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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 66 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Accertamento e controlli - Guardia di Finanza- Verifica - Sottoscrizione dell'ordine che la dispone - Comandante interinale di reparto - Invalidità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta infondata. La sottoscrizione dell'ordine da parte del comandante interinale non invalida la verifica né l'avviso di accertamento, poiché il sostituto esercita, salvo diversa disposizione, le medesime attribuzioni del titolare sostituito. L'avviso fondato sulla verifica è quindi rimasto valido.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'ordine di verifica della Guardia di Finanza fosse stato sottoscritto dal comandante interinale del reparto e che tale sottoscrizione comportasse un vizio formale invalidante. Non sono state mosse contestazioni sul merito dell'accertamento o sugli esiti della verifica.

Norme richiamate

  • Articolo 33 del D.P.R. 600/1973

    La disposizione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza nell'attività di controllo e verifica fiscale. Nel caso esaminato, gli esiti della verifica possono fondare l'accertamento dell'ufficio.

  • Articolo 52 del D.P.R. 633/1972

    La disposizione disciplina l'accesso e le verifiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La validità dell'attività di verifica non è compromessa dal fatto che l'ordine sia stato sottoscritto dal comandante interinale, al quale spettano le attribuzioni del comandante sostituito.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un atto da parte del comandante interinale di un reparto non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: il sostituto dispone, in via generale e salvo limiti espressi, degli stessi poteri del titolare.
  • Per contestare efficacemente un avviso di accertamento non è normalmente sufficiente dedurre un’irregolarità formale astratta; occorre dimostrare una concreta violazione delle competenze, delle garanzie procedimentali o un pregiudizio effettivo per il contribuente.
  • Quando l'accertamento si fonda su una verifica della Guardia di Finanza, il contribuente deve distinguere tra vizi formali dell'ordine di verifica e contestazioni sostanziali riguardanti i fatti, la metodologia o le risultanze fiscali.
  • In assenza di una specifica disposizione che limiti i poteri del sostituto, gli atti sottoscritti dal comandante interinale nell'esercizio delle funzioni del titolare devono ritenersi validi.

Testo integrale

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