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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 100 - Corte Costituzionale

Reati tributari - Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Diversa soglia di punibilità per omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti - Disparità di trattamento - Infondatezza della questione di legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I giudici rimettenti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, contestando la soglia di punibilità di 50.000 euro per l'omesso versamento di ritenute certificate. Secondo i rimettenti, tale soglia sarebbe stata irragionevolmente più bassa rispetto alla soglia di 103.291,38 euro prevista per alcuni reati dichiarativi e rispetto alla soglia applicabile all'omesso versamento IVA dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, in violazione dell'art. 3 Cost. Il Tribunale di Forlì aveva inoltre richiamato l'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato non fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Milano e dai Tribunali di Verona e Forlì. Ha chiarito che l'omesso versamento di ritenute certificate e l'omesso versamento IVA riguardano tributi, soggetti e obblighi diversi: nel primo caso il soggetto attivo è il sostituto d'imposta, che trattiene somme spettanti al fisco e le certifica ai sostituiti; nel secondo è il contribuente soggetto passivo IVA. Le due fattispecie, quindi, non sono comparabili ai fini dell'art. 3 Cost. Inoltre, i reati di omessa o infedele dichiarazione non costituiscono validi termini di comparazione, poiché la dichiarazione del sostituto d'imposta non rileva, secondo la disciplina applicabile, per tali delitti. La sentenza n. 80 del 2014, che aveva innalzato la soglia dell'art. 10-ter per l'omesso versamento IVA relativo ai fatti anteriori al 17 settembre 2011, non produce effetti automatici sull'art. 10-bis. La questione sollevata dal GIP di Bergamo è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché proposta in sede esecutiva, benché riguardasse una norma applicata nel giudizio di cognizione. È stata inoltre dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, la questione riferita all'art. 24 Cost. sollevata dal Tribunale di Forlì.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta

    La soglia di 50.000 euro applicabile ai fatti anteriori al 17 settembre 2011 è stata ritenuta costituzionalmente legittima; non doveva essere elevata a 103.291,38 euro.

  • Art. 3 della Costituzione

    Il principio di eguaglianza non impone di trattare allo stesso modo fattispecie diverse per tributo interessato, soggetto responsabile, struttura della condotta e interessi tutelati.

  • Art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000

    La diversa soglia stabilita per l'omesso versamento IVA, anche dopo la sentenza n. 80 del 2014, non si trasferisce automaticamente all'art. 10-bis, perché le due fattispecie non sono comparabili.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014

    La declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla soglia dell'omesso versamento IVA riguardava esclusivamente l'art. 10-ter e non comportava alcun effetto di trascinamento sulla distinta fattispecie dell'omesso versamento di ritenute certificate.

  • Artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000

    I reati di infedele e omessa dichiarazione non sono utili termini di comparazione con l'art. 10-bis, anche perché la dichiarazione del sostituto d'imposta non integra, secondo l'interpretazione accolta, le dichiarazioni rilevanti per tali delitti.

  • Art. 24 della Costituzione

    La censura fondata su tale parametro è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché il giudice rimettente non aveva fornito alcuna motivazione sulla sua asserita violazione.

  • Art. 671 del codice di procedura penale

    Nel procedimento di esecuzione per l'applicazione della continuazione non è normalmente possibile sollevare una questione di costituzionalità relativa a una norma già applicata nel giudizio di cognizione.

  • Art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La dichiarazione del sostituto d'imposta contiene compensi erogati e ritenute operate, ma non è equiparata alle dichiarazioni rilevanti ai fini dei delitti di omessa o infedele dichiarazione.

Massime di principio

  • Una soglia di punibilità può differire tra reati tributari diversi senza violare l'art. 3 Cost., se le fattispecie riguardano tributi, soggetti attivi, obblighi e modalità di condotta non omogenei.
  • La pronuncia di incostituzionalità relativa a una norma che richiama un'altra disposizione non si estende automaticamente alla norma richiamata: occorre verificare la direzione del rinvio e l'autonomia della fattispecie.
  • Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate assume rilievo la certificazione rilasciata ai sostituiti, non necessariamente l'indicazione delle ritenute nella dichiarazione annuale del sostituto.
  • Il confronto tra soglie di punibilità è costituzionalmente rilevante solo quando le fattispecie poste a raffronto siano realmente comparabili sotto il profilo del bene tutelato, del soggetto responsabile e della condotta.
  • Le questioni di costituzionalità devono essere sollevate nel giudizio in cui la norma viene applicata; proporle soltanto in fase esecutiva può comportare l'inammissibilità, salvo eccezioni particolari.
  • Una censura costituzionale deve essere motivata in modo concreto rispetto al parametro invocato: il richiamo generico a una norma costituzionale determina l'inammissibilità della questione.

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