Cassazione Civile, Ordinanza n. 32809/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., contestato per aver circolato a 97 km/h in un tratto con limite di 70 km/h. Il Prefetto rigettava il ricorso amministrativo e irrogava la sanzione. L'opposizione al Giudice di pace veniva accolta per illegittimità del verbale presupposto, ritenuto fondato su autovelox non adeguatamente tarato; tuttavia il Giudice di pace compensava le spese. In appello, la sanzionata lamentava: 1) omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Prefetto per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo che la resistenza dell'amministrazione fosse temeraria alla luce della disciplina sulla taratura degli autovelox dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015; 2) violazione delle norme sulle spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e del d.m. n. 55/2014, perché le spese di primo grado erano state liquidate in misura inferiore ai minimi; 3) illegittima liquidazione anche delle spese di appello, sempre sotto i minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 96, comma 3, c.p.c., osservando che il Tribunale aveva escluso correttamente l'abuso del processo e la colpa grave della Prefettura, poiché la resistenza dell'amministrazione non era temeraria e le questioni sulla regolare conformità dell'autovelox non erano pacifiche. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla liquidazione delle spese, perché la ricorrente non aveva specificato in modo puntuale quali parametri e quali voci tariffarie sarebbero stati violati, limitandosi a richiami generici alla nota spese. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma violata nel verbale di accertamento per eccesso di velocità
la condanna per abuso del processo presuppone la temerarietà della difesa e la colpa grave della parte soccombente
in materia di opposizione a sanzione amministrativa non opera il limite di valore richiamato dalla ricorrente, ma la doglianza sulle spese richiede specificità dei motivi
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite
art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011
richiamato per la disciplina del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e della regolazione delle spese
le censure sulla liquidazione dei compensi erano inammissibili per mancata specificazione delle voci tariffarie
D.M. n. 1122/2005
richiamato dalla ricorrente nella doglianza sull'abuso del processo
Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009
richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'asserita non obbligatorietà della taratura annuale dell'autovelox
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una condotta processuale temeraria e la sussistenza della colpa grave della parte soccombente; non è sufficiente la mera soccombenza né la contestazione di questioni non ancora pacifiche.
- Quando si censura in cassazione la liquidazione delle spese di lite, il motivo deve indicare specificamente le singole voci, i parametri tariffari applicabili e l'errore ascritto al giudice di merito; deduzioni generiche o il mero rinvio alla nota spese non bastano.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la doglianza sul regime delle spese non può essere formulata in termini astratti: occorre confrontarsi con le attività effettivamente svolte e con le specifiche previsioni tariffarie invocate.
- Il giudice di legittimità può prescindere dalla rinnovazione della notificazione del ricorso quando l'incombente processuale risulti inutile rispetto all'esito del giudizio e la definizione celere sia assicurata dai principi di economia processuale e ragionevole durata.
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