Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Pordenone

Contributo Unificato Tributario - Irrogazione sanzioni - Sequestropreventivo dei beni mobili e immobili - causa di non punibilità per"incapacità economica di provvedere" - prova di aver usato tutta laordinaria diligenza possibile nel rimuovere l'ostacolo - Necessità. Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le sanzioni irrogate per l'omesso versamento del Contributo Unificato Tributario dovuto per due precedenti ricorsi. Ha sostenuto che il mancato pagamento non fosse volontario, ma dipendesse dall'incapacità economica di provvedere, causata dal sequestro preventivo dei propri beni mobili e immobili disposto dal Tribunale di Pordenone. Ha quindi invocato la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone ha respinto il ricorso, ritenendo che la situazione di illiquidità derivante dal sequestro preventivo non costituisse, di per sé, un evento eccezionale, una causa di forza maggiore o una causa di non punibilità. Per ottenere l'esonero dalle sanzioni, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare concretamente di aver adottato tutta l'ordinaria diligenza possibile per superare l'ostacolo e adempiere all'obbligazione tributaria. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della difficoltà interpretativa della norma.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 472/1997

    La causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 472/1997 è applicabile solo in presenza di eventi eccezionali i quali determinano in modo necessario ed evidente il comportamento del soggetto.

    La norma non consente di escludere automaticamente le sanzioni per il solo fatto di trovarsi in difficoltà economica o in una situazione di illiquidità. È necessario provare un evento eccezionale e inevitabile, nonché l'adozione di tutta l'ordinaria diligenza possibile per rimuovere l'impedimento e adempiere.

Massime di principio

  • La mera incapacità economica o mancanza di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità per l'omesso pagamento di tributi o contributi.
  • Un sequestro preventivo di beni può costituire un ostacolo rilevante, ma non integra necessariamente una causa di forza maggiore o di non punibilità.
  • Chi invoca una causa di non punibilità deve fornire prove concrete dell'evento eccezionale, del nesso causale con l'inadempimento e di aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per adempiere.
  • La valutazione richiede di dimostrare che l'inadempimento non sia dipeso da una scelta volontaria e che anche una gestione diligente delle risorse non avrebbe consentito il pagamento.
  • In assenza di una prova ampia e specifica dell'inevitabilità dell'impedimento, le sanzioni per omesso versamento restano applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.