Cassazione Penale, Sentenza n. 16097/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze lamentando: (i) violazione di legge e violazione del principio di tassatività per avere la Corte territoriale qualificato in modo indeterminato e alternativo i ruoli soggettivi ("amministratore di fatto", "co-amministratore di fatto", "concorrente estraneo") senza una chiara e univoca motivazione; (ii) carenza e insufficienza di motivazione in relazione alla sussistenza della "finalità distrattiva" (contestata in relazione ai prelievi e all'emissione di assegni) e, in particolare, per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a Luigi Varacalli quale mera conseguenza del potere di firma e dell'emissione degli assegni. Si è denunciata una presunta circularità argomentativa e un uso della firma sui conti come "prova regina" senza adeguato collegamento logico probatorio alla funzione gestionale effettivamente svolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati, confermando nel merito le valutazioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ritenuto legittima la contestazione in via alternativa delle diverse qualifiche soggettive e ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato sulla sussistenza dei ruoli e sulla condotta distrattiva sulla base del quadro fattuale complessivo (movimenti bancari, trasferimenti a favore dei componenti della famiglia Varacalli, mancanza di scritture contabili dopo il 2009, esistenza di "società eredi" e collegamenti tra imprese). La Corte ha, quindi, confermato le dichiarazioni di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (con esclusioni/assoluzioni parziali già operate in primo grado e con la declaratoria di estinzione per prescrizione per il reato di cui all'art. 218 L.F. come disposto dalla Corte d'appello), nonché le conclusioni circa le pene accessorie così come rideterminate in appello; ha altresì disposto le conseguenze di legge e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata in relazione al capo di imputazione dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; concerne fattispecie delittuose disciplinate dalla legge fallimentare oggetto di estinzione per prescrizione
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari; la Corte d'appello ha rideterminato la durata in anni due per alcuni profili e la Cassazione ha confermato le scelte di merito
art. 223, comma 1 e 2, n.2, legge fallimentare
Citata dai ricorrenti nella doglianza sulla qualificazione soggettiva; norma attinente alle fattispecie di bancarotta e ai ruoli e responsabilità soggettive
Richiamato nella prospettazione difensiva in ordine a profili civilistici/di revocatoria o qualificazione delle operazioni societarie; nella sentenza è indicato come riferimento normativo in tema di discussioni sulla qualificazione di operazioni tra società correlate
Richiamato come principio generale del diritto penale; usato dai ricorrenti per contestare principi interpretativi applicati dai giudici
art. 14 Preleggi
Citata in relazione ai principi generali di interpretazione e applicazione della norma penale; richiamata dai ricorrenti nel motivo di diritto
Richiamato dalla Corte per affermare che la riqualificazione della figura soggettiva (es. da "amministratore di fatto" a "concorrente estraneo") non viola il principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza quando l'azione sostanziale (la condotta distrattiva) rimane immutata
Richiamate per spiegare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti secondo la normativa transitoria/organizzativa applicabile alle impugnazioni in quel periodo
Norma che integra la conseguenza del rigetto del ricorso per cassazione, con la condanna alle spese e altre conseguenze previste dalla legge; la Corte richiama l'articolo come effetto legale del rigetto
Massime di principio
- La contestazione in via alternativa di diverse qualifiche soggettive (es. "amministratore di fatto", "co-amministratore", "concorrente estraneo") è ammissibile se non sia generica e metta l'imputato in condizione di conoscere le linee del dibattimento; non viola il principio di tassatività se la condotta materiale qualificata rimane identificata.
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere desunta da indici concreti e ripetuti di gestione e controllo quali potere di firma generalizzato, emissione di assegni ingiustificati, prelievi a proprio favore, trasferimenti a favore di soggetti riconducibili e omessa tenuta delle scritture contabili; la mera firma non è automaticamente decisiva, ma se inserita in un quadro probatorio integrato può legittimare la qualificazione.
- Nella bancarotta per distrazione, l'elemento soggettivo essenziale è il dolo generico; la qualificazione soggettiva (amministratore di fatto vs concorrente estraneo) può essere riqualificata dai giudici se l'azione distrattiva rimane la stessa, senza violare il principio di correlazione tra capo di imputazione e sentenza.
- Quando l'accusa dimostra trasferimenti patrimoniali ingiustificati e mancanza di documentazione contabile, il giudice può ritenere la presenza della "finalità distrattiva" salvo che la difesa provi la destinazione lecita delle somme o la legittimità delle operazioni.
- Le censure sulla insufficiente motivazione devono indicare i punti specifici in cui si afferma la carenza logico-argomentativa; una motivazione che inquadri ruoli, flussi finanziari e collegamenti societari può essere considerata adeguata se offre un percorso logico collegato agli elementi di fatto.
- Per la difesa in ipotesi analoghe: contestare puntualmente la prova dei trasferimenti, fornire documentazione giustificativa della destinazione delle somme, dimostrare assenza di poteri gestori e contestare i collegamenti societari; per l'accusa: documentare i movimenti bancari, i benefici diretti, l'assenza di scritture e la continuità patrimoniale tra "società eredi".
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