Cassazione Civile, Ordinanza n. 31520/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con i quali erano stati recuperati IRES, IRAP e IVA sulla base di un pvc che ipotizzava la partecipazione della società a una frode carosello mediante operazioni soggettivamente inesistenti, con interposizione di una società cartiera tra la contribuente e il reale fornitore comunitario. La CTR aveva accolto gli appelli della contribuente limitatamente a IRES e IRAP, confermando invece l'indetraibilità IVA. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: violazione della disciplina IVA e dell'art. 2697 c.c. sulla detraibilità; nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per valutazione parziale delle prove; omesso esame di fatti decisivi e di documenti sulla buona fede; omessa pronuncia su una censura relativa alla pretesa commistione soggettiva tra le società; violazione dell'art. 60-bis d.P.R. 633/1972 e del principio di solidarietà. L'Agenzia, in via incidentale, ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ammesso la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, invocando l'art. 14 L. 537/1993, l'art. 8 d.l. 16/2012 e l'art. 109 TUIR.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo della contribuente sulla detrazione IVA, confermando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi della contribuente perché miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, oppure denunciavano vizi di omessa pronuncia insussistenti, essendo la relativa questione implicitamente assorbita dalla decisione. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva accertato l'inerenza dei costi all'attività di vendita e che, secondo il principio applicabile, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono in linea di principio deducibili, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza e certezza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati per contestare la detraibilità dell'IVA; la Corte ribadisce che la detrazione può essere negata nelle operazioni soggettivamente inesistenti quando siano provate fittizietà del fornitore e consapevolezza del destinatario.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Consente il ricorso a presunzioni semplici per la prova dell'inesistenza soggettiva e della frode IVA.
artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a), della Sesta Direttiva IVA
Richiamati a sostegno della disciplina comunitaria della detrazione IVA; la Corte si allinea alla giurisprudenza UE sulla consapevolezza dell'evasione.
Richiamato dalla ricorrente, ma non assume rilievo autonomo nella decisione.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce a una parte diversa da quella gravata; nel caso concreto non vi è inversione, perché opera una presunzione a favore dell'erario e spetta al contribuente la prova contraria.
Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove o a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili; l'omessa pronuncia richiede la totale mancanza del provvedimento indispensabile, non essendo sufficiente il difetto di specifica argomentazione.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuale e omesso esame; dopo la riforma del n. 5 è sindacabile solo il vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale.
art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La censura formulata sulla norma è ritenuta eccentrica rispetto alla ratio della sentenza d'appello, fondata sull'inesistenza soggettiva delle operazioni.
I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se sostenuti, anche se fraudolenti, salvo il contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
Norma che ha introdotto la disciplina favorevole sulla deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, con efficacia retroattiva in bonam partem.
Legge di conversione dell'art. 8 d.l. 16/2012.
Richiamato dall'Agenzia per contestare la deducibilità dei costi; la Corte lo legge in combinazione con la disciplina speciale che consente la deduzione se ricorrono i requisiti di inerenza e competenza.
Massime di principio
- In tema di IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando la fittizietà del fornitore e indizi oggettivi che rendano o avrebbero dovuto rendere il destinatario consapevole della frode.
- Quando la pretesa erariale si fonda su una presunzione grave, precisa e concordante circa la partecipazione del contribuente a una frode carosello, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di vantaggi economici nella rivendita, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente in presenza di una frode soggettiva.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in richieste di nuova valutazione del merito delle prove; tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione sul capo o sulla questione indispensabile alla soluzione della controversia; non ricorre se la questione risulti implicitamente rigettata dalla decisione adottata.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante o meramente apparente.
- I costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea di principio, deducibili ai fini delle imposte dirette se effettivamente sostenuti e se rispettano i requisiti di inerenza, competenza, certezza e determinatezza, salvo l'impiego diretto per la commissione di un delitto non colposo.
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