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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36342/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il conducente aveva impugnato davanti al giudice ordinario il decreto prefettizio che gli aveva applicato la sospensione della patente per mesi otto e giorni quattordici a seguito di guida in stato di ebbrezza. In precedenza, nell'immediatezza del fatto, era stata disposta una sospensione urgente della patente ai sensi dell'art. 223, comma 1, c.d.s., poi annullata dal giudice di pace con sentenza passata in giudicato. Nel ricorso per cassazione il conducente ha dedotto, con due motivi, che il nuovo decreto fosse privo di motivazione e che richiamasse illegittimamente il precedente provvedimento annullato, in violazione del giudicato, soprattutto nella determinazione della durata della sospensione. Ha inoltre denunciato un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la nullità del provvedimento per difetto di motivazione sulla durata era stata dedotta e comunque rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la seconda sospensione non fosse una reiterazione della misura cautelare già annullata, ma una autonoma sanzione accessoria conseguente alla violazione del codice della strada accertata nel procedimento penale poi estinto per prescrizione. Ha inoltre affermato che il precedente provvedimento prefettizio poteva essere considerato solo per detrarre il periodo già scontato, senza incidere sulla validità del nuovo decreto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia: la doglianza sul difetto di motivazione della quantificazione della sanzione era nuova e tardiva, non essendo stata specificamente proposta nell'atto introduttivo e non essendo rilevabile d'ufficio, salvo ipotesi di inesistenza del provvedimento o incompetenza assoluta. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa delle amministrazioni intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 223 c.d.s.

    la misura prefettizia urgente ha natura cautelare e preventiva, distinta dalla sanzione accessoria applicata ex post

  • art. 224, comma 3, c.d.s.

    la declaratoria di estinzione del reato per altra causa consente al prefetto di accertare le condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per dedurre la violazione del giudicato, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile per la diversità tra misura cautelare e sanzione accessoria

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. a sostegno dell'efficacia del giudicato

  • art. 380 bis c.p.c.

    base procedurale per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, poiché la questione era stata dichiarata tardiva e dunque decisa in rito

  • art. 420 c.p.c.

    indicato come ultimo momento utile per specificare tempestivamente il motivo relativo alla nullità del provvedimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La sospensione prefettizia della patente disposta ai sensi dell'art. 223, comma 1, c.d.s. ha natura cautelare e preventiva, mentre la sospensione applicata successivamente ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s. costituisce una sanzione amministrativa accessoria autonoma: le due misure hanno presupposti e funzione diversi.
  • L'annullamento del provvedimento cautelare urgente non impedisce l'adozione della successiva sanzione accessoria, se questa si fonda su autonoma valutazione della violazione e non sulla mera esecuzione del primo provvedimento.
  • Il precedente periodo di sospensione già eseguito può essere considerato dall'amministrazione ai fini della detrazione dalla durata complessiva della sanzione accessoria, senza che ciò comporti violazione del giudicato formatosi sull'atto cautelare annullato.
  • Nel giudizio di opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio amministrativo, i vizi di nullità devono essere dedotti in modo specifico nell'atto introduttivo; non è sufficiente una generica contestazione di contrarietà a legge.
  • Le censure nuove sulla motivazione o sulla quantificazione della sanzione, se non tempestivamente introdotte nel rispetto delle preclusioni processuali, non possono essere esaminate in sede di legittimità e non sono normalmente rilevabili d'ufficio, salvo radicale inesistenza del provvedimento o incompetenza assoluta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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