Cassazione Civile, Ordinanza n. 28160/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a otto cartelle esattoriali riferite a sanzioni per violazioni del codice della strada. L'opponente deduceva, da un lato, la mancata notificazione dei verbali di accertamento presupposti alle cartelle, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo, e, dall'altro, la prescrizione dei crediti; per una delle cartelle sosteneva inoltre che essa fosse già stata annullata dal Giudice di pace. In primo grado il Giudice di pace dichiarava illegittimo il preavviso di fermo solo in relazione alla cartella annullata e dichiarava inammissibile l'opposizione per le altre cartelle, ritenendo che la contestazione sull'omessa notifica dei verbali dovesse essere svolta contro le cartelle stesse e non contro il successivo preavviso di fermo. L'appello veniva rigettato dal Tribunale, che riteneva tardiva l'opposizione alla cartella perché non era stata dedotta l'omessa ricezione della cartella e reputava infondata la prescrizione perché il termine quinquennale non risultava decorso tra la notifica delle cartelle e il preavviso di fermo. Nel ricorso per cassazione si denunciavano violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1362 ss. c.c., 2697 e 2943 c.c. e omessa valutazione di circostanze decisive, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente esteso alla prescrizione la mancata contestazione della notifica delle cartelle, che l'eccezione di prescrizione implicasse anche la contestazione dell'interruzione e che fosse onere della controparte provare atti interruttivi notificati dopo le infrazioni e prima del fermo; si lamentava inoltre la mancata decisione sull'eccezione relativa alla notifica dei verbali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era oscuro, impreciso e carente nella ricostruzione del processo, privo dei necessari riferimenti alle decisioni di merito e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva fondato la decisione su due argomenti autonomi: l'inammissibilità/tardività dell'opposizione avverso la cartella esattoriale in mancanza di deduzione della mancata notificazione della cartella stessa, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione perché il termine quinquennale non risultava decorso tra la notifica delle cartelle e il preavviso di fermo. La ricorrente non aveva specificamente censurato tali affermazioni, limitandosi a sostenere che la deduzione fosse implicita e formulando in modo generico la censura sulla prescrizione. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'opposizione al preavviso di fermo è stata proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione.
l'opposizione avverso la cartella esattoriale è ammissibile solo se la parte deduce che la cartella sia stato il primo atto di conoscenza della sanzione; in difetto, l'opposizione va proposta nei termini dalla notificazione della cartella.
la censura in cassazione è stata ritenuta generica e non idonea a confrontarsi con la ratio decidendi; non è stata ravvisata una omessa pronuncia decisiva.
richiamato nel ricorso come norma violata, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.
richiamato nel ricorso come norma violata, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.
richiamato nel ricorso, senza che la Corte ravvisasse una censura specifica idonea a superare la decisione di merito.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata reputata generica e non confrontata con l'argomento del giudice di merito.
richiamato in relazione all'interruzione della prescrizione, ma il motivo è stato ritenuto generico e inammissibile.
il credito per sanzioni amministrative si prescrive nel termine quinquennale; il Tribunale ha ritenuto che tale termine non fosse decorso nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi oscuri, generici o privi di adeguata ricostruzione del processo sono inammissibili.
- L'opposizione alla cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative è soggetta ai termini ordinari dalla notificazione della cartella, salvo che il debitore deduca che la cartella costituisca il primo atto di conoscenza della pretesa.
- La censura di prescrizione deve essere allegata e argomentata in modo puntuale, indicando il dies a quo e il decorso del termine, non essendo sufficiente un richiamo generico all'inerzia del creditore.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su più ragioni autonome, il ricorso per cassazione deve attaccarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende comunque definitiva la decisione.
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