Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7264/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202412270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato, dapprima con decreto del 20 settembre 2024 e poi, in sede di riesame, con decreto del 5 dicembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso introduttivo era diretto contro il provvedimento del 20 settembre 2024, con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta precedentemente rilasciato e respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dal datore di lavoro in favore del lavoratore straniero nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento del 5 dicembre 2024, adottato in sede di riesame, fondato sulla ritenuta insufficienza della capacità economica del datore di lavoro e sulla mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa. Quanto alla capacità economica, l’amministrazione aveva valorizzato l’utile d’esercizio del 2022, pari a 2.350 euro, ritenendolo insufficiente in rapporto alle quindici istanze presentate dal datore. I ricorrenti hanno dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare anche il fatturato, superiore a 247.000 euro e in crescita nel triennio 2021-2023, nonché la documentazione economica e reddituale prodotta in sede di procedimento. È stato inoltre dedotto che le quindici istanze riguardavano in parte gli stessi lavoratori e che soltanto una, oltre a quella oggetto del giudizio, aveva condotto al rilascio del nulla osta. Quanto all’alloggio, i ricorrenti hanno sostenuto che l’amministrazione non avesse considerato la precedente cessione di fabbricato relativa a un immobile dotato di certificazione di idoneità alloggiativa e che, comunque, il lavoratore aveva successivamente ottenuto nel 2026 il certificato di idoneità alloggiativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento del 20 settembre 2024 era stato sostituito dal nuovo atto negativo del 5 dicembre 2024 e l’eventuale annullamento del primo non avrebbe arrecato un’utilità concreta ai ricorrenti. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento del 5 dicembre 2024. Con riferimento al requisito economico, il giudice ha ritenuto fondate le censure di carenza di istruttoria e motivazione e di violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999. In base alla disciplina richiamata dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022, alla circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e all’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, la valutazione della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario non può essere fondata esclusivamente sull’utile d’impresa. L’amministrazione deve considerare, anche in prospettiva, il fatturato e gli ulteriori elementi rilevanti, quali il numero dei dipendenti, il tipo e l’eventuale stagionalità dell’attività, la regolarità contributiva e ogni altro dato significativo. Il TAR ha inoltre rilevato che il datore aveva chiarito che il numero di quindici domande era solo apparente, sicché anche tale profilo avrebbe richiesto un’istruttoria adeguata. Quanto all’idoneità alloggiativa, il giudice ha affermato che l’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999 richiede il possesso della sola richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa, non necessariamente della certificazione già rilasciata. L’annullamento è stato disposto salve le future valutazioni dell’amministrazione, vincolate ai principi indicati in sentenza. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    è sufficiente essere in possesso della sola richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa

    Nella procedura di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato, ai fini del requisito alloggiativo è sufficiente la richiesta della certificazione di idoneità alloggiativa; non è necessario che la certificazione sia già stata rilasciata al momento della valutazione amministrativa.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    La disposizione è richiamata quale base della disciplina relativa alla verifica della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    fatturato superiore a 30.000,00 euro

    La valutazione della capacità economica non riguarda esclusivamente il reddito o l’utile d’impresa, ma può fondarsi anche sul fatturato e su ulteriori elementi quali numero dei dipendenti, caratteristiche e stagionalità dell’attività, regolarità contributiva e altri dati rilevanti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse prima di decidere la relativa questione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla documentazione e alle osservazioni presentate dai ricorrenti in risposta al preavviso di revoca.

Massime di principio

  • Nella valutazione della capacità economica e dell’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, l’amministrazione non può utilizzare l’utile d’impresa come unico parametro, ma deve esaminare complessivamente e anche in chiave prospettica il fatturato e gli ulteriori elementi indicati dalla disciplina applicabile, tra cui numero dei dipendenti, tipologia e stagionalità dell’attività, regolarità contributiva e ogni altro dato significativo.
  • Quando il datore di lavoro deduce che il numero delle domande di ingresso presentate non corrisponde al numero effettivo di lavoratori da assumere, perché alcune istanze riguardano i medesimi soggetti o non sono state definite positivamente, l’amministrazione deve verificare tale circostanza e motivare specificamente la sua incidenza sulla capacità economica del datore.
  • Ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999, per il requisito dell’idoneità alloggiativa è sufficiente la disponibilità della richiesta di certificazione; il diniego non può fondarsi sulla sola mancata produzione della certificazione già rilasciata.
  • Quando un provvedimento negativo sopravviene e sostituisce integralmente l’atto precedentemente impugnato, il ricorso contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l’interesse all’annullamento si concentra sul nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.