Sentenza del 05/06/2015 n. 11648 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la richiesta di pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, relativa al periodo 4 maggio 2003-3 maggio 2004. Ha sostenuto che la concessione geotermica non fosse più qualificabile come statale dopo il trasferimento alla Regione delle competenze in materia e ha contestato l'applicazione delle rivalutazioni dei canoni concessori previste dalla normativa generale. La Regione ha proposto ricorso incidentale contro l'esclusione delle sanzioni, sostenendo che non vi fosse alcuna obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale della Regione. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta consiste nell'utilizzo di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dal fatto che la concessione sia stata rilasciata da un'autorità statale o regionale. Ha inoltre ritenuto applicabili alle concessioni geotermiche le rivalutazioni generali dei canoni, non essendo prevista un'esclusione specifica. Il quarto motivo della società, relativo alla motivazione della sentenza d'appello, è stato dichiarato inammissibile. È stata invece confermata la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, dovuta alla complessità e al susseguirsi della legislazione statale e regionale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
L'imposta si applica in presenza dell'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato; il presupposto non dipende esclusivamente dall'autorità che ha rilasciato la concessione.
Richiamata dalla società per contestare la sussistenza del presupposto dell'imposizione regionale.
D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1
Ha trasferito alle Regioni competenze in materia di permessi e concessioni geotermiche, ma tale trasferimento non ha escluso l'imposta quando l'utilizzazione riguarda beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
Ha riservato alla Regione il rilascio di permessi e concessioni per le risorse geotermiche sulla terraferma, senza incidere, secondo la Corte, sul presupposto oggettivo dell'imposta.
L. n. 896 del 1986, art. 17
Disciplina i canoni relativi alle concessioni geotermiche, ma non impedisce l'applicazione delle successive rivalutazioni generali dei canoni.
D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5
"Canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato".
La previsione di rivalutazione ha portata generale e comprende anche i canoni delle concessioni geotermiche, in assenza di un'espressa esclusione.
Atto applicativo delle rivalutazioni dei canoni demaniali; la Corte ne ha ritenuto applicabili le disposizioni anche alle concessioni geotermiche.
L. n. 537 del 1993, art. 10, comma 2
"Rivalutazione annuale" dei canoni di concessione dei beni pubblici.
Ha sostituito il precedente criterio di rivalutazione biennale con quello annuale e si applica, per la sua portata generale, anche alle concessioni geotermiche.
L. n. 724 del 1994, art. 32, comma 1
Ha previsto un criterio eccezionale e temporaneo di rivalutazione dei canoni, applicabile anche alle concessioni geotermiche in quanto concessioni relative a beni patrimoniali pubblici.
D.Lgs. n. 22 del 2010, artt. 1, comma 6, e 16, comma 7
"Le risorse geotermiche ... sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale".
La normativa conferma la natura pubblicistica delle risorse geotermiche e il criterio della rivalutazione annuale dei canoni, abrogando la precedente disciplina generale del 1986.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando l'incertezza normativa sulla portata e sull'applicazione delle disposizioni tributarie è obiettiva. La Corte ha ritenuto integrata tale condizione per la complessità e stratificazione della disciplina.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di totale omissione di elementi decisivi o di obiettiva deficienza del ragionamento, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove o l'interpretazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Per le imposte collegate all'uso di beni demaniali o patrimoniali pubblici, il presupposto può dipendere dall'utilizzazione concreta del bene e non necessariamente dall'autorità che ha rilasciato il titolo concessorio.
- Il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alla Regione non comporta automaticamente la perdita della natura statale del bene né l'esclusione dell'imposta, se il bene utilizzato appartiene ancora al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
- Le norme generali di rivalutazione dei canoni per l'utilizzo di beni pubblici si applicano anche a settori speciali, come quello geotermico, salvo un'espressa incompatibilità o esclusione normativa.
- La disapplicazione delle sanzioni può essere riconosciuta quando la normativa tributaria è frammentaria, stratificata e suscettibile di interpretazioni divergenti, anche se il tributo principale resta dovuto.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre la propria interpretazione delle norme o contestare la valutazione del giudice di merito: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un'effettiva omissione di motivazione su un fatto decisivo.
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