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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24629/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un assicurato di ottenere dall'INPS l'intero importo dell'indennità di mobilità anticipata ex art. 7 l. n. 223/1991, che l'ente aveva invece liquidato solo in misura corrispondente a una mensilità anziché alle 24 mensilità domandate. La Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione del combinato disposto degli artt. 7, 9, 12 e 16 l. n. 223/1991, in relazione agli artt. 7 d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993 e 2 l. n. 244/2007, nonché la falsa applicazione degli artt. 19 d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009 e 2 l. n. 191/2009, sostenendo che l'indennità anticipata non potesse essere riconosciuta per mensilità successive al momento in cui l'assicurato si era cancellato dalle liste di mobilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che l'estensione dell'indennità di mobilità ai dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 e dalle successive proroghe, opera anche rispetto alla corresponsione anticipata prevista dall'art. 7, comma 5, l. n. 223/1991, e riguarda l'intero importo spettante, non soltanto la quota relativa all'anno in cui l'anticipazione è concessa. Ha inoltre precisato che non rileva la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'opzione esercitata, poiché il diritto al trattamento matura prima di tale cancellazione, anche quando il pagamento avvenga in un'unica soluzione e in via anticipata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 223/1991

    disciplina l'indennità di mobilità e la sua corresponsione anticipata; il diritto all'intero trattamento matura prima della cancellazione dalle liste di mobilità.

  • art. 9 l. n. 223/1991

    richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni sulla mobilità.

  • art. 12 l. n. 223/1991

    richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni sulla mobilità.

  • art. 16 l. n. 223/1991

    richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni sulla mobilità.

  • art. 7 d.l. n. 148/1993

    ha introdotto l'estensione dell'indennità di mobilità ai dipendenti di imprese commerciali di determinate dimensioni; tale estensione opera anche per l'anticipazione dell'indennità.

  • L. n. 236/1993

    legge di conversione del d.l. n. 148/1993, richiamata quale base normativa dell'estensione della mobilità.

  • art. 2 l. n. 244/2007

    richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso.

  • art. 19 d.l. n. 185/2008

    richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso, con riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile.

  • L. n. 2/2009

    legge di conversione del d.l. n. 185/2008, richiamata dall'INPS.

  • art. 2 l. n. 191/2009

    richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso, con riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma processuale che disciplina la decisione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la legge estende un trattamento di mobilità a una categoria di lavoratori, l'estensione opera anche rispetto alla liquidazione anticipata in un'unica soluzione, salvo espresso diverso limite normativo.
  • Il diritto all'indennità di mobilità anticipata matura prima della cancellazione dalle liste di mobilità; pertanto la successiva cancellazione per effetto dell'opzione non incide sulla spettanza dell'intero importo già maturato.
  • In tema di prestazioni previdenziali, la verifica della spettanza deve essere compiuta avendo riguardo al momento genetico del diritto e non a eventi successivi che non siano normativamente previsti come causa di riduzione o estinzione.

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