Cassazione Civile, Ordinanza n. 33690/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'avvocata aveva svolto attività difensiva nell'interesse di un comune in una controversia di lavoro iniziata nel 2014 e definita nel 2017. Dopo aver chiesto in giudizio la condanna dell'ente al pagamento di euro 25.000, il tribunale aveva liquidato soltanto euro 1.500, ritenendo che nella delibera di conferimento dell'incarico fosse stato espressamente previsto il richiamo a una precedente delibera comunale che fissava quel compenso per cause di valore superiore a euro 26.000,01, e ritenendo non applicabile ratione temporis la disciplina dell'equo compenso introdotta nel 2017. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2233 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c., 2697 c.c., del d.m. n. 55/2014 e degli artt. 13 e 13-bis l. n. 247/2012, sostenendo: (i) che il tribunale avrebbe dovuto applicare i parametri del d.m. 55/2014 e non la delibera comunale n. 64/2010, perché non vi sarebbe stato un vero accordo sulle tariffe; (ii) che la clausola della delibera di incarico, la quale faceva salvo un eventuale preventivo e successive integrazioni, impediva di ritenere pattuito in modo vincolante un compenso fisso di euro 1.500; (iii) che il comune avrebbe dovuto provare l'esistenza di un accordo sul compenso; (iv) che il tribunale aveva errato nel negare l'applicabilità dell'equo compenso e nell'affermare, in sostanza, la deroga convenzionale ai minimi tariffari. Il comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura del tribunale secondo cui nella delibera di conferimento dell'incarico era già stato concordato il compenso nella misura di euro 1.500 mediante rinvio alla tabella comunale; ha giudicato non pertinente il richiamo a una possibile integrazione futura in assenza di allegazioni o prove di convenzioni successive che avessero aumentato il compenso; ha escluso la retroattività dell'art. 13-bis l. n. 247/2012, introdotto dalla l. n. 172/2017; e ha ribadito che, in presenza di accordo scritto sul compenso, i parametri ministeriali e i minimi tariffari non operano come limiti inderogabili. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente alla parte di difendersi personalmente, circostanza richiamata nella intestazione del ricorso.
Il compenso del professionista è determinato con priorità dalla convenzione tra le parti e solo in mancanza di essa dai parametri/tariffe, dagli usi e infine dal giudice.
Richiamato come parametro interpretativo del contenuto della delibera di incarico, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
L'interpretazione sistematica non poteva portare a esiti diversi perché non vi erano successive convenzioni di integrazione del compenso.
Richiamato dalle parti sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha valorizzato l'esistenza del patto scritto sul compenso.
artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011
Indicano il rito sommario utilizzato per la domanda di pagamento del compenso professionale.
Conferma la pattuizione scritta del compenso e l'uso dei parametri ministeriali solo in mancanza di determinazione consensuale.
La Corte esclude che abbia natura interpretativa o retroattiva.
art. 19-quaterdecies l. n. 172/2017
Norma introduttiva dell'art. 13-bis; non applicabile retroattivamente al rapporto in esame.
I parametri ivi previsti si applicano solo in assenza di accordo scritto sul compenso; non impediscono pattuizioni in deroga.
Richiamato per ribadire la sussidiarietà della liquidazione giudiziale rispetto all'accordo delle parti.
Ha modificato il quadro sui minimi, ma non incide sulla validità dell'accordo pattizio antecedente.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto tra professionista e cliente, il compenso pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico prevale sui parametri ministeriali: questi operano solo in mancanza di determinazione consensuale o nella liquidazione giudiziale.
- La pattuizione di un compenso professionale anche inferiore ai parametri o ai minimi tabellari è valida, poiché i parametri non hanno natura di norme imperative generali, salvo i casi in cui la legge imponga specifiche nullità o divieti.
- Una clausola che rinvia a una tabella interna o a una delibera dell'ente committente può integrare un accordo vincolante sul compenso, se dal contenuto dell'atto risulta la determinazione del corrispettivo in modo espresso e univoco.
- La disciplina dell'equo compenso introdotta nel 2017 non ha efficacia retroattiva e non si applica agli incarichi già esauriti o comunque regolati da rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.
- In cassazione, la censura sulla violazione delle regole di interpretazione contrattuale è infondata quando mira in realtà a sovrapporre una diversa lettura del contenuto negoziale senza confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di merito.
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