Cassazione Civile, Ordinanza n. 26656/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dai lavori di ampliamento della terza corsia del GRA, nel tratto prospiciente via Castel Giubileo, eseguiti tra il 2004 e il 2006. Due società proprietarie di capannoni sostenevano che i propri immobili avessero subito danni per effetto di tali lavori e, dopo un accertamento tecnico preventivo, convenivano in giudizio il committente pubblico, l’ATI e le società succedutesi nella posizione dell’appaltatore, il consorzio mandante, l’esecutrice materiale e le assicuratrici chiamate in garanzia, chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava il rigetto. In cassazione le società proprietarie deducevano: 1) violazione della disciplina urbanistica, sostenendo che il piano particolareggiato e le concessioni edilizie avrebbero consentito la costruzione dei capannoni e avrebbero inciso sulla fascia di rispetto; 2) violazione della presunzione di legittimità degli atti amministrativi e del legittimo affidamento, lamentando la mancata disapplicazione dei titoli edilizi; 3) violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., assumendo che, senza disapplicazione delle concessioni, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere il danno ingiusto derivante dall’attività pericolosa e dal principio del neminem laedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretto il rilievo che il piano particolareggiato è solo strumento esecutivo del PRG e non può derogarvi; ha affermato che, comunque, la disciplina legale sulle fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati imponeva una distanza minima di 60 metri per il GRA, vincolo assoluto di inedificabilità non superabile da titoli edilizi o strumenti urbanistici locali. Ha inoltre escluso che potesse farsi leva sul principio di affidamento nei confronti di terzi privati per superare un vincolo posto a tutela di interessi pubblici e ha condiviso la ratio per cui, in tema di responsabilità per attività pericolosa, il danneggiato deve pur sempre provare il nesso causale tra attività ed evento, nesso che nel caso concreto è stato ritenuto interrotto o comunque assorbito dalla costruzione in violazione di un divieto assoluto di edificazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna delle ricorrenti alle spese in favore di tutti i controricorrenti e con il richiamo all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 L. 17 agosto 1942, n. 1150
Il piano regolatore generale è attuato mediante piani particolareggiati di esecuzione; il piano particolareggiato ha funzione meramente esecutiva e non può modificare il PRG.
art. 41-septies L. 17 agosto 1942, n. 1150
Fuori dai centri abitati devono osservarsi distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite con decreto ministeriale; la disposizione ha natura cogente e prevale sugli strumenti urbanistici locali.
art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
È richiamato nel motivo sul sindacato degli atti amministrativi, ma la Corte non fonda la decisione su una disapplicazione dei titoli edilizi; valuta invece la gerarchia delle fonti e la disciplina superiore sulle distanze.
La domanda risarcitoria è ricondotta alla responsabilità aquiliana, ma il risarcimento è escluso perché non viene superato il rilievo della violazione del vincolo di inedificabilità assoluta e del nesso causale.
Nell’attività pericolosa la presunzione di colpa opera solo dopo il previo accertamento del nesso causale tra attività ed evento dannoso, che resta a carico del danneggiato.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il piano particolareggiato non può derogare al piano regolatore generale, poiché ne costituisce solo lo strumento attuativo.
- Le distanze minime poste a tutela delle strade fuori dai centri abitati, quando fissate da norme primarie e da decreto ministeriale, prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui titoli edilizi locali e integrano un vincolo assoluto di inedificabilità.
- Il legittimo affidamento del privato non può essere invocato per neutralizzare la disciplina pubblicistica posta a tutela di interessi generali, specialmente in materia di repressione degli abusi edilizi.
- In una domanda di risarcimento per attività pericolosa, l’art. 2050 c.c. non esonera il danneggiato dalla prova del nesso causale tra attività ed evento; solo una volta provato tale nesso opera la presunzione di colpa del danneggiante.
- La costruzione di un immobile in violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità può incidere in modo decisivo sulla pretesa risarcitoria relativa ai danni subiti dal bene, poiché il giudice può escludere il nesso eziologico o comunque ritenere non fondata la domanda risarcitoria fondata sull’ordinaria responsabilità aquiliana.
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