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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36492/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle maggiori imposte versate per gli anni 1990-1992, presentata in conseguenza della disciplina agevolativa per i contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Dopo un giudicato favorevole ai contribuenti, che aveva riconosciuto il diritto all'integrale rimborso di Euro 20.663,03, l'Amministrazione aveva pagato solo il 50% della somma. I contribuenti avevano quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il residuo. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva ritenuto non sufficiente il pagamento parziale e aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, sostenendo che lo ius superveniens avrebbe imposto la riduzione al 50% del rimborso spettante e che la CTR avesse erroneamente richiesto una prova specifica dell'insufficienza dei fondi, oltre a non considerare che il rimborso era stato comunque "convalidato" nella misura consentita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ma solo nei limiti precisati nella motivazione. Ha ribadito che la normativa sopravvenuta sui limiti di spesa e sulla riduzione percentuale non incide sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, ma riguarda le modalità esecutive e la fase di ottemperanza. Tuttavia ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare concretamente l'incidenza della disciplina sopravvenuta sulle modalità di attuazione del giudicato, individuando il quomodo dell'esecuzione e, se del caso, attivando le procedure di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice a quo affinché si conformi a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    la Corte lo interpreta come norma che disciplina modalità e procedure di rimborso e l'impiego delle risorse stanziate, non come fonte di falcidia sostanziale del credito già accertato.

  • art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017

    norma modificativa del regime dei rimborsi, rilevante solo sul piano attuativo/esecutivo, non sul diritto sostanziale già giudizialmente riconosciuto.

  • art. 29 D.L. n. 162 del 2019

    ulteriore modifica richiamata come parte del complesso normativo che regola tempi e modalità dell'erogazione dei rimborsi.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio di ottemperanza consente il ricorso per cassazione per violazione delle norme del procedimento, includendo anche errori nel mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 14, comma 2, D.L. n. 669 del 1996

    richiamato per lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per eseguire il pagamento in caso di indisponibilità di fondi.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    la soluzione interpretativa è ritenuta conforme al principio del giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del credito patrimoniale del contribuente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice può sindacare non solo la violazione delle norme del procedimento, ma anche il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di dare concreta attuazione al giudicato e di integrarne il contenuto esecutivo quando necessario.
  • Una sopravvenienza normativa che introduca limiti di spesa, riduzioni percentuali o regole di riparto dei fondi non estingue né riduce sostanzialmente il credito già definitivamente accertato, se la legge non esprime in modo inequivoco una falcidia del diritto.
  • In presenza di incapienza dei fondi destinati al rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se insufficiente, individuare strumenti esecutivi alternativi previsti dalla contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Il pagamento parziale di una somma oggetto di giudicato non integra di per sé piena ottemperanza quando residui una quota del credito definitivamente riconosciuto.
  • Le norme che regolano il rimborso di benefici fiscali per eventi calamitosi vanno lette in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando che limiti finanziari incidano definitivamente su diritti patrimoniali già accertati in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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