Cassazione Penale, Sentenza n. 29548/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di cui all'art. 697 c.p.: detenzione non denunciata di due pugnali a lama doppia e appuntita rinvenuti durante una perquisizione del 16/03/2022. In cassazione deduceva: 1) errore di qualificazione degli strumenti come "armi proprie" (sosteneva fossero armi improprie e quindi non punibili per detenzione); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei due pugnali come "armi proprie" (la natura offensiva, la punta acuta e la lama a doppio filo e le dimensioni hanno giustificato la valutazione del giudice di merito). Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis perché le caratteristiche e le circostanze del caso non denotano particolare tenuità. Ha altresì ritenuto non manifestamente illogica la motivazione sulla misura della pena (ridotta rispetto alla media ma adeguatamente motivata). Conclusivamente il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 585, comma secondo, n.1 cod. pen.
agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona
Definisce la nozione di "armi" (cd. armi proprie): la destinazione naturale all'offesa alla persona è criterio per qualificare uno strumento come arma propria.
art. 45 R.d. n. 635/1940 (regolamento)
sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili; non sono considerate tali gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione
Distingue armi proprie (strumenti la cui destinazione naturale è offendere) dalle armi improprie (strumenti con destinazione diversa, es. utensili da lavoro o uso domestico).
Sanziona la detenzione di armi proprie o di parti di esse senza la prescritta denuncia all'autorità di pubblica sicurezza; il reato contestato all'imputato è fondato se gli strumenti sono qualificati come armi proprie.
Regola il porto di armi e strumenti atti ad offendere in luogo pubblico; distingue sul piano sanzionatorio porto e detenzione.
legge n. 110/1975, art. 4, comma 3
Nel caso delle armi improprie la detenzione è libera, mentre il porto ingiustificato in luogo pubblico è sanzionato con ammenda; utile come riferimento per distinguere conseguenze penali per armi improprie.
Prevede la causa speciale di non punibilità per il fatto di particolare tenuità; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della lieve gravità del fatto e dei parametri dell'art. 133 c.p.
Indica i criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), rilevanti anche per valutare la particolare tenuità e per il concreto trattamento sanzionatorio.
Imposta l'obbligo motivazionale del giudice; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, seppur sintetica, fosse adeguata rispetto alla valutazione delle armi e alla determinazione della pena.
Norma la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di uno strumento come "arma propria" o "arma impropria" è un accertamento di fatto del giudice di merito basato su caratteristiche tecniche e destinazione naturale; la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Caratteristiche tipiche che orientano verso la qualifica di arma propria: punta acuta, lama a doppio taglio e dimensioni consistenti (es. pugnali/stiletti), indipendentemente dall'epoca di fabbricazione.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) è necessaria una valutazione complessiva che dimostri la scarsa gravità e i parametri dell'art. 133 (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo); la mera affermazione della limitata offensività dello strumento è generalmente insufficiente.
- Se la pena viene irrogata in misura inferiore alla media edittale, il giudice non è sempre tenuto a fornire una motivazione particolarmente analitica, purché risulti una motivazione congrua e non manifestamente illogica (es. riferimenti a dimensioni/ offensività/ circostanze del ritrovamento).
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe produrre elementi tecnici (perizia, documentazione d'uso, attestazioni di destinazione lavorativa o collezionistica) che possano dimostrare una diversa destinazione d'uso e contrastare la qualificazione come arma propria.
- Il rinvenimento di armi durante perquisizioni eseguite in relazione ad altre indagini (es. esecuzione di ordinanza cautelare) può assumere rilievo ai fini della valutazione complessiva del fatto e della determinazione della pena.
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