Cassazione Civile, Ordinanza n. 15522/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per il recupero di maggiori imposte Ires, Iva e Irap relative agli anni 2011 e 2012 nei confronti di una persona fisica ritenuta dall'Ufficio amministratore di fatto di una società poi fallita. In primo grado gli avvisi erano stati annullati per mancata allegazione del processo verbale di constatazione e per difetto di prova della qualifica di amministratore di fatto. In appello la decisione era stata riformata, valorizzando sia l'omessa impugnazione degli atti da parte del curatore fallimentare sia una serie di indizi gravi, precisi e concordanti circa il ruolo di gestione sostanziale del ricorrente. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 L.fall. e 24 Cost., sostenendo il proprio difetto di legittimazione a fronte dell'inerzia del curatore; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, lamentando la mancata allegazione del PVC; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere la CTR mal valutato le presunzioni poste a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo e il terzo motivo, osservando che la censura sulle presunzioni mirava in realtà a una rivalutazione del merito e che, in presenza di una motivazione autonoma fondata sulla prova presuntiva del ruolo di amministratore di fatto, risultava irrilevante l'ulteriore argomento della CTR sull'asserita definitività degli avvisi per mancata impugnazione del curatore. Ha inoltre richiamato il principio per cui il fallito può impugnare l'atto impositivo solo in caso di inerzia del curatore, ma ha escluso che ciò conducesse all'accoglimento, poiché restava ferma la ratio decidendi autonoma relativa alla posizione sostanziale del ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la questione del PVC era stata comunque considerata dal giudice d'appello, il quale aveva dato atto della notifica e dell'allegazione del verbale all'avviso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
In caso di inerzia del curatore, il fallito conserva una legittimazione processuale suppletiva a impugnare l'atto impositivo relativo a rapporti tributari formatisi prima del fallimento o nel medesimo periodo d'imposta.
art. 24 Cost.
La disciplina va letta in modo conforme alla garanzia del diritto di difesa, che impone di consentire al debitore fallito di reagire all'accertamento quando il curatore non provveda.
L'omessa pronuncia può rilevare solo se la questione non sia stata comunque presa in considerazione, anche implicitamente, dal giudice di merito.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La doglianza sulla mancata allegazione del PVC è stata esclusa in fatto, poiché il giudice di merito ha ritenuto che il verbale fosse stato notificato e allegato all'avviso.
La violazione delle presunzioni legali semplici è denunciabile in cassazione solo quando il giudice di merito applichi il paradigma in modo giuridicamente errato; non è invece consentita una diversa ricostruzione del materiale indiziario.
Richiamato congiuntamente all'art. 2729 c.c. per ribadire che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di gravità, precisione e concordanza compiuta dal giudice di merito.
Le censure sono state ricondotte rispettivamente alla violazione di legge e alla nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che i motivi rispettassero i limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza ha comportato l'ulteriore onere del versamento del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.
art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972
Richiamato insieme all'art. 43 L.fall. quale base della legittimazione del fallito a difendersi in caso di inerzia degli organi concorsuali.
Massime di principio
- In materia tributaria, il fallito conserva una legittimazione processuale suppletiva a impugnare l'atto impositivo quando il curatore resti inerte; la capacità di difesa del debitore non viene meno per il solo fatto del fallimento.
- L'avviso di accertamento relativo a fatti imponibili anteriori al fallimento o maturati nel periodo d'imposta in cui il fallimento interviene deve essere portato a conoscenza anche del fallito, poiché solo così si assicura il pieno esercizio del diritto di difesa.
- Il vizio di violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia sussunto erroneamente il materiale indiziario nel paradigma normativo; non è consentita una richiesta di rivalutazione del merito o una diversa lettura delle presunzioni.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, la censura che colpisca solo una di esse è inidonea a determinare la cassazione della sentenza.
- L'omessa pronuncia non sussiste se la questione o eccezione dedotta risulti comunque esaminata implicitamente o sia incompatibile con la decisione adottata nel merito.
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