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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11049/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite trae origine da un giudizio promosso dalla società contro il proprio ex amministratore per ottenere il pagamento di somme ritenute dovute a titolo di restituzione di un presunto prestito personale, rimborso di spese considerate estranee all'interesse sociale, restituzione di una retribuzione anticipata riferita al mese di marzo 2016 e ristoro di pagamenti disposti a favore di una terza società e dei suoi consulenti. Il Tribunale di Milano aveva accertato la responsabilità dell'ex amministratore e lo aveva condannato al pagamento di € 181.705,11; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c., richiamando la mancata contestazione della scrittura del 21.3.2011, l'assenza di prova contraria sulle spese personali e sul carburante, la pacificità della revoca dell'incarico con decorrenza 4.3.2016 e l'assenza di prova di accordi giustificativi dei versamenti verso la terza società. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la trattazione cartolare emergenziale e per la combinazione con il filtro in appello; 2) violazione di norme su simulazione, presunzioni, prove testimoniali e bilanci, contestando l'interpretazione della scrittura del 21.3.2011 e l'ammissibilità/rilevanza delle prove; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato la prassi delle schede carburante compilate a consuntivo; 4) violazione delle norme sulla retribuzione e sulla revoca dell'amministratore, per avere disposto la restituzione dello stipendio di marzo 2016; 5) violazione delle norme su simulazione e sul potere gestorio dell'amministratore, sostenendo che i pagamenti alla terza società rientrassero nella business judgment rule. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando in sintesi che il contraddittorio era stato rispettato, che il secondo, terzo, quarto e quinto motivo miravano in realtà a una rivisitazione del merito, e che mancavano autosufficienza e specificità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio nella fase di appello cartolare emergenziale, valorizzando il lungo rinvio e la possibilità di presentare note e repliche. Ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla scrittura del 21.3.2011, alle prove testimoniali e documentali, alle schede carburante, alla restituzione della retribuzione di marzo 2016 e ai pagamenti in favore della terza società, perché formulate in modo generico, prive di autosufficienza o volte a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio non consentita in cassazione, specie alla luce del filtro di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La società resistente è stata vittoriosa anche in legittimità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come fondamento del diritto di difesa, ritenuto non leso nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 13 CEDU

    Invocato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato quale norma interna che ribadisce il contraddittorio nel processo civile.

  • art. 180 c.p.c.

    Citado dal ricorrente nel contesto delle doglianze sulla trattazione del giudizio.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Norma sul filtro in appello richiamata nella decisione di inammissibilità dell'appello e nelle censure in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità dell'appello e come preclusione al sindacato di legittimità su motivi di merito in presenza di doppia conforme.

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83

    Richiamato per la disciplina emergenziale della trattazione cartolare delle udienze civili.

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221

    Richiamato dalla Corte in relazione alla possibilità di chiedere la trattazione orale nell'ambito della disciplina emergenziale.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'ammissibilità della prova dell'accordo simulatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel secondo e quinto motivo per contestare la valutazione delle presunzioni e degli indizi.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa frode alla legge.

  • art. 2423 ss. c.c.

    Richiamati nel secondo motivo in tema di bilanci e loro rilevanza probatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nei motivi secondo e terzo.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non dover osservare la regola di giudizio o abbia posto a base prove non introdotte dalle parti; non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla revoca dell'incarico e agli effetti sulla retribuzione.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la restituzione del compenso anticipato.

  • art. 2383 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di revoca degli amministratori.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, ma la Corte lo considera inconferente rispetto alla valutazione dei fatti di causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'interpretazione di una scrittura privata o di un atto negoziale è ammissibile solo se denuncia la violazione dei criteri legali di ermeneutica o un percorso argomentativo manifestamente illogico; non è consentito chiedere una diversa lettura del documento quando quella adottata dal giudice di merito sia plausibile.
  • Chi deduce in cassazione il vizio relativo all'omessa ammissione o alla mancata valutazione di prove deve indicare specificamente i fatti da provare e trascrivere o riassumere il contenuto rilevante dei mezzi istruttori, così da consentire alla Corte di verificarne la decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia affermato di non dover osservare la regola di giudizio sulla disponibilità delle prove o abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcuni elementi piuttosto che ad altri.
  • Il fatto notorio costituisce eccezione rigorosa al principio dispositivo e può essere censurato in cassazione solo per l'uso di una nozione giuridicamente errata di notorietà, non per la semplice mancata adesione del giudice alla tesi di parte sulla sua esistenza.
  • In presenza di doppia conforme e di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio sottostante.
  • La deduzione di violazioni del contraddittorio in una trattazione cartolare emergenziale richiede di indicare concretamente quale difesa sia stata impedita e perché la replica o la richiesta di udienza orale non sarebbero state possibili o utili; in mancanza, la censura non supera il vaglio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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