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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22161/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, dirigenti assunti con contratti a tempo determinato dalla Regione Emilia-Romagna, hanno chiesto il riconoscimento di un trattamento economico identico a quello dei dirigenti di ruolo. La Corte d'appello di Bologna aveva rigettato la domanda ritenendo che l'art. 18 della legge regionale n.43/2001 non garantisse tale diritto e che non fosse dimostrata la comparabilità delle mansioni. La Corte di Cassazione ha censurato tale decisione: ha ritenuto applicabile alla fattispecie la direttiva 1999/70/CE e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha interpretato l'art.18 L.R. 43/2001 in conformità al diritto UE e alla normativa nazionale (d.lgs. n.368/2001), affermando che i dirigenti a termine sono, di norma, comparabili ai dirigenti di ruolo se rientrano nello stesso livello contrattuale; spetta all'amministrazione provare l'esistenza di ragioni oggettive, precise e concrete che giustifichino una differenza di trattamento retributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi, secondi e quarto motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame. Ha stabilito principi di diritto: (i) l'Accordo quadro 1999/70/CE si applica anche ai rapporti dirigenziali a termine; (ii) la comparabilità va valutata sulla base della classificazione contrattuale (stesso livello); (iii) una disparità di trattamento può essere ammessa solo se giustificata da ragioni oggettive, precise e concrete attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni; (iv) l'onere probatorio grava sull'amministrazione quando la parità di classificazione rende plausibile la discriminazione. La Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge regionale Emilia-Romagna n. 43/2001, art. 18, comma 5

    Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali

    Deve essere letta in conformità al diritto UE: stabilisce un riferimento al trattamento dei dirigenti di ruolo ma non legittima automaticamente una retribuzione inferiore; l'interpretazione deve rispettare il principio di non discriminazione e la protezione contro gli abusi nei contratti a termine.

  • Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (clausole 3 e 4)

    Si applicano anche ai rapporti dirigenziali a termine; vietano discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato salvo giustificazione oggettiva e richiedono misure volte a prevenire abusi.

  • D.lgs. n. 368/2001, art. 6, comma 1

    Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta il trattamento economico in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine

    Definisce chi sono i lavoratori 'comparabili' (stesso livello contrattuale) e impone il principio di parità di trattamento salvo obiettiva incompatibilità; costituisce criterio primario per valutare la richiesta di equiparazione retributiva.

  • D.lgs. n. 165/2001, art. 19, comma 6 (richiamato) e art. 24, comma 3

    Richiami normativi utilizzati dall'appellante per giustificare differenze (es. peso dell'esperienza professionale; onnicomprensività della retribuzione per i dirigenti di ruolo). La Cassazione tuttavia ha precisato che tali elementi non sono di per sé idonei a giustificare la disparità: occorrono elementi precisi e concreti attinenti alle mansioni e al contesto.

  • Codice di procedura civile e norme sulla prova (es. artt. 115, 116, 366 c.p.c.; artt. 2727, 2729, 2697 c.c.)

    Sul piano probatorio la Corte afferma che, una volta dimostrata la plausibilità della discriminazione (p. es. identica classificazione), grava sull'amministrazione l'onere di allegare e provare elementi precisi e concreti che giustifichino la differenza di trattamento; il lavoratore deve provare l'inquadramento, la prestazione e l'inadempimento retributivo.

Massime di principio

  • I dirigenti assunti a tempo determinato rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro 1999/70/CE: non sono automaticamente esclusi dalla tutela contro discriminazioni retributive.
  • La comparabilità va verificata principalmente sulla base della classificazione contrattuale (stesso livello secondo la contrattazione collettiva); se sussiste, vale la regola della parità di trattamento retributivo salvo giustificazioni oggettive.
  • Una differenza di trattamento retributivo può essere ammessa solo se l'amministrazione dimostra, con elementi precisi e concreti, che la specificità delle funzioni, delle modalità di lavoro o una legittima politica sociale rendono obiettivamente incompatibile l'eguaglianza retributiva.
  • L'onere probatorio è definito: il lavoratore prova l'inquadramento e la prestazione; se risulta plausibile la discriminazione per pari classificazione, spetta al datore di lavoro/amministrazione provare le ragioni oggettive giustificative.
  • Elementi generici quali la modalità di reclutamento (chiamata diretta vs concorso), la diversa esperienza professionale o la diversa natura formale del rapporto non sono di per sé sufficienti a giustificare una disparità retributiva.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare accuratamente la classificazione contrattuale e le mansioni svolte; l'amministrazione che intenda differenziare il trattamento deve predisporre e conservare elementi oggettivi e verificabili che dimostrino la sussistenza delle ragioni giustificative.

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