Cassazione Civile, Sentenza n. 22158/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La docente di ruolo impugnava l'assegnazione fuori dalla provincia di Salerno nell'ambito del piano di mobilità interprovinciale 2016/2017: sosteneva che, nonostante avesse punteggio superiore (26 punti), sedi nell'ambito territoriale 0023 (Provincia di Salerno) erano state attribuite a docenti con punteggi inferiori. Chiedeva l'accertamento del diritto ad essere assegnata in una delle sedi dell'ambito indicato e la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione secondo il punteggio e l'ordine di preferenze indicato nella domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione della ricorrente sul profilo processuale, rilevando l'omessa integrazione del contraddittorio (litisconsorzio necessario) in appello con i candidati concorrenti ai medesimi posti. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione perché integri il contraddittorio e svolga il giudizio con le parti necessarie. Non è stata pronunciata una decisione sul merito della controversia sostanziale, che resta da definire nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
Cassazione civile, n. 1850 del 2023
in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito
La Corte ha richiamato il principio che l'azione è di adempimento e che per decidere occorre integrare il contraddittorio con tutti i concorrenti ai medesimi posti; la spettanza effettiva del posto riguarda il merito e va decisa con l'intero materiale probatorio.
Cassazione civile, n. 36356 del 2021
Riferimento giurisprudenziale richiamato a sostegno del principio della necessità di litisconsorzio nei giudizi su selezioni concorsuali e mobilità, per evitare decisioni incompatibili tra loro sull'attribuzione degli stessi posti.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come norma di coordinamento procedurale: impone l'integrazione del contraddittorio e la cura della regolarità del processo, specialmente nei casi in cui più soggetti possono avere interesse al medesimo bene o diritto.
Massime di principio
- Nei giudizi che impugnano assegnazioni/trasferimenti scolastici bisogna considerare l'azione come un'azione di adempimento: il ricorrente deduce che l'Amministrazione ha violato regole di scelta cui era vincolata; la spettanza del posto rispetto ad altri concorrenti è questione di merito e di prova.
- Quando la pretesa riguarda un posto conteso con altri candidati, il contraddittorio con tutti i concorrenti (litisconsorzio necessario) è obbligatorio: la mancata integrazione delle parti comporta la nullità della decisione impugnata e la cassazione per vizio di procedimento.
- La Corte d'appello, se non ricostituisce il litisconsorzio formato in primo grado, impedisce l'efficace decisione sulla pretesa: i giudici di legittimità possono rilevare d'ufficio tale difetto e disporre il rinvio per nuovo esame con le parti corrette.
- Sulle questioni di merito (chi ha diritto al posto) conta il sistema di preferenze previsto dalla normativa mobilità: il confronto del punteggio può essere effettuato solo nell'ambito di candidati che abbiano espresso le stesse preferenze secondo il criterio contrattuale/legislativo applicabile.
- Per chi impugna: è prudente chiedere fin dall'inizio l'integrazione del contraddittorio o, comunque, indicare i concorrenti e chiedere la loro chiamata in causa; produrre la documentazione sulla graduatoria, ordine di preferenze e punteggi per sostenere la violazione delle regole di scelta.
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