Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06921/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito ex art. 14 del D.Lgs. 150/2011 per ottenere dagli eredi del proprio assistito il compenso professionale relativo all’assistenza difensiva prestata in cinque giudizi civili promossi dal cliente contro l’Agente della riscossione per l’annullamento di 25 cartelle esattoriali, per un valore complessivo indicato di euro 20.489,61. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando euro 9.650,00 oltre accessori, detratto un acconto di euro 1.000,00, e aveva liquidato anche le spese di lite. Il ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: (1) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme sulla liquidazione del compenso, sostenendo che il giudice avesse illegittimamente applicato i valori minimi del D.M. 55/2014 anziché i medi e che non fosse dovuto un preventivo scritto in assenza della disciplina invocata; (2) violazione del D.M. 55/2014 per avere il tribunale liquidato un importo forfettario senza distinguere le singole fasi processuali; (3) violazione di norme costituzionali e processuali e delle disposizioni sulla tariffa forense per avere escluso il compenso per la fase istruttoria/trattazione in due giudizi di appello, nonostante l’assenza di specifiche contestazioni dei resistenti; (4) conseguente violazione delle norme sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo e ha dichiarato assorbito il quarto, cassando l’ordinanza e rinviando al Tribunale di Pescara in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto, ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell’accoglimento è che la fase istruttoria/trattazione, ai fini della liquidazione dei compensi forensi, è comunque dovuta e comprende anche l’esame degli scritti e documenti delle altre parti; pertanto il giudice di merito non poteva escluderla nei due giudizi indicati.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. 150/2011

    indica il rito utilizzato per la domanda di liquidazione del compenso professionale tra avvocato e cliente (o eredi).

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro sulla necessità di motivazione della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 2233 c.c.

    in mancanza di accordo il compenso è determinato dal giudice secondo tariffe/passi applicabili; la liquidazione motivata e conforme ai parametri non è sindacabile in cassazione oltre i limiti della violazione di legge.

  • D.M. n. 55/2014

    parametri per la liquidazione dei compensi professionali; il giudice non può scendere sotto i minimi tariffari nei rapporti professionista-cliente e deve considerare le fasi processuali rilevanti.

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato come modificativo del D.M. 55/2014 ai fini della censura sulle spese e sui parametri.

  • art. 360 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare la mancata considerazione dell’assenza di contestazioni specifiche.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto alle voci di compenso domandate.

  • art. 13, comma 6, L. n. 247/2012

    richiamato quale norma in tema di compensi professionali forensi.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    richiamato con riferimento alla liquidazione del compenso per fasi.

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014

    la fase istruttoria comprende anche l’esame degli scritti o documenti delle altre parti.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal quarto motivo in tema di spese di lite.

  • art. 4 L. 13 giugno 1942 n. 794

    richiamato con riferimento alla disciplina delle spese e dei compensi nella liquidazione giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione del compenso professionale tra avvocato e cliente, il giudice di merito esercita un potere discrezionale che, se motivato in modo non apparente e conforme ai parametri applicabili ratione temporis, non è sindacabile in cassazione se non per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Nei rapporti tra professionista e cliente il compenso non può essere liquidato al di sotto dei minimi tariffari applicabili; la scelta del parametro economico deve comunque muoversi entro i limiti fissati dalla tariffa vigente.
  • Ai fini della liquidazione del compenso forense, la fase istruttoria/trattazione va normalmente riconosciuta anche quando non si svolga istruttoria in senso stretto, perché la fase di trattazione è ineludibile e comprende l’esame degli scritti e documenti depositati dalle altre parti.
  • Il giudice non può escludere la fase istruttoria solo perché il processo si sia definito senza attività istruttoria piena, se comunque vi è stata la fisiologica attività di trattazione e di esame degli atti delle controparti.
  • Quando la censura in cassazione si limita a contestare una liquidazione onnicomprensiva senza dedurre specificamente la violazione dei minimi o dei massimi tariffari, il motivo può risultare inammissibile o comunque infondato se non indica in concreto il superamento dei limiti della tariffa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.