Cassazione Civile, Sentenza n. 22086/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il contratto di lavoro intermittente stipulato per il periodo 28.9-31.10.2016 e aveva ritenuto sussistente, per lo stesso periodo, un contratto a tempo determinato a tempo pieno. Il ricorso principale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2015: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il requisito soggettivo dell'età (comma 2) e il requisito oggettivo della discontinuità dell'attività (comma 1) debbano concorrere cumulativamente per legittimare il lavoro intermittente, mentre la società sosteneva che le due ipotesi siano disgiunte. Il lavoratore, con ricorso incidentale, deduceva la violazione dell'art. 1 del medesimo decreto, sostenendo che, in caso di illegittimità di un rapporto atipico, il contratto dovrebbe trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo corretta l'interpretazione letterale dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2015 secondo cui il comma 2 introduce un'ipotesi autonoma (disgiunta) di utilizzo del lavoro intermittente per soggetti con meno di 24 anni, fino al compimento del 25esimo anno, e per soggetti con più di 55 anni, ossia consentendo la stipula del contratto intermittente a prescindere dalla sussistenza delle specifiche esigenze oggettive di cui al comma 1. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del lavoratore (cioè la sua domanda originaria), mentre ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 81/2015 (Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente)
«1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. 5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.»
La Corte ha interpretato il comma 1 e il comma 2 come due ipotesi disgiunte: il comma 2 introduce un'autonoma fattispecie anagrafica che consente la stipula del contratto intermittente con soggetti <24 anni (fino al 25esimo anno) o >55 anni anche a prescindere dalle esigenze oggettive indicate al comma 1.
art. 15 d.lgs. n. 81/2015 (Forma e comunicazioni)
«1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione; e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto».
Il richiamo alle ipotesi "oggettive o soggettive" dimostra che il legislatore ha previsto due diverse ipotesi legittimanti il lavoro intermittente, confermando la lettura disgiuntiva fra requisito oggettivo e requisito soggettivo.
Richiamato nel ricorso incidentale come principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto la questione assorbita, non essendo necessario trasformare il contratto in tempo indeterminato dopo avere accolto il ricorso principale.
La norma precedente ha contenuti analoghi e la giurisprudenza e la dottrina hanno confrontato l'attuale art. 13 con la previgente disciplina, rilevando che la previsione anagrafica aveva origine sperimentale e finalità di facilitare l'accesso al lavoro di soggetti più fragili.
Sentenza CGUE C-143/2016 (19 luglio 2017)
La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che autorizza il contratto intermittente con lavoratori con meno di 25 anni, indipendentemente dalla natura delle prestazioni da eseguire, e il loro licenziamento al compimento del 25esimo anno.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma processuale invocata nel motivo di cassazione per denunziare violazione di legge (errore nell'interpretazione normativa).
art. 12 disp. prelim. cod. civ.
Richiamato come principio del primato dell'interpretazione letterale nella ricerca del senso normativo più riconoscibile e palese.
art. 13, comma quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato con riferimento alla sanzione per contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha ritenuto non applicabile la maggiorazione al ricorrente incidentale poiché la sua rimaneva una irrilevanza sopravvenuta e non un'inammissibilità originaria.
Cass. S.U. n. 23051/2022 e Cass. n. 28345/2020 (richiami giurisprudenziali)
La Corte ha richiamato precedenti: la S.U. n. 23051/2022 in tema di interpretazione letterale e la n. 28345/2020, la quale aveva affermato, in obiter dictum, la possibile concorrenza del requisito anagrafico con altri elementi ma senza approfondimento.
Massime di principio
- L'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 contiene due ipotesi legittimanti il lavoro intermittente che vanno lette in modo disgiunto: la previsione anagrafica del comma 2 consente la stipula del contratto intermittente anche a prescindere dagli specifici casi/necessità oggettive ex comma 1.
- Per i lavoratori che al momento della stipula rientrano nel requisito anagrafico (meno di 24 anni fino al compimento del 25esimo anno, o oltre 55 anni) il contratto intermittente è ammesso indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.
- Quando manca il requisito anagrafico, la liceità del contratto intermittente va verificata alla luce delle esigenze oggettive indicate dal comma 1 e dai contratti collettivi o decreti ministeriali; in assenza di tali condizioni il contratto può essere ritenuto illegittimo.
- La trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato non è scontata: gli effetti della declaratoria di illegittimità dipendono dalla decisione del giudice e dalle fattispecie concrete (in questo caso la Corte di legittimità ha cassato la decisione che aveva trasformato in tempo determinato a tempo pieno e ha rigettato la domanda del lavoratore).
- Il contratto intermittente deve essere redatto per iscritto indicando chiaramente quale è la fattispecie di riferimento (ipotesi oggettiva o ipotesi soggettiva) ai sensi dell'art. 15, pena problemi probatori e di legittimità.
- In caso di dubbi di diritto nuovi o non pacifici, la compensazione delle spese processuali può essere disposta, come nella specie, in ragione della novità della questione interpretativa.
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