Cassazione Civile, Ordinanza n. 12924/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice di pace, di tredici verbali di accertamento per superamento dei limiti di velocità rilevato con apparecchiatura automatica "autovelox", con sanzioni pecuniarie e decurtazione di punti patente. Il ricorrente sosteneva che gli accertamenti fossero illegittimi perché lo strumento era stato approvato e sottoposto a taratura periodica, ma non omologato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 45 e 142 c.d.s. e dell’art. 345, comma 2, reg. esec. c.d.s., per avere il tribunale ritenuto equipollenti approvazione e omologazione; (2) violazione degli artt. 9 e 10 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per la liquidazione delle spese sulla base di un valore di causa indeterminabile; (3) violazione dell’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla censura relativa alla quantificazione della sanzione tra minimo e massimo edittale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo l’accertamento effettuato con autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché approvazione e omologazione non sono procedure giuridicamente equivalenti e l’omologazione ministeriale è richiesta dall’art. 142, comma 6, c.d.s. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l’originaria opposizione e annullato i verbali di contestazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
per il superamento dei limiti di velocità l’accertamento mediante apparecchiatura elettronica richiede l’omologazione ministeriale; la sola approvazione non è sufficiente
richiamato come norma violata insieme all’art. 142 c.d.s. nella censura sull’uso dell’autovelox
art. 345, comma 2, reg. esec. c.d.s.
richiamato dal ricorrente come disposizione che, letta correttamente, non consente di equiparare approvazione e omologazione
richiamato quale norma regolamentare che, insieme alle fonti primarie, distingue approvazione e omologazione
richiamato nel quadro normativo esaminato dal precedente nomofilattico evocato in sentenza
art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002
richiamato nel quadro normativo esaminato dal precedente nomofilattico evocato in sentenza
d.m. n. 282 del 13 giugno 2017
richiamato nel quadro normativo evocato in relazione all’uso degli strumenti di rilevazione della velocità
invocato nel motivo sulle spese processuali e sul valore della causa
la Corte lo considera nel quadro della determinazione del valore della causa nelle controversie aventi ad oggetto somme di denaro
richiamato implicitamente nella censura sulla determinazione del valore della causa
art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014
richiamato nel motivo di ricorso contro la liquidazione delle spese
richiamato nel motivo di ricorso contro la liquidazione delle spese
art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150/2011
richiamato come norma processuale su cui si fondava il motivo di omessa pronuncia sulla quantificazione della sanzione
richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello
consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
art. 285 c.d.s. non è citato; la sentenza richiama il d.lgs. n. 285 del 1992
la sentenza richiama il codice della strada come fonte primaria della disciplina applicata
circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'interno
ritenuta non idonea a incidere sull’interpretazione delle norme primarie, trattandosi di atto amministrativo interno privo di forza normativa
Massime di principio
- In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l’autovelox deve essere non solo approvato ma anche debitamente omologato, perché approvazione e omologazione sono procedimenti distinti per natura, finalità e disciplina.
- La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale richiesta dalla disciplina del codice della strada.
- Le circolari ministeriali non possono modificare o integrare l’interpretazione delle fonti normative primarie e non possono fondare, da sole, una tesi di equipollenza tra approvazione e omologazione.
- Quando il dispositivo di accertamento risulta privo del requisito normativamente richiesto, i verbali di contestazione per eccesso di velocità devono essere annullati.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- In presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
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