Cassazione Civile, Ordinanza n. 23968/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai fini IVA per l’anno 2013. Con l’unico motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erronea interpretazione dei precedenti di legittimità invocati e la violazione/falsa applicazione degli artt. 20, comma 1-bis, 23-bis e 23 del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ritenuto valida la notifica della cartella via PEC benché effettuata da un indirizzo non inserito in pubblici elenchi e comunque avesse ritenuto sanata l’eventuale nullità per raggiungimento dello scopo. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali (rottamazione-quater) ex L. n. 197/2022, comprensiva anche della cartella oggetto di causa, e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale idoneo a determinare l’estinzione del processo, indipendentemente dall’accettazione della controparte, che rileva solo per le spese. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha osservato che l’Agenzia resistente non aveva svolto attività difensiva, sicché ha disposto nulla sulle spese. Ha inoltre rilevato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005
invocato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica via PEC.
art. 23-bis, d.lgs. n. 82/2005
invocato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica via PEC.
invocato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica via PEC.
invocato dalla ricorrente per sostenere che l’eventuale nullità della notifica fosse sanata per raggiungimento dello scopo.
richiamato per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di rinuncia al ricorso, perché il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
richiamato quale base della definizione agevolata (rottamazione-quater) a cui la ricorrente ha aderito, venendo meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale, determina l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; l’eventuale accettazione incide solo sulla regolazione delle spese.
- Quando il ricorrente dichiara di avere aderito a una definizione agevolata che comprende il carico oggetto di causa e manifesta il venir meno dell’interesse, la rinuncia al ricorso è idonea a chiudere il giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e in assenza di attività difensiva della parte resistente, può disporsi nulla sulle spese.
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