Sentenza del 05/06/2015 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Pordenone
Contributo Unificato Tributario - Irrogazione sanzioni - Sequestropreventivo dei beni mobili e immobili - causa di non punibilità per"incapacità economica di provvedere" - prova di aver usato tutta laordinaria diligenza possibile nel rimuovere l'ostacolo - Necessità. Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le sanzioni irrogate per l'omesso versamento del Contributo Unificato Tributario dovuto per due precedenti ricorsi. Ha sostenuto che il mancato pagamento non fosse volontario, ma dipendesse dall'incapacità economica di provvedere, causata dal sequestro preventivo dei propri beni mobili e immobili disposto dal Tribunale di Pordenone. Ha quindi invocato la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone ha respinto il ricorso, ritenendo che la situazione di illiquidità derivante dal sequestro preventivo non costituisse, di per sé, un evento eccezionale, una causa di forza maggiore o una causa di non punibilità. Per ottenere l'esonero dalle sanzioni, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare concretamente di aver adottato tutta l'ordinaria diligenza possibile per superare l'ostacolo e adempiere all'obbligazione tributaria. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della difficoltà interpretativa della norma.
Norme richiamate
Art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 472/1997
La causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 472/1997 è applicabile solo in presenza di eventi eccezionali i quali determinano in modo necessario ed evidente il comportamento del soggetto.
La norma non consente di escludere automaticamente le sanzioni per il solo fatto di trovarsi in difficoltà economica o in una situazione di illiquidità. È necessario provare un evento eccezionale e inevitabile, nonché l'adozione di tutta l'ordinaria diligenza possibile per rimuovere l'impedimento e adempiere.
Massime di principio
- La mera incapacità economica o mancanza di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità per l'omesso pagamento di tributi o contributi.
- Un sequestro preventivo di beni può costituire un ostacolo rilevante, ma non integra necessariamente una causa di forza maggiore o di non punibilità.
- Chi invoca una causa di non punibilità deve fornire prove concrete dell'evento eccezionale, del nesso causale con l'inadempimento e di aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per adempiere.
- La valutazione richiede di dimostrare che l'inadempimento non sia dipeso da una scelta volontaria e che anche una gestione diligente delle risorse non avrebbe consentito il pagamento.
- In assenza di una prova ampia e specifica dell'inevitabilità dell'impedimento, le sanzioni per omesso versamento restano applicabili.
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