Cassazione Civile, Ordinanza n. 13012/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Una società incaricata di promuovere contratti di leasing in una determinata zona impugnava la sentenza di appello che aveva confermato l’accertamento delle sue inadempienze e la condanna della preponente al pagamento delle indennità di fine rapporto richieste dall’agente. La lite nasceva da reciproche contestazioni nel rapporto di agenzia: la preponente aveva comunicato il recesso deducendo che l’agente non aveva corrisposto provvigioni dovute, non aveva portato a conclusione numerosi contratti e aveva violato gli obblighi informativi; l’agente, a sua volta, aveva dichiarato risolto il contratto addebitando alla preponente violazioni della clausola di zona, del carattere fiduciario dell’incarico e della normativa antiriciclaggio. I motivi di ricorso per cassazione erano due: con il primo si denunciava omesso esame degli atti dai quali sarebbe emersa la risoluzione per inadempimento della preponente; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 11, 15, 19, 21 e 30 d.lgs. 231/2007 per erronea esclusione della violazione della normativa antiriciclaggio da parte della preponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva ignorato le clausole contrattuali ma aveva valorizzato la ratifica del comportamento contestato, la tolleranza delle operazioni fuori zona e la mancanza di prova della violazione antiriciclaggio. Ha inoltre reputato inammissibile il secondo motivo perché si limitava a trascrivere le norme invocate e ad affermare apoditticamente l’erroneità della motivazione di merito, senza misurarsi con l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma che regola il diritto dell’agente alle provvigioni; nel caso concreto era invocata dalla preponente per contestare il mancato pagamento di provvigioni.
Richiamato come norma sull’obbligo informativo nel rapporto di agenzia; la preponente sosteneva la sua violazione da parte dell’agente.
Richiamato come base della richiesta dell’indennità di cessazione del rapporto spettante all’agente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo formulato ex art. 360 n. 5 è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex art. 360 n. 3 è stato dichiarato inammissibile poiché non si confrontava con la decisione di merito e si riduceva a una mera critica apodittica.
L’eccezione di carenza di interesse è stata rigettata perché l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto incidere sulle domande risarcitorie iniziali.
Le norme antiriciclaggio invocate non sono state ritenute violate; la censura è stata giudicata generica e non supportata da prova.
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo astratto le proprie tesi senza misurarsi con gli argomenti decisivi del giudice di merito.
- La deduzione di omesso esame o di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: la Cassazione non è una terza istanza di merito e non può essere investita di una mera rilettura delle prove.
- Nel rapporto di agenzia, la tolleranza del preponente verso condotte difformi dalla clausola di zona, se accompagnata da accettazione delle proposte e proseguimento del rapporto, può integrare ratifica o comunque escludere la configurabilità dell’inadempimento.
- La violazione di obblighi di legge o regolamentari invocata a fondamento del recesso o della risoluzione deve essere specificamente allegata e provata; una deduzione generica è insufficiente.
- L’eventuale interesse a impugnare sussiste quando l’accoglimento del ricorso può incidere sulle domande originarie e sul loro esito complessivo, anche se la censura riguarda solo una parte della motivazione di merito.
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