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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37614/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione mobiliare presso terzi, perfezionata su una somma di denaro, una società è intervenuta ex art. 511 c.p.c. quale creditrice della società procedente. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’intervento; la società intervenuta ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e ha chiesto la sospensione. Il giudice, dapprima, ha sospeso in via provvisoria l’assegnazione, poi ha revocato la sospensione e ha proceduto all’assegnazione delle somme pignorate ai creditori ritenuti titolari, con chiusura del processo esecutivo. La società ha allora proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: nullità del provvedimento per violazione degli artt. 616, 617, 618 e 737 c.p.c.; violazione degli artt. 185 e 186 bis disp. att. c.p.c.; violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. e ulteriori profili; violazione degli artt. 1218, 1224, 1815, 1362, 1363, 1367, 1419 e 1281 c.c., della L. n. 108/1996 e delle correlate disposizioni in tema di interessi di mora, preammortamento e interessi corrispettivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione nella fase di distribuzione delle somme pignorate, adottata ai sensi degli artt. 510, 512 e 617 c.p.c., e non una sentenza o un provvedimento decisorio definitivo su opposizione agli atti esecutivi. Ha quindi escluso la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro tale ordinanza e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore della società controricorrente che aveva dichiarato l’anticipo, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione non è esperibile contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che abbia natura sommaria e provvisoria nella fase distributiva, priva di decisorietà definitiva su diritti soggettivi in sede di opposizione.

  • art. 511 c.p.c.

    consente l’intervento del creditore del creditore procedente nel processo esecutivo; nel caso concreto l’intervento era stato dichiarato inammissibile dal giudice dell’esecuzione.

  • art. 512 c.p.c.

    l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che risolve le controversie insorte nella distribuzione delle somme è impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c.

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio esclusivo avverso l’ordinanza resa nella fase distributiva; non è sostituibile dal ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 510 c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina la distribuzione delle somme pignorate e il relativo provvedimento del giudice dell’esecuzione.

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di opposizioni esecutive.

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di opposizioni esecutive e loro sospensione.

  • art. 737 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedotta nullità del provvedimento.

  • art. 185 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 186 bis disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta errata applicazione della disciplina dell’inadempimento e della mora.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in relazione agli interessi moratori.

  • L. n. 108/1996

    richiamata in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi di mora.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina degli interessi e alla nullità della clausola sugli interessi usurari.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato in relazione al principio di conservazione del contratto.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità parziale della clausola sugli interessi.

  • art. 1281 c.c.

    richiamato in relazione agli interessi e alla loro decorrenza.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che definisce, in via sommaria e provvisoria, le contestazioni sorte nella distribuzione delle somme pignorate è un provvedimento esecutivo impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • La qualificazione del provvedimento dipende dal suo contenuto sostanziale: se il giudice si limita a distribuire le somme e a risolvere incidenti distributivi, senza decidere definitivamente su un’opposizione, il provvedimento mantiene natura ordinatoria/esecutiva.
  • Nel processo esecutivo, la fase di assegnazione delle somme e la risoluzione delle contestazioni tra creditori avvengono nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 510 e 512 c.p.c.; l’ordinanza che ne deriva è impugnabile nei soli modi espressamente previsti dalla legge.
  • L’impugnazione proposta con un rimedio non consentito dalla legge è inammissibile anche se il provvedimento è reso in forma di ordinanza e contiene valutazioni che la parte ritiene sostanzialmente decisive.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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