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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28720/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di una somma rilevante a titolo di contributi e accessori, in relazione a un appalto e alla responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003. I giudici di merito avevano ritenuto che l’INPS fosse decaduto dal potere di esigere la pretesa contributiva per decorso del termine biennale dalla cessazione dell’appalto, considerando tale decadenza operante anche nei confronti dell’ente previdenziale. L’INPS ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il termine decadenziale dell’art. 29, comma 2, riguarda solo i lavoratori e non anche l’ente previdenziale, che resta soggetto al solo termine di prescrizione; con il secondo ha dedotto che, anche a voler applicare la decadenza all’ente, essa non si sarebbe comunque maturata poiché entro il biennio sarebbe stato notificato un verbale ispettivo idoneo a impedirne il decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ribadendo in continuità con i precedenti più recenti che il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non si applica all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, i quali restano assoggettati al solo termine di prescrizione. Conseguentemente il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia senza porre a fondamento l’eccepita decadenza e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine biennale di decadenza previsto per la tutela dei lavoratori nella responsabilità solidale dell’appalto non si applica automaticamente alle azioni di recupero dei contributi promosse dagli enti previdenziali contro il committente.
  • La decadenza ha natura eccezionale e di stretta interpretazione: in mancanza di una previsione espressa, il potere dell’ente previdenziale di accertare e richiedere il credito contributivo resta assoggettato al solo termine di prescrizione.
  • Il rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e l’obbligazione contributiva, per la sua natura indisponibile, non può essere compressa da una decadenza pensata per le pretese retributive o contributive azionabili dal lavoratore.
  • L’interpretazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti deve essere coordinata con la finalità di protezione assicurativa del lavoratore, evitando letture che indeboliscano il sistema di tutela contributiva senza base testuale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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