Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16543/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 27/01/2021 di applicazione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) la valutazione della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 416-bis c.p.), sostenendo che gli elementi probatori (in particolare le intercettazioni e i singoli episodi di compravendita descritti nei capi 25 e 33) dimostrerebbero soltanto interessi personali e non la partecipazione al sodalizio; 2) la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, deducendo violazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. per il considerevole intervallo di tempo tra i fatti (2018) e l'adozione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una rilettura dei fatti e in una diversa valutazione del materiale probatorio, valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo violazione di norme o manifesta illogicità. La Corte ha confermato che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può contribuire a formare gravi indizi di partecipazione al sodalizio se la condotta rivela un ruolo nelle dinamiche operative; ha altresì ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa l'attualità delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416 bis.l. cod. pen.

    Norma impiegata per la qualificazione dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione in relazione alle intercettazioni e alle operazioni di traffico di notevole entità.

  • d.p.r. 309/90, art. 74

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto la censura come una rilettura dei fatti e non una specifica violazione di legge, dunque inammissibile in sede di legittimità.

  • artt. 274, 275, 292 c.p.p.

    artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari e alla loro attualità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato le regole, in particolare la presunzione relativa di necessità prevista dall'art. 275, comma 3.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questa presunzione relativa (in presenza di determinate aggravanti e titolo di reato) come elemento che il ricorrente non ha efficacemente superato nel contestare l'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come base normativa per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario dopo la comunicazione del provvedimento di cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o per riconsiderare lo spessore degli indizi: il ricorso che si risolva in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito è inammissibile.
  • Per contestare in Cassazione la valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari occorre dedurre una violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; mere riconsiderazioni probatorie non sono ammissibili.
  • Il coinvolgimento in un solo reato-fine può essere sufficiente, insieme ad altri elementi (quantitativi e qualitativi della condotta, ruolo operativo, entità delle quantità trafficate), a fondare gravi indizi di partecipazione a un'associazione per delinquere.
  • La risalenza temporale dei fatti non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p., e la valutazione complessiva delle condotte, dei rapporti e di eventuali misure in altri procedimenti possono giustificare la permanenza della misura.
  • Ricorsi privi di fondamento o che mirino a una semplice riconsiderazione dei fatti possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Nelle valutazioni cautelari il giudice di merito valuta elementi quali la gravità del titolo di reato, l'aggravante applicata, i rapporti duraturi con esponenti del gruppo criminale e la capacità a delinquere, elementi difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.