Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2005 e 2006, fondati su PVC successivo a verifica fiscale svolta sul magazzino e sul ricarico applicato, con uso degli studi di settore nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. La CTR aveva rigettato gli appelli della società confermando gli avvisi. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente in relazione al rigetto del primo motivo di appello; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per omessa motivazione sul medesimo profilo; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'applicazione della percentuale di ricarico solo su alcuni beni, al campione merceologico utilizzato, ai prezzi di acquisto e al disconoscimento di saldi e promozioni; 4) omesso esame della pretesa antieconomicità della gestione aziendale; 5) nullità per difetto di motivazione sui medesimi profili del quarto motivo; 6) omesso esame del fatto che i verificatori avrebbero basato l'accertamento su scritture ritenute irregolari, ma anche su dati in esse contenuti. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, ma sufficiente e controllabile, e che i motivi formulati ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. fossero inammissibili perché volti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio. Ha inoltre affermato che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, potendo l'Ufficio utilizzare una parte dei dati contabili e incrociarli con ulteriori elementi probatori, come effettivamente avvenuto nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in ragione della soccombenza, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Può essere invocato per nullità della sentenza, ma non consente di censurare una motivazione che sia comunque esistente e intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione, ma nella specie la CTR è stata ritenuta adeguatamente motivata.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Legittima l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se emergono elementi che rendono inattendibile il reddito dichiarato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di soccombenza sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice insufficienza o la diversa lettura del materiale probatorio.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può fondarsi anche su contabilità formalmente regolare quando essa risulti, nel complesso, inattendibile o comunque superabile mediante il confronto con ulteriori elementi indiziari e probatori.
- La censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34166/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34172/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34173/2021 del 15/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →