Cassazione Civile, Ordinanza n. 28720/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di una somma rilevante a titolo di contributi e accessori, in relazione a un appalto e alla responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003. I giudici di merito avevano ritenuto che l’INPS fosse decaduto dal potere di esigere la pretesa contributiva per decorso del termine biennale dalla cessazione dell’appalto, considerando tale decadenza operante anche nei confronti dell’ente previdenziale. L’INPS ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il termine decadenziale dell’art. 29, comma 2, riguarda solo i lavoratori e non anche l’ente previdenziale, che resta soggetto al solo termine di prescrizione; con il secondo ha dedotto che, anche a voler applicare la decadenza all’ente, essa non si sarebbe comunque maturata poiché entro il biennio sarebbe stato notificato un verbale ispettivo idoneo a impedirne il decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ribadendo in continuità con i precedenti più recenti che il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non si applica all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, i quali restano assoggettati al solo termine di prescrizione. Conseguentemente il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia senza porre a fondamento l’eccepita decadenza e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
termine biennale di decadenza
la decadenza biennale opera per le azioni spettanti ai lavoratori verso il committente, ma non si estende all’azione dell’ente previdenziale per il recupero dei contributi o premi, che resta soggetta alla sola prescrizione
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251 del 2004
richiamato come modifica dell’art. 29, comma 2, senza che la modifica comporti estensione della decadenza agli enti previdenziali
art. 1, comma 911, L. n. 296 del 2006
richiamato come ulteriore intervento normativo sulla disciplina della responsabilità solidale e dei termini, non idoneo a mutare il regime della decadenza per gli enti previdenziali
art. 21, comma 1, d.l. n. 5 del 2012 convertito in L. n. 35 del 2012
citato quale ulteriore modifica della disciplina, senza incidere sul principio per cui l’ente previdenziale non è soggetto alla decadenza biennale
art. 4, comma 31, lett. a) e b), L. n. 92 del 2012
richiamato nel quadro delle modifiche legislative alla responsabilità solidale negli appalti
invocati dalla ricorrente con riferimento alla disciplina generale della decadenza; la Corte, però, riafferma che la decadenza è di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti
Massime di principio
- Il termine biennale di decadenza previsto per la tutela dei lavoratori nella responsabilità solidale dell’appalto non si applica automaticamente alle azioni di recupero dei contributi promosse dagli enti previdenziali contro il committente.
- La decadenza ha natura eccezionale e di stretta interpretazione: in mancanza di una previsione espressa, il potere dell’ente previdenziale di accertare e richiedere il credito contributivo resta assoggettato al solo termine di prescrizione.
- Il rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e l’obbligazione contributiva, per la sua natura indisponibile, non può essere compressa da una decadenza pensata per le pretese retributive o contributive azionabili dal lavoratore.
- L’interpretazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti deve essere coordinata con la finalità di protezione assicurativa del lavoratore, evitando letture che indeboliscano il sistema di tutela contributiva senza base testuale.
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