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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08987/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una ASL per il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento transitorio da un centro radiologico privato, di cui la ricorrente agiva quale mandataria all'incasso. L'opposizione della ASL era stata accolta solo parzialmente in primo grado, ma in appello la domanda monitoria è stata rigettata. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. e dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, sostenendo che l'accordo del 23 maggio 2007, integrato dal protocollo di intesa del 14 maggio 2007, dovesse essere interpretato come contratto idoneo a soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla disciplina sanitaria vigente ratione temporis, in particolare quanto a obiettivi di salute, volumi massimi, limiti di spesa, corrispettivo e obblighi informativi. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, deducendo violazione del D.M. 55/2014 per mancata distinzione delle fasi e per la liquidazione della fase istruttoria pur asseritamente non svolta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché il rapporto tra struttura privata accreditata e ASL richiede, anche nel regime transitorio, un apposito contratto scritto con la singola struttura; il protocollo di intesa stipulato con le associazioni di categoria non poteva sostituire tale contratto quanto alla determinazione dei limiti di prestazioni della specifica struttura, elemento ritenuto assorbente. Ha poi giudicato infondato anche il secondo motivo, osservando che la liquidazione dei compensi era stata effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014 e che la mancata separata indicazione delle singole fasi non era decisiva, essendo comunque desumibile lo scaglione applicato e risultando svolta almeno una fase di trattazione comprensiva anche di attività istruttorie ai fini tariffari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione contrattuale deve rispettare il tenore letterale e i canoni ermeneutici complessivi; nel caso concreto non consentiva di attribuire al protocollo il significato prospettato dalla ricorrente.

  • art. 1363 c.c.

    il contratto va interpretato nel suo complesso, ma la lettura congiunta dell'accordo e del protocollo non bastava a superare il rilievo del difetto di un contratto singolo con la struttura.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    nella formulazione applicabile ratione temporis richiedeva un contratto con indicazione del corrispettivo preventivato e del limite massimo delle prestazioni; il protocollo di categoria non poteva valere come contratto della singola struttura.

  • art. 8-bis d.lgs. 502/1992

    la qualità di soggetto accreditato è condizione necessaria ma non sufficiente al pagamento delle prestazioni, essendo necessario anche l'accordo contrattuale.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    gli effetti obbligatori tra le parti discendono dalla specifica convenzione/contratto stipulato con l'ASL; il sistema di accreditamento resta inserito in una logica concessoria.

  • art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    la liquidazione del compenso va riferita alle fasi previste e ai parametri applicabili; la mancata distinta indicazione delle singole voci non è decisiva se il criterio adottato consente di verificare lo scaglione e il compenso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la soccombenza comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è stato il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge sia sull'interpretazione del contratto sia sulla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel regime di accreditamento sanitario transitorio, la mera qualità di struttura accreditata non basta a fondare il diritto al pagamento: occorre un contratto scritto con la singola ASL che disciplini prestazioni, limiti quantitativi e corrispettivi.
  • Un protocollo di intesa stipulato con associazioni di categoria non è, di per sé, equiparabile al contratto individuale richiesto dalla disciplina dell'accreditamento per vincolare la pubblica amministrazione verso una specifica struttura.
  • Ai fini della validità e dell'efficacia degli accordi nel settore sanitario accreditato, il limite massimo delle prestazioni e il corrispettivo devono risultare dal rapporto contrattuale riferibile alla singola struttura, non da atti generali di sistema.
  • In materia di liquidazione dei compensi professionali, la distinzione analitica delle fasi tariffarie serve soprattutto al controllo della correttezza del criterio applicato; se lo scaglione e il parametro utilizzati sono chiaramente indicati, l'omessa separazione formale non comporta di per sé illegittimità.
  • La fase istruttoria, ai fini dei parametri forensi, può comprendere anche attività processuali diverse dall'assunzione di prove in senso stretto, sicché il compenso non è escluso solo perché non vi siano state prove costituende.
  • Quando il ricorso per cassazione è integralmente respinto, segue la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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