Sentenza del 05/06/2015 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Mantova
DINIEGO DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA "SOCIETÀ DI COMODO" - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, con la quale chiedeva di non applicare nei propri confronti la disciplina antielusiva prevista per le società non operative dall’art. 30 della legge n. 724/1994. La questione riguardava, in particolare, l’impugnabilità autonoma del diniego davanti al giudice tributario.
La decisione
La sentenza riconosce che il diniego del Direttore Regionale delle Entrate è un atto autonomamente impugnabile davanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992. Il diniego, infatti, non sarebbe contestabile in un momento successivo e, se non impugnato tempestivamente, potrebbe precludere successive contestazioni relative a un eventuale accertamento o al diniego, espresso o tacito, di un rimborso d’imposta. Il ricorso del contribuente risulta quindi accolto sul punto dell’impugnabilità.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione consente al contribuente di chiedere la disapplicazione di norme antielusive quando dimostri che, nella situazione concreta, non possono verificarsi gli effetti elusivi perseguiti dalla norma.
Art. 30 della legge n. 724/1994
disciplina delle società non operative
La norma introduce la disciplina delle cosiddette società di comodo, collegando alla mancata operatività specifiche conseguenze fiscali, salvo il ricorrere di presupposti che giustifichino la disapplicazione.
Art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione consente di impugnare gli atti dell’Amministrazione finanziaria individuati dalla legge. Il diniego di disapplicazione è stato ricondotto tra gli atti autonomamente impugnabili.
Massime di principio
- Un diniego dell’Amministrazione finanziaria relativo a un’istanza di disapplicazione di una norma antielusiva può essere autonomamente impugnabile quando produce effetti immediati e non può essere contestato efficacemente in una fase successiva.
- La mancata impugnazione tempestiva di un diniego autonomamente impugnabile può precludere la possibilità di contestare successivamente gli stessi presupposti nell’ambito di un accertamento o di una richiesta di rimborso.
- In presenza di un provvedimento espresso di diniego, occorre verificare immediatamente la sua impugnabilità e i termini per il ricorso, senza attendere necessariamente l’eventuale successivo atto impositivo.
- La tutela giurisdizionale può essere riconosciuta anche prima dell’emissione di un avviso di accertamento quando l’atto dell’Amministrazione incide direttamente sulla posizione fiscale del contribuente.
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