Cassazione Civile, Sentenza n. 22162/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della procedura di trasferimento interprovinciale docenti per l'a.s. 2016/2017. Le ricorrenti (inserite nelle GAE) chiedevano il trasferimento in provincia di Reggio Calabria; tuttavia alcuni posti richiesti furono attribuiti ad altri candidati della stessa fase C o di fasi diverse con punteggi inferiori. Le ricorrenti sostenevano che la preferenza riconosciuta ai vincitori di concorso 2012 dal CCNI 8.4.2016 fosse illegittima e in contrasto con l'art. 1 legge n.107/2015, e lamentavano l'erronea valutazione dei fatti e la mancata integrazione del contraddittorio rispetto agli altri concorrenti per gli stessi posti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio relativo a Francesca Frachea per rinuncia e ha compensato le spese tra le parti; per Giuseppa Ditto ha accolto il ricorso nei termini di motivazione, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Brescia in persona di diverso giudice. Il motivo della cassazione è il difetto di contraddittorio e di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri candidati interessati agli stessi posti; la Corte ha pertanto ordinato che il giudizio di merito venga ristrutturato con integrazione del contraddittorio e acquisizione dell'intero materiale istruttorio. Altri profili di merito non sono stati definiti e restano assorbiti.
Norme richiamate
legge n. 107/2015
art. 1, commi 100, 101 e 108
La legge è richiamata nel quadro dell'ordinamento della mobilità; la Corte non decide il merito del conflitto tra legge e CCNI ma prende atto che la disciplina contrattuale e le norme legislative sono parte del quadro normativo cui la pretesa di trasferimento è riferita. Non è stata invece risolta la questione di prevalenza normativa, essendo il processo rimandato per difetto di contraddittorio.
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 8 aprile 2016
art. 6 (richiamato in motivazione)
Il CCNI prevedeva una preferenza per i vincitori di concorso (concorsisti 2012) rispetto ai docenti provenienti dalle GAE; la Corte ha evidenziato che la valutazione di legittimità delle scelte contrattuali non è stata compiuta nel merito a causa del difetto di contraddittorio, rimettendo la questione al giudice di rinvio.
ordinanza ministeriale n. 221/2017
Richiamata dai ricorrenti per sostenere l'assenza di concorrenza tra candidati; la Corte ha ritenuto che la questione investe comunque il rapporto plurisoggettivo e l'eventuale diritto al posto richiede il contraddittorio fra tutti i concorrenti interessati.
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater (menzionato)
La Corte segnala che l'art.13 comma 1-quater è norma sanzionatoria e di stretta interpretazione; in particolare la pronuncia di estinzione per rinuncia non comporta l'applicazione di tale norma nei confronti della ricorrente Frachea.
codice di procedura civile
art. 390, comma 2; art. 391; art. 383, comma 3; art. 354, comma 1; art. 118 att.
Applicati i principi processuali: la rinuncia al ricorso (art.390,2) determina estinzione del giudizio (art.391); il difetto di contraddittorio e la mancanza di litisconsorzio necessario impongono la cassazione con rinvio (art. 383, comma 3; art. 354, comma 1). Anche la giurisprudenza e le norme di attuazione vengono richiamate per il principio che in controversie su assegnazioni o graduatorie è necessario contraddittorio verso tutti i concorrenti interessati.
Massime di principio
- Le azioni volte a ottenere l'assegnazione di una sede tramite procedure di mobilità hanno natura di azione di adempimento: è sufficiente dedurre l'inosservanza delle regole procedurali per introdurre il giudizio.
- Quando la pretesa riguarda l'attribuzione di un posto limitato e già assegnato, sussiste un litisconsorzio necessario: il contraddittorio deve essere esteso a tutti i concorrenti che potrebbero perdere o guadagnare il posto in caso di accoglimento della domanda.
- Se il contraddittorio rispetto agli altri candidati non è stato instaurato, il giudice deve rilevarlo d'ufficio e, se manca, la sentenza di merito va cassata con rinvio per integrazione del contraddittorio e nuovo esame istruttorio.
- La rinuncia al ricorso di cassazione, se effettuata regolarmente prima dell'udienza, determina l'estinzione del giudizio per quel ricorrente; le spese possono essere compensate in ragione del comportamento processuale.
- Se il ricorrente chiede solo il risarcimento del danno senza chiedere l'inefficacia della selezione o la riformulazione della graduatoria, può essere sufficiente il contraddittorio con la Pubblica Amministrazione e non con tutti i partecipanti; diversamente, per domande volte alla riassegnazione del posto, il contraddittorio plurisoggettivo è necessario.
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