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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12924/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice di pace, di tredici verbali di accertamento per superamento dei limiti di velocità rilevato con apparecchiatura automatica "autovelox", con sanzioni pecuniarie e decurtazione di punti patente. Il ricorrente sosteneva che gli accertamenti fossero illegittimi perché lo strumento era stato approvato e sottoposto a taratura periodica, ma non omologato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 45 e 142 c.d.s. e dell’art. 345, comma 2, reg. esec. c.d.s., per avere il tribunale ritenuto equipollenti approvazione e omologazione; (2) violazione degli artt. 9 e 10 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per la liquidazione delle spese sulla base di un valore di causa indeterminabile; (3) violazione dell’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla censura relativa alla quantificazione della sanzione tra minimo e massimo edittale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo l’accertamento effettuato con autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché approvazione e omologazione non sono procedure giuridicamente equivalenti e l’omologazione ministeriale è richiesta dall’art. 142, comma 6, c.d.s. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l’originaria opposizione e annullato i verbali di contestazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    per il superamento dei limiti di velocità l’accertamento mediante apparecchiatura elettronica richiede l’omologazione ministeriale; la sola approvazione non è sufficiente

  • art. 45 c.d.s.

    richiamato come norma violata insieme all’art. 142 c.d.s. nella censura sull’uso dell’autovelox

  • art. 345, comma 2, reg. esec. c.d.s.

    richiamato dal ricorrente come disposizione che, letta correttamente, non consente di equiparare approvazione e omologazione

  • art. 192 d.P.R. n. 495/1992

    richiamato quale norma regolamentare che, insieme alle fonti primarie, distingue approvazione e omologazione

  • art. 201, comma 1-ter, c.d.s.

    richiamato nel quadro normativo esaminato dal precedente nomofilattico evocato in sentenza

  • art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002

    richiamato nel quadro normativo esaminato dal precedente nomofilattico evocato in sentenza

  • d.m. n. 282 del 13 giugno 2017

    richiamato nel quadro normativo evocato in relazione all’uso degli strumenti di rilevazione della velocità

  • art. 9 c.p.c.

    invocato nel motivo sulle spese processuali e sul valore della causa

  • art. 10 c.p.c.

    la Corte lo considera nel quadro della determinazione del valore della causa nelle controversie aventi ad oggetto somme di denaro

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato implicitamente nella censura sulla determinazione del valore della causa

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014

    richiamato nel motivo di ricorso contro la liquidazione delle spese

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    richiamato nel motivo di ricorso contro la liquidazione delle spese

  • art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    richiamato come norma processuale su cui si fondava il motivo di omessa pronuncia sulla quantificazione della sanzione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 285 c.d.s.

    art. 285 c.d.s. non è citato; la sentenza richiama il d.lgs. n. 285 del 1992

    la sentenza richiama il codice della strada come fonte primaria della disciplina applicata

  • circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'interno

    ritenuta non idonea a incidere sull’interpretazione delle norme primarie, trattandosi di atto amministrativo interno privo di forza normativa

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l’autovelox deve essere non solo approvato ma anche debitamente omologato, perché approvazione e omologazione sono procedimenti distinti per natura, finalità e disciplina.
  • La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale richiesta dalla disciplina del codice della strada.
  • Le circolari ministeriali non possono modificare o integrare l’interpretazione delle fonti normative primarie e non possono fondare, da sole, una tesi di equipollenza tra approvazione e omologazione.
  • Quando il dispositivo di accertamento risulta privo del requisito normativamente richiesto, i verbali di contestazione per eccesso di velocità devono essere annullati.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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