punteggi distinti ad attitudini, merito e anzianità. Per l’anzianità deve essere previsto un sistema di punteggi collegato alle valutazioni di professionalità.
La capacità scientifica e di analisi delle norme deve essere valutata anche considerando:
- l’esperienza nello specifico settore civile o penale;
- la natura giudicante o requirente delle funzioni da conferire;
- eventuali andamenti statistici gravemente anomali degli esiti dei procedimenti;
- il precedente servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
- la rilevanza scientifica delle pubblicazioni.
Il parere della commissione competente è articolato nei giudizi «inidoneo», «discreto», «buono» e «ottimo». Il giudizio «ottimo» è riservato agli aspiranti con titoli di particolare rilievo e il relativo parere ha valore preminente, salvo diversa valutazione del Consiglio superiore della magistratura per ragioni eccezionali e comprovate. L’accesso alle funzioni di legittimità è escluso per chi non abbia conseguito il giudizio «ottimo».
Consigli giudiziari e valutazioni di professionalità
I componenti avvocati e professori universitari dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione possono partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni sulle valutazioni di professionalità. La componente forense può esprimere un voto unitario sulle segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati; se intende discostarsene deve richiedere una nuova determinazione dell’ordine.
Il Consiglio superiore della magistratura deve comunicare annualmente agli ordini forensi i nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo maturerà uno dei sette quadrienni utili alla valutazione di professionalità.
Il giudizio positivo deve essere ulteriormente articolato in «discreto», «buono» e «ottimo» relativamente alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro. Deve essere valutato anche il rispetto dei programmi annuali di gestione.
I magistrati che abbiano usufruito di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario devono produrre documentazione sull’attività alternativa svolta. Sono esclusi dalle valutazioni i periodi di aspettativa per incarichi elettivi politici, incarichi di Governo, incarichi presso enti territoriali e organi elettivi sovranazionali.
Devono essere acquisite informazioni sugli eventuali esiti gravemente anomali degli affari nelle fasi o nei gradi successivi e, a campione, i relativi provvedimenti.
È istituito un fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente annualmente dati statistici e documentazione sull’attività quantitativa e qualitativa, compresa quella cautelare, sulla tempestività dei provvedimenti e sugli eventuali esiti anomali nei successivi gradi di giudizio. Il fascicolo deve coordinarsi con il fascicolo personale del magistrato.
Semplificazione delle valutazioni positive e conseguenze dei giudizi negativi
Per le valutazioni positive, la relazione del magistrato deve contenere soltanto i dati indispensabili sull’attività giudiziaria, compresa quella di mediazione e conciliazione. Il consiglio giudiziario può motivare in forma semplificata quando conferma il giudizio positivo del capo dell’ufficio.
Quando il Consiglio superiore della magistratura recepisce il parere positivo del consiglio giudiziario, può motivare mediante richiamo a tale parere, senza ulteriore motivazione autonoma.
I fatti definitivamente accertati in sede disciplinare devono essere valutati nella valutazione di professionalità successiva, anche se riferiti a un quadriennio precedente, qualora non siano già stati considerati.
Dopo un secondo giudizio non positivo può non essere pronunciata la valutazione negativa, ma in tal caso si producono ulteriori effetti sfavorevoli sulla progressione economica e sul conferimento di funzioni di legittimità, direttive e semidirettive. Analogamente, dopo un primo giudizio negativo, un successivo giudizio non positivo può non comportare la dispensa dal servizio, con ulteriori conseguenze negative sugli stessi percorsi professionali.
Accesso al concorso in magistratura
I laureati in giurisprudenza, dopo un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, possono essere ammessi direttamente al concorso per magistrato ordinario.
È inoltre prevista la possibilità di iniziare il tirocinio formativo dopo il superamento dell’ultimo esame del corso di laurea. La Scuola superiore della magistratura può organizzare corsi di preparazione al concorso, anche decentrati, per laureati che svolgano o abbiano svolto il tirocinio formativo o attività presso l’ufficio per il processo. I costi sono a carico dei partecipanti, in misura parametrata alle condizioni reddituali individuali e familiari.
La prova scritta deve verificare prevalentemente la capacità di inquadramento teorico-sistematico e consiste in tre elaborati su:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea.
La prova orale deve essere semplificata, mantenendo almeno diritto civile, penale, processuale civile, processuale penale, amministrativo, costituzionale, dell’Unione europea, del lavoro, della crisi e dell’insolvenza e ordinamento giudiziario, oltre al colloquio in lingua straniera.
Collocamento fuori ruolo
La delega deve distinguere gli incarichi extragiudiziari che richiedono necessariamente il collocamento fuori ruolo da quelli per i quali è possibile l’aspettativa ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Devono essere inclusi tra gli incarichi necessariamente fuori ruolo quelli di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell’ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.
Il fuori ruolo può essere autorizzato solo quando l’incarico corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza. Devono essere valutate puntualmente le ricadute sull’imparzialità e sull’indipendenza del magistrato.
Gli incarichi devono essere graduati secondo rilevanza, distinguendo tra:
- incarichi riservati dalla legge ai magistrati;
- incarichi giurisdizionali presso organismi internazionali o sovranazionali;
- incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale;
- incarichi apicali o di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;
- altri incarichi.
Il magistrato che abbia svolto un incarico fuori ruolo per più di cinque anni non può essere nuovamente collocato fuori ruolo prima di tre anni dalla presa di possesso dell’ufficio giudiziario, salvo deroghe tassative.
Non può essere autorizzato il fuori ruolo prima di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sede presenti una rilevante scopertura di organico, secondo i parametri degli organi di autogoverno.
La durata complessiva del fuori ruolo non può superare:
- sette anni in via generale;
- dieci anni per incarichi tassativamente individuati presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, organi di Governo e organismi internazionali.
Sono previste riduzioni del numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo e una limitazione agli incarichi che richiedano elevata preparazione giuridica, esperienza giudiziaria o specifica conoscenza dell’organizzazione giudiziaria. Gli incarichi internazionali devono essere disciplinati con regolamentazione autonoma.
Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
La pianta organica dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione comprende 67 magistrati. Possono essere designati magistrati con almeno la terza valutazione di professionalità e almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme.
Il servizio fuori ruolo non è equiparato all’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti richiesto.
Il primo presidente della Corte di cassazione può applicare alle sezioni, per lo svolgimento di funzioni di legittimità, la metà dei magistrati dell’ufficio, purché abbiano almeno la quarta valutazione di professionalità e almeno due anni di anzianità nell’ufficio. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato del massimario.
Mobilità tra funzioni giudicanti e requirenti
Il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti può essere richiesto una sola volta nell’intera carriera entro sei anni dal primo maturare della legittimazione al tramutamento.
Dopo tale termine è consentito, una sola volta, il passaggio:
- da giudicante a requirente, se il magistrato non ha mai svolto funzioni giudicanti penali;
- da requirente a giudicante civile o del lavoro in un ufficio diviso in sezioni, se vi sono posti vacanti in una sezione esclusivamente civile o lavoristica.
In quest’ultima ipotesi il magistrato non può essere destinato a funzioni giudicanti penali o miste, nemmeno come sostituto e anche in successivi trasferimenti. Ogni passaggio richiede un corso di qualificazione professionale e un giudizio di idoneità del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.
I magistrati che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano già effettuato almeno un passaggio possono compiere un solo ulteriore mutamento e richiedere funzioni requirenti di legittimità, purché non abbiano già effettuato quattro mutamenti.
Formazione per incarichi direttivi e semidirettivi
I corsi di formazione riguardano sia le funzioni direttive sia quelle semidirettive e comprendono materia ordinamentale, capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici e competenze organizzative.
I corsi devono durare almeno tre settimane, anche non consecutive, e prevedere una prova finale. Le schede valutative dei docenti e la documentazione della prova finale entrano nella valutazione della candidatura.
La formazione deve essere stata svolta non più di cinque anni prima della scopertura dell’incarico. Sono inoltre previsti corsi specifici, della medesima durata e contenuto, per i magistrati ai quali sia stata conferita nell’anno precedente una funzione direttiva o semidirettiva.
Illeciti disciplinari e riabilitazione
La disciplina disciplinare è ampliata con riferimento alla collaborazione del magistrato alle misure di smaltimento dell’arretrato e alla reiterazione delle condotte che ne abbiano reso necessaria l’adozione. Sono previste responsabilità anche per il capo dell’ufficio e il presidente di sezione che omettano le iniziative o le segnalazioni dovute.
Costituiscono ulteriori illeciti:
- l’adoperarsi per condizionare indebitamente l’esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura per ottenere un vantaggio o arrecare un danno;
- l’omessa comunicazione, da parte di un componente del Consiglio superiore della magistratura, di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare;
- la violazione degli obblighi relativi alla gestione dei carichi e dei programmi di smaltimento;
- l’induzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale senza i presupposti di legge, per grave e inescusabile negligenza nella trasmissione di elementi rilevanti.
L’illecito relativo alla violazione del piano di smaltimento si estingue quando il piano è rispettato, ma il beneficio può essere applicato una sola volta.
La condanna disciplinare all’ammonimento perde effetto dopo tre anni dall’irrevocabilità, se il magistrato consegue una successiva valutazione positiva di professionalità. La censura perde effetto dopo cinque anni alle medesime condizioni. Per i magistrati che abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità è richiesta anche la valutazione positiva del successivo percorso professionale.
Organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
Il procuratore della Repubblica deve predisporre un progetto organizzativo conforme ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura. Il progetto disciplina, tra l’altro:
- le misure per l’esercizio efficace e uniforme dell’azione penale;
- i criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato;
- il coordinamento e la direzione dei procuratori aggiunti;
- l’assegnazione e la coassegnazione dei procedimenti;
- la revoca delle assegnazioni;
- l’individuazione del procuratore aggiunto o del vicario;
- i gruppi di lavoro e l’assegnazione dei sostituti procuratori.
I criteri di priorità devono essere definiti nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal Parlamento con legge e tenere conto del numero degli affari, della realtà criminale e territoriale e dell’utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie.
Incompatibilità, trasferimenti e aspettativa per infermità
La ricorrenza concreta dell’incompatibilità di sede deve essere valutata unitariamente sulla base di criteri concorrenti. L’incompatibilità può essere esclusa quando la situazione non modifica l’organizzazione dell’ufficio e non interferisce nei rapporti tra uffici della stessa sede; l’esito deve essere comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario.
Per i magistrati presso la sede di prima assegnazione il termine per il trasferimento è fissato in tre anni. Sono inoltre escluse dal limite generale alcune funzioni apicali presso la Corte di cassazione; viene abrogata la disposizione relativa all’articolo 195 dell’ordinamento giudiziario.
Il magistrato può essere collocato in aspettativa per infermità fino alla conclusione del procedimento anche quando, durante l’istruttoria per l’accertamento dell’infermità permanente, emerga che lo stato già accertato è incompatibile con lo svolgimento conveniente ed efficace delle funzioni giudiziarie.
Coordinamento normativo
I decreti legislativi devono coordinare la disciplina vigente con le nuove disposizioni, modificando formulazione e collocazione delle norme dell’ordinamento giudiziario, della disciplina dell’ufficio del pubblico ministero e dello status dei magistrati. Devono inoltre essere previste le necessarie abrogazioni e disposizioni transitorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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