Cassazione Civile, Ordinanza n. 16579/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, con cui veniva richiesto il pagamento di somme per omesso o carente versamento dell'IRPEF per l'anno d'imposta 2007, comprensive di sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava la cartella davanti al giudice tributario; il ricorso era respinto in primo grado e in appello la commissione regionale dichiarava il difetto di giurisdizione per la parte relativa a crediti non tributari e rigettava il resto. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non gli fosse stato comunicato l'esito del controllo formale e che la CTR avesse erroneamente dato per avvenuta la comunicazione; 2) violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000, lamentando insufficiente motivazione della cartella; 3) violazione delle norme sulla giurisdizione, assumendo che nella cartella fosse incluso un importo riferito a una sanzione amministrativa della Prefettura di Vercelli già pagata e che la CTR non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare il difetto di giurisdizione senza valutare tale vizio della cartella.
La decisione
La Corte ha preliminarmente rilevato irregolarità nella notificazione del ricorso alle intimate, ma ha comunque esaminato il merito del gravame in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, ritenendo il ricorso prima facie infondato e quindi superflua ogni regressione processuale. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile in cassazione, che l'esito del controllo formale era stato notificato al contribuente; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché formulato in modo non coerente, lamentando la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente ma riferendola in concreto a un dedotto vizio di motivazione della cartella, comunque ritenuta dotata di motivazione sintetica sufficiente; ha respinto il terzo motivo, osservando che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione sulla parte relativa al credito non tributario, il giudice tributario non poteva pronunciarsi sull'illegittimità di quel segmento della cartella. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza spese per mancata costituzione delle intimate, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale della dichiarazione consente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute quando l'esito del controllo sia stato comunicato al contribuente e questi non abbia fornito chiarimenti idonei a superare il rilievo dell'Ufficio.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La cartella di pagamento deve contenere una motivazione sufficiente ai requisiti minimi di legge; nel caso esaminato la motivazione sintetica è stata ritenuta adeguata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e il secondo inammissibile per difetto di coerenza tra norma invocata e censura svolta.
art. 111 Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo giustifica l'esame del ricorso, nonostante irregolarità notificatorie, quando il gravame risulti manifestamente infondato e la regressione processuale comporterebbe inutile dispendio di attività.
È richiamato come presidio del contraddittorio, da coordinare con le esigenze di economia processuale quando non vi sia pregiudizio concreto per il diritto di difesa delle parti pretermessi.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non risulta leso se la Corte decide nel merito un ricorso manifestamente infondato, evitando una rinnovazione di attività processuali inutili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata o irregolare notifica del ricorso alle controparti può non impedire l'esame del merito quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile e la rinnovazione dell'attività processuale si risolverebbe in un inutile aggravio, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
- La valutazione compiuta dal giudice di merito circa l'avvenuta comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- La cartella di pagamento è validamente motivata quando consente al destinatario di comprendere la pretesa fiscale e i suoi presupposti essenziali; una motivazione sintetica può essere sufficiente se conformata ai requisiti minimi di legge.
- Una censura che invochi la violazione di una norma ma in realtà investa un diverso vizio della motivazione o del fatto è inammissibile per difetto di corrispondenza tra doglianza e parametro normativo.
- Se il giudice tributario dichiara il difetto di giurisdizione su una componente del credito non tributario, non può poi pronunciarsi nel merito sull'illegittimità di quel segmento dell'atto impositivo, essendo privo di potestà decisoria sulla relativa questione.
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