Cassazione Civile, Ordinanza n. 17522/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in Corte d'appello, nella fase monitoria del procedimento ex legge Pinto, un decreto di ingiunzione di pagamento dell'equo indennizzo e delle spese. Hanno poi proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 limitatamente alla quantificazione dei compensi professionali liquidati per la fase monitoria, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato, anche per analogia, la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 relativa ai procedimenti monitori, mentre secondo loro avrebbe dovuto applicarsi la tabella n. 12 relativa ai procedimenti contenziosi. In cassazione hanno dedotto violazione e falsa applicazione di art. 2233 c.c., artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, art. 24 L. n. 794/1942, art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, e art. 4 d.m. n. 55/2014. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha chiarito che nel procedimento di equa riparazione la natura contenziosa riguarda solo la fase di opposizione, mentre la fase monitoria resta disciplinata dai parametri propri del procedimento monitorio. Ha quindi confermato che per la liquidazione delle spese della fase monitoria si applica la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 e che il giudice può collocarsi entro il minimo e il massimo tabellare senza uno specifico onere motivazionale se non quando scenda sotto il minimo o se ne discosti ulteriormente. Il ricorso è stato rigettato; non è stata disposta la liquidazione delle spese di legittimità perché il Ministero non ha svolto difese ed è rimasto intimato; escluso anche l’ulteriore contributo unificato per esenzione del procedimento.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della domanda di equa riparazione
richiamato come base normativa della domanda di equa riparazione
l’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento
richiamato nel motivo come norma sulla determinazione del compenso professionale
artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933
richiamati nel motivo come norme sui compensi professionali
richiamato nel motivo come norma sui compensi
art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006
richiamato nel motivo come norma sui compensi professionali
richiamato nel motivo e interpretato nel senso che i compensi vanno determinati entro i parametri tabellari applicabili alla fase processuale considerata
consente la riduzione dei compensi tabellari entro il limite previsto
art. 2, comma 4, d.m. n. 55/2014
richiamato per la riduzione del compenso in mancanza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
richiamato per l’aumento del compenso in caso di assistenza a più soggetti con la stessa posizione processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’esenzione del procedimento
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, la fase monitoria e la fase di opposizione hanno disciplina diversa ai fini della liquidazione delle spese: la natura contenziosa riguarda solo l’opposizione a contraddittorio pieno.
- L’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non dà vita a un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase interna del medesimo procedimento avente ad oggetto la stessa pretesa originaria.
- Per le spese della fase monitoria del procedimento di equa riparazione trova applicazione la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, mentre per la fase oppositiva si applica la tabella n. 12.
- Nel regime del d.m. n. 55/2014 il giudice può liquidare il compenso tra minimo e massimo dello scaglione senza uno specifico obbligo di motivazione quando si mantenga entro tali limiti; l’obbligo motivazionale sorge solo per scostamenti ulteriori.
- La liquidazione delle spese processuali effettuata entro i parametri tabellari non è sindacabile in cassazione per il solo fatto di essere contenuta nel minimo o vicino ad esso, se rientra nel potere discrezionale del giudice.
- Quando l’opposizione del privato contro il decreto monitorio è rigettata, le spese devono essere regolate autonomamente rispetto alla fase monitoria, salvo particolari ipotesi, e possono gravare integralmente sull’opponente.
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