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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24164/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La vicenda riguarda due ricorsi riuniti contro un decreto del Giudice di pace e una ordinanza del Tribunale di Torino che avevano convalidato il trattenimento di una persona straniera presso un CPR. Il ricorrente deduceva, in entrambi i giudizi, la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter del d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, sostenendo che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale non gli era stata fornita un'informazione completa ed effettiva sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Secondo la sua prospettazione, l'omessa informativa rendeva illegittimi sia il respingimento sia il conseguente trattenimento, e non poteva essere sanata dal fatto che egli non avesse inizialmente manifestato la volontà di chiedere asilo o avesse compilato un foglio notizie prima di essere informato. Contestava inoltre che il Tribunale avesse fondato la convalida sulla sola attestazione del Questore e sulle dichiarazioni rese sul foglio notizie, senza verificare l'effettiva comprensione e somministrazione dell'informativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di entrambi i ricorsi. Ha ribadito che l'obbligo di informare gli stranieri, presso i punti di crisi e al momento dell'accoglienza, sulla procedura di protezione internazionale è completo, effettivo e condizione preliminare, e non può considerarsi adempiuto con mere attestazioni generiche o con dichiarazioni rese prima dell'informazione. Ha quindi affermato che il Giudice di pace e il Tribunale avrebbero dovuto verificare la dedotta mancanza di informativa prima di convalidare i provvedimenti. Conseguentemente ha cassato senza rinvio sia il decreto del Giudice di pace sia l'ordinanza del Tribunale, applicando l'art. 382, ultimo comma, c.p.c., poiché il trattenimento non era stato validamente convalidato nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiamando la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiamato come norma che il ricorrente assumeva violata per omessa informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale.

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    Interpretato come fonte di un obbligo di informazione completa ed effettiva, da rendere sempre e incondizionatamente presso i punti di crisi e all'accoglienza, a pena di nullità dei successivi decreti di respingimento e trattenimento.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base del decreto di trattenimento convalidato dal Giudice di pace; la Corte ribadisce che il giudice della convalida deve verificare anche la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Richiamato quale base della convalida del trattenimento disposto dal Tribunale dopo la domanda di protezione internazionale.

  • art. 8 Direttiva 2013/32/UE

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di informazione in materia di protezione internazionale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio i provvedimenti impugnati, poiché il processo non poteva essere proseguito per scadenza dei termini di valida convalida del trattenimento.

  • art. 5, par. 1, CEDU

    Richiamato in funzione di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, nel senso che la detenzione a fini di espulsione è ammissibile solo se la procedura è regolare.

  • artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiamati per affermare l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Esclusa l'applicabilità nel caso di soccombenza di un'Amministrazione statale, perché la condanna alle spese in favore dello Stato presuppone la soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, non quella di un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • L'obbligo di informare lo straniero sulla procedura di protezione internazionale è preliminare, autonomo e non subordinato a una previa manifestazione di volontà di chiedere asilo: il silenzio o dichiarazioni rese prima dell'informazione non possono valere come rinuncia o come prova di consapevolezza.
  • Ai fini della legittimità del respingimento e del trattenimento, non basta una formula generica inserita nel provvedimento: se l'interessato contesta l'omessa informativa, l'amministrazione deve offrire elementi concreti che dimostrino tempi, modalità, lingua e strumenti di comprensione dell'avviso.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare incidentalmente anche la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, quando questa incida sulla regolarità della detenzione amministrativa.
  • La proposizione della domanda di protezione internazionale impedisce che il potere di respingimento continui a produrre effetti incompatibili con l'accesso effettivo alla procedura di asilo.
  • Quando il trattenimento non è stato validamente convalidato e i termini per una nuova convalida sono ormai scaduti, la cassazione può pronunciarsi senza rinvio perché il processo non è ulteriormente proseguibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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