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Sentenza

Sentenza del 31/07/2018 n. 20260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli effetti della definizione agevolata della lite relativa all'avviso di accertamento prodromico alla cartella. L'Agenzia sosteneva che la cartella fosse legittima, anche perché notificata prima del passaggio in giudicato della sentenza sull'accertamento e perché alcune somme sarebbero rimaste dovute. Il contribuente contestava invece il diniego di condono relativo alla cartella e chiedeva la restituzione delle somme già versate. La Corte ha dovuto stabilire se l'estinzione definitiva del giudizio sull'avviso di accertamento, conseguente al condono, producesse effetti anche sulla cartella derivata.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei giudizi riuniti. Ha ritenuto che la definizione agevolata avesse eliminato ab origine la pretesa tributaria originaria e comportato la caducazione della cartella, che aveva perso ogni efficacia come atto impositivo. Il contribuente non era quindi tenuto a pagare in base alla cartella, ma soltanto secondo la nuova obbligazione determinata in applicazione del condono. Fino alla nuova liquidazione dell'Amministrazione, tale obbligazione non era esigibile. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a restituire al contribuente le somme versate in esecuzione della cartella; le spese dei giudizi sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria viene definitivamente definita mediante condono o altra definizione agevolata, la pretesa fiscale originaria viene sostituita da quella risultante dalla definizione.
  • La cartella fondata sull'avviso di accertamento oggetto di condono può perdere efficacia come atto impositivo, anche se era stata notificata prima della definitività della sentenza sull'accertamento.
  • L'Amministrazione non può continuare a riscuotere somme sulla base della cartella ormai caducata; deve procedere alla nuova liquidazione secondo le regole del condono.
  • Le somme pagate in esecuzione della cartella priva di efficacia devono essere restituite, anche se una parte potrebbe astrattamente corrispondere all'importo dovuto per il condono: tale importo deve essere richiesto e liquidato con il corretto procedimento.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una semplice chiusura processuale: in presenza di una definizione sostanziale, possono essere rimossi gli effetti degli atti e delle sentenze divenuti incompatibili con essa.

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