Sentenza del 31/07/2018 n. 20260 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della definizione agevolata della lite relativa all'avviso di accertamento prodromico alla cartella. L'Agenzia sosteneva che la cartella fosse legittima, anche perché notificata prima del passaggio in giudicato della sentenza sull'accertamento e perché alcune somme sarebbero rimaste dovute. Il contribuente contestava invece il diniego di condono relativo alla cartella e chiedeva la restituzione delle somme già versate. La Corte ha dovuto stabilire se l'estinzione definitiva del giudizio sull'avviso di accertamento, conseguente al condono, producesse effetti anche sulla cartella derivata.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei giudizi riuniti. Ha ritenuto che la definizione agevolata avesse eliminato ab origine la pretesa tributaria originaria e comportato la caducazione della cartella, che aveva perso ogni efficacia come atto impositivo. Il contribuente non era quindi tenuto a pagare in base alla cartella, ma soltanto secondo la nuova obbligazione determinata in applicazione del condono. Fino alla nuova liquidazione dell'Amministrazione, tale obbligazione non era esigibile. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a restituire al contribuente le somme versate in esecuzione della cartella; le spese dei giudizi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
Definizione delle liti fiscali pendenti e conseguente estinzione del giudizio.
La definizione agevolata chiude sostanzialmente la controversia tributaria e sostituisce la pretesa originaria con quella determinata secondo il condono.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 49
La nuova obbligazione derivante dal condono deve essere liquidata dall'Amministrazione finanziaria; fino a tale nuova liquidazione non è esigibile secondo la precedente cartella.
Codice di procedura civile, art. 295
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla possibile sospensione necessaria del giudizio sulla cartella in attesa della definizione della controversia sull'avviso di accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14
Richiamato dall'Agenzia riguardo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione delle somme derivanti dall'accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Richiamato in subordine dall'Agenzia con riferimento alla riscossione frazionata del tributo durante la pendenza del processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 310
La Corte esclude l'applicazione della regola generale sugli effetti dell'estinzione, poiché nel condono tributario l'estinzione comporta anche la caducazione dei provvedimenti emessi nel processo, incompatibili con la definizione sostanziale della lite.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene definitivamente definita mediante condono o altra definizione agevolata, la pretesa fiscale originaria viene sostituita da quella risultante dalla definizione.
- La cartella fondata sull'avviso di accertamento oggetto di condono può perdere efficacia come atto impositivo, anche se era stata notificata prima della definitività della sentenza sull'accertamento.
- L'Amministrazione non può continuare a riscuotere somme sulla base della cartella ormai caducata; deve procedere alla nuova liquidazione secondo le regole del condono.
- Le somme pagate in esecuzione della cartella priva di efficacia devono essere restituite, anche se una parte potrebbe astrattamente corrispondere all'importo dovuto per il condono: tale importo deve essere richiesto e liquidato con il corretto procedimento.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una semplice chiusura processuale: in presenza di una definizione sostanziale, possono essere rimossi gli effetti degli atti e delle sentenze divenuti incompatibili con essa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 lug 2018Sentenza del 31/07/2018 n. 2029 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 31 lug 2018Sentenza del 31/07/2018 n. 3313 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 31 lug 2018Sentenza del 31/07/2018 n. 5397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 lug 2018Sentenza del 31/07/2018 n. 5413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 lug 2018Sentenza del 31/07/2018 n. 5420 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 lug 2018Sentenza del 31/07/2018 n. 20233 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →